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Ripristino della natura, pubblicato il decreto per l’adeguamento della normativa nazionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 maggio il D.lgs. 8 aprile 2026, n. 80 che detta disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Il Decreto, che entrerà in vigore il 31 maggio 2026, individua infatti le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al  regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura, strumento che crea un quadro giuridico comune per il ripristino di ecosistemi, habitat e specie degradati su tutto il territorio terrestre e marittimo dell’UE, basandosi e integrando la legislazione UE esistente.

Il regolamento sul ripristino della natura

Il regolamento sul ripristino della natura istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell’Unione, nell’insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20% delle zone terrestri e almeno il 20% delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Le norme ivi contenute mirano a contribuire:

a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;

b) al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;

c) a una maggiore sicurezza alimentare;

d) all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.

Il Piano Nazionale di Ripristino

Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea sono chiamati a elaborare un proprio Piano Nazionale di Ripristino (PNR) che dovrà illustrare come il Paese intende raggiungere gli obiettivi stabiliti dal regolamento UE. Ogni Stato membro, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, presenta entro il 1° settembre 2026 un progetto di piano nazionale di ripristino alla Commissione, che lo valuta entro sei mesi dalla data di ricevimento.

L’ individuazione delle autorità nazionali competenti

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1991.

Il MASE è autorità nazionale competente per l’applicazione di quanto previsto riguardo a:

  • ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce (art. 4);
  • energia da fonti rinnovabili (art. 6);
  • ripristino degli ecosistemi urbani (art. 8);
  • ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (art.9).

Il MASAF, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l’applicazione di quanto previsto in merito a:

  • ripristino degli ecosistemi agricoli (art. 11);
  • ripristino degli ecosistemi forestali (art. 12).

MASE e MASAF sono inoltre competenti, in coordinamento, per:

  • Ripristino degli ecosistemi marini (art. 5);
  • Ripristino delle popolazioni di impollinatori (art. 10);
  • Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi (art. 13)

Le autorità nazionali competenti provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino.

Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall’art. 19 del regolamento.

Il Piano è adottato con decreto del MASE di concerto con il MASAF, l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 L’art. 4 del D.lgs. 8 aprile 2026, n. 80 individua poi le Amministrazioni responsabili per l’attuazione del Piano nazionale di ripristino, mentre al successivo art. 5 è introdotto il tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, costituito presso il MASE al fine di assicurare il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.