Il D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (pubblicato in G.U. n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026) di estrema rilevanza per cittadini e imprese attua nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE . In qualche modo si aggiunge e completa, e migliora correggendo anche errori, la disciplina del DL 116/2025 cosiddetto terra dei fuochi di cui abbiamo già parlato qui https://www.safegreen.it/2025/09/02/nuovo-d-l-terra-dei-fuochi-si-inasprisce-la-tutela-penale-nella-gestione-dei-rifiuti-ma-e-tutto-oro-quel-che-brilla/ .
La direttiva individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato ambientale, imponendo agli Stati membri sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento — con termine fissato al 21 maggio 2026 — attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025), il cui art. 9 ha previsto specifici principi e criteri direttivi. In questo innovando quanto ai cd. ecoreati, introdotti come tutti ben sappiamo nel Codice Penale al Titolo VI bis dalla Legge 68 del 2015);
E nel decimo anniversario della legge sugli ecoreati occorsasi nel 2025, questo il bilancio di Legambiente e Libera, tra le principali associazioni che si batterono e continuano a battersi per una sempre più efficace tutela penale dell’ambiente: in Italia 6.979 reati ambientali accertati dal 2015 al 2024, uno ogni 3 controlli effettuati da quando appunto con la legge n. 68/2015 i delitti contro l’ambiente sono stati introdotti nel Codice penale https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/ecomafia-in-italia-6-979-reati-ambientali-accertati-dal-2015-al-2024-con-legge-ecoreati-i-dati-di-legambiente-e-libera/ .
Ma vediamo di seguito le principali novità.
Il nuovo reato: commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis. 1 c.p.)
Il decreto introduce il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), che punisce con le medesime pene previste per l’inquinamento ambientale (art. 452-bis, primo comma, c.p.) chiunque abusivamente immette sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego — per scarico, emissione o immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque — cagioni a. una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b. di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna.
Sono previste, come già è uso, aggravanti speciali qualora dal fatto derivino danni: 1. in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo; 2. in danno di specie animali o vegetali protette; 3. in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4. in danno di un ecosistema con effetti durevoli.
Se l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area protetta ne causa la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. La condanna importa altresì l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La definizione letterale della nozione di “abusività” (art. 452 quinquiesdecies c.p.)
Il decreto codifica per la prima volta la nozione di “abusività” (declinata normativamente in forma avverbiale: “abusivamente”) agli effetti della legge penale ambientale (nuovo art. 452 quinquiesdecies c.p.), tema come è noto fonte di aspre dispute anche dottrinali sin dagli arbori e più volte oggetto di pronunciamenti di giurisprudenza di legittimità, vedasi con spunto da Cass. Pen. III Sez. 20 marzo 2025 (dep. 16 giugno 2025), n. 22459 Lo stato dell’arte sul carattere “abusivo” della condotta nei delitti contro l’ambiente in https://rgaonline.it/giurisprudenza/lo-stato-dellarte-sul-carattere-abusivo-della-condotta-nei-delitti-contro-lambiente/ , estendendola alle condotte poste in essere: 1. in violazione di disposizioni legislative dell’UE in materia di tutela ambientale, protezione della salute umana e utilizzazione razionale delle risorse naturali; 2. in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali attuative delle norme UE; 3. sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, con violenza o minaccia, o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Tale previsione recepisce quanto indicato dalla direttiva circa l’illiceità delle condotte poste in essere su autorizzazione ottenuta in modo fraudolento o contraria a requisiti normativi sostanziali. sostanzialmente recependo i principi della giurisprudenza di legittimità ove appunto la nozione di abusività della condotta nei delitti ambientali è intesa in senso estremamente ampio.
Le nuove circostanze aggravanti comuni a tutti gli Ecoreati (art. 452 sexiesdecies c.p.)
Per tutti i reati previsti dal Titolo VI-bis del codice penale (delitti contro l’ambiente), la pena è ora aumentata se dal reato deriva un profitto di rilevante entità, ovvero se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
Modifiche all’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Il decreto interviene anche sull’art. 452-bis c.p. con plurime modifiche operate dall’art. 3, comma 1, lett. c) , riallineando la fattispecie ai più ampi parametri di tutela della direttiva europea, ivi compresa l’estensione della tutela all’introduzione di diverse forme di energia (calore, fonti di energia termica, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, elettricità, luce) .
Abrogazione dell’art. 733-bis c.p.
Il decreto ha abrogato la previgente contravvenzione di “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733-bis c.p.) , la cui tutela risulta ora assorbita nelle più severe fattispecie delittuose.
Estensione delle disposizioni comuni
Ai nuovi reati introdotti dal decreto si applicano le disposizioni comuni già previste per i delitti contro l’ambiente , fra cui: 1. il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.); 2. la confisca obbligatoria (art. 452-undecies c.p.); 3. il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.).
È stata inoltre prevista la pubblicazione della sentenza di condanna per i reati del Titolo VI-bis (art. 7 del D.Lgs. 81/2026) .
Le “ultime” modifiche all’art. 256 D.lgs. 152/2006
Il testo infine corregge un vistoso errore contenuto nel D.L. 116/2025 come convertito in legge e di grande interesse pratico, come infatti chiaramente espresso da Luca Ramacci, al cui contributo interessantissimo sulla intera novella e ricco di note e di richiami “ Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative” si rinvia https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/dottrina188/decreto-legislativo-21-aprile-2026-n-81-di-attuazione-della-direttiva-ue-2024-1203-sulla-tutela-penale-dellambiente-espansione-della-tutela-e-persistenti-criticita-interpretative.
Infatti il 256 del TUA risultava da ultimo caratterizzato e integrato, oltre alla inosservanza delle autorizzazioni o prescrizioni e sempre che il fatto non costituisse più grave reato, solo in presenza di ulteriori condizioni: la condotta doveva concernere rifiuti non pericolosi; da essa non doveva derivare pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (comma 1-bis, lett. a) dell’art. 256); il fatto non doveva essere commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (comma 1-bis, lett. b) art. 256).
Il comma di nuova introduzione nel 2025 con il DL 116, però, in ragione del riferimento esclusivo ai rifiuti non pericolosi, dimostrava, ancora una volta, la scarsa attenzione del legislatore, subito colta dalla dottrina, la quale rilevava la tacita abrogazione del reato di inosservanza delle prescrizioni se riferibile ai rifiuti pericolosi.
Cosicché oggi il comma 4 introdotto dal decreto in esame prende ora in considerazione correttamente tanto i rifiuti non pericolosi quanto quelli pericolosi, rimediando alla svista ed intervenendo anche sul trattamento sanzionatorio.
In particolare, è bene ricordarlo, se la condotta riguarda rifiuti non pericolosi, la pena è oggi sempre quella, alternativa, dell’arresto o dell’ammenda (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro) ma sensibilmente ridotta rispetto a quella stabilita in precedenza (ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni). Se la condotta riguarda, invece, i rifiuti pericolosi, si configura un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Responsabilità degli enti (D.lgs. 231/2001)
Il provvedimento legislativo apporta significative modifiche all’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, tema come noto di estremo e delicato interesse per le imprese esposte a responsabilità amministrativa: ampliamento del catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente; inasprimento del trattamento sanzionatorio pecuniario (con innalzamento del massimo edittale per il disastro ambientale da 900 a 1.200 quote e previsione di 400-800 quote per le nuove fattispecie relative a sostanze ozono lesive e gas a effetto serra ); introduzione di un meccanismo di aggravamento automatico (aumento di un terzo) delle sanzioni pecuniarie in presenza di specifiche aggravanti ambientali .
Da notarsi come il legislatore delegato italiano abbia conservato l’attuale sistema per quote, senza accedere alla proposta europea di commisurare la sanzione a una percentuale del fatturato mondiale dell’ente; tale scelta è stata giustificata dall’esigenza di rispettare il principio di proporzionalità, considerato come il considerando 33 della Direttiva configura tale opzione come facoltativa.
Si segnala però che il nuovo comma 3-bis dell’art. 10 del D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025, ha predisposto una regola generale per l’impiego di sanzioni parametrate al fatturato globale dell’ente, aperta a futuri obblighi di derivazione eurounitaria.
Novità ordinamentali: Sistema di coordinamento nazionale e strategia di contrasto
Il decreto, venendo incontro a richiesta in tal senso da anni avanzate da studiosi e dalla magistratura più attenta la tema, istituisce presso la Procura generale della Corte di cassazione il sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale; il Procuratore generale presso la Corte suprema ne è responsabile e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.
Inoltre, entro il 21 maggio 2027, il Parlamento è tenuto a elaborare e pubblicare una nuova strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, che deve individuare obiettivi strategici, risorse necessarie e misure normative adeguate.
Nuovi obblighi di raccolta dati statistici
Il Ministero della Giustizia è tenuto a inviare annualmente alla Commissione europea dati statistici relativi a: 1. numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale definitivi; 2. numero dei procedimenti definiti con archiviazione; 3. numero delle persone fisiche sottoposte ad azione penale e condannate; 4. numero degli enti contestati e sanzionati; 5. tipologia e ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
Prime conclusioni e profili operativi
Il D.lgs. 81/2026 segna quindi un rilevante rafforzamento della tutela penale dell’ambiente nell’ordinamento italiano, in piena conformità agli obblighi europei, anche se non sono mancate critiche “ crimini contro le specie protette, saccheggio di risorse naturali, accesso alla giustizia: gravi lacune nel decreto legislativo approvato dal governo per il recepimento della direttiva europea sulla tutela dell’ambiente” come da Legambiente https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/direttiva-ue-sulla-tutela-dellambiente-gravi-lacune/, e non pochi i profili di attenzione anche interpretativi che saranno sviluppati dalla dottrina e di seguito affinati dalla giurisprudenza, come nel già citato articolo di Luca Ramacci.
Ma le imprese, quanto soprattutto alla 231/2001 sono chiamate da subito a: 1. aggiornare i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG), adeguandoli ai nuovi reati-presupposto e alle sanzioni più severe; 2. verificare la conformità delle proprie attività alla nozione ampliata di “abusività”; 3. monitorare i prodotti immessi sul mercato alla luce del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti; 4. rafforzare i presidi di compliance ambientale in vista del regime sanzionatorio aggravato.
Lo Studio Legale Safe Green resta a disposizione per approfondimenti e per assistere le imprese nell’adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal decreto.
Avv.ti Antonio Andreozzi e Fernando Petrivelli



