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Report di sostenibilità: cosa cambia tra nuovi ESRS, standard volontario per PMI ed ESAP

Alla luce delle ultime novità in ambito ESG, riteniamo utile tracciare un quadro aggiornato sulla rendicontazione di sostenibilità.

A settembre 2026 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE i regolamenti delegati che danno attuazione all’Omnibus I: i nuovi ESRS semplificati e il primo standard volontario per le PMI con valore normativo. Intanto, l’Italia ha recepito la disciplina sull’ESAP, il Punto di accesso unico europeo, fissando al 10 gennaio 2028 l’avvio della trasmissione dei report. E l’EFRAG ha aperto la consultazione sulle priorità del triennio 2027-2029.

Sono quattro tasselli dello stesso mosaico. Li mettiamo in fila per capire chi è obbligato, con quali regole, entro quando, e perché la questione riguarda anche le imprese che dagli obblighi sono uscite.

Chi resta obbligato: il perimetro dopo l’Omnibus I

La direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), in vigore dal 18 marzo 2026, ha ristretto in modo netto la platea della CSRD. Dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027, sono tenute alla rendicontazione le imprese, su base individuale o consolidata, che superano congiuntamente due soglie: più di 1.000 dipendenti medi e più di 450 milioni di euro di fatturato netto. Per i gruppi extra-UE la soglia è di 450 milioni di ricavi nell’Unione, con una controllata o succursale UE sopra i 200 milioni.

Per le imprese italiane il quadro va letto insieme al D.lgs. 125/2024: le modifiche di perimetro e vigilanza introdotte dall’Omnibus dovranno essere recepite entro il 19 marzo 2027, tramite la legge di delegazione europea 2026.

I nuovi ESRS semplificati: in vigore dal 10 novembre 2026

Con il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che sostituisce integralmente gli allegati del Reg. 2023/2772, la Commissione ha adottato gli ESRS revisionati. Entrano in vigore il 10 novembre 2026 e si applicano agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.

L’architettura non cambia (ESRS 1 e 2 trasversali, E1-E5 ambientali, S1-S4 sociali, G1 condotta d’impresa), ma il contenuto sì. Le novità operative più rilevanti:

  • doppia rilevanza “top-down”: l’impresa può concludere sulla rilevanza di un tema partendo da strategia, modello di business, settori e aree geografiche, senza scendere sempre al livello dei singoli impatti, rischi e opportunità. Resta possibile l’approccio bottom-up, anche combinato;
  • clausola dei costi o sforzi indebiti: si usano le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza oneri sproporzionati; un’analisi qualitativa è sufficiente;
  • catena del valore più leggera: ammessi dati medi settoriali o regionali, stime e proxy, anche senza il contributo diretto dei fornitori; nei primi tre esercizi, se i dati mancano, basta spiegare gli sforzi fatti e i piani futuri;
  • meno datapoint e più dati quantitativi, con una distinzione più chiara tra informazioni obbligatorie e volontarie;
  • effetti finanziari attesi: esenzioni esplicite dall’informativa quantitativa quando gli effetti non sono isolabili o la misurazione è troppo incerta;
  • piano di transizione climatica (E1): chi non lo ha si limita a dichiararlo e a indicare se e quando intende adottarlo.

Per gli esercizi 2026 le imprese già nel perimetro possono scegliere tra tre strade: restare sugli ESRS 2023, adottare in anticipo il nuovo set, oppure restare sui vecchi standard avvalendosi di alcune esenzioni del nuovo ESRS 1.In ogni caso la dichiarazione deve indicare quale versione è stata applicata.

Lo standard volontario per le PMI: da Raccomandazione a Regolamento

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, in vigore dal 24 settembre 2026 e quindi già utilizzabile, introduce il principio di rendicontazione ad uso volontario per le imprese fino a 1.000 dipendenti, incluse microimprese, lavoratori autonomi e imprese non societarie. Deriva dal modello VSME dell’EFRAG, già contenuto nella Raccomandazione (UE) 2025/1710, che ora perde effetti: il riferimento per le PMI diventa un atto normativo.

La struttura è modulare:

  • modulo base (B1-B11): energia ed emissioni, inquinamento, biodiversità, acque, rifiuti ed economia circolare, forza lavoro, condotta; il minimo per tutti e il punto di arrivo ideale per le microimprese;
  • modulo onnicomprensivo (C1-C9): strategia, obiettivi di riduzione delle emissioni, rischi climatici, diritti umani, diversità negli organi di governance.

Non è richiesta l’assurance; chi ha già una dichiarazione EMAS può unire le due informative.

Il “value chain cap”: lo scudo per i fornitori

Lo standard volontario funziona anche da limite massimo alle informazioni che un’impresa obbligata può chiedere ai propri fornitori con non più di 1.000 dipendenti. Dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, la grande impresa non potrà pretendere dalla PMI della sua filiera dati ulteriori rispetto a quelli previsti dallo standard (allegato II del Reg. 2026/1560); il limite vale anche verso controparti di Paesi terzi.

In concreto: le PMI escono dall’obbligo diretto, ma i questionari ESG di clienti, banche e committenti non spariscono. Cambia il perimetro di ciò che si può chiedere e il linguaggio con cui rispondere.

ESAP: dal 10 gennaio 2028 il report va trasmesso

Il D.lgs. 25 settembre 2026, n. 184 recepisce la direttiva (UE) 2023/2864 e adegua l’ordinamento ai regolamenti sul Punto di accesso unico europeo (ESAP), la piattaforma gestita dall’ESMA che renderà consultabili da un unico punto, gratuitamente e in formato digitale, bilanci, relazioni sulla gestione, relazioni di revisione e informazioni di sostenibilità.

Per le imprese soggette al D.lgs. 125/2024, dal 10 gennaio 2028 la rendicontazione di sostenibilità e la relativa attestazione di conformità dovranno essere trasmesse all’organismo di raccolta nazionale competente contestualmente alla pubblicazione, in formati standardizzati e con identificazione tramite codice LEI. Ulteriori obblighi scatteranno dal 10 gennaio 2030. L’ESAP non introduce nuovi contenuti da rendicontare, ma rende i report confrontabili e ricercabili da investitori, banche, stazioni appaltanti e concorrenti.

Il primo esercizio con i nuovi ESRS è il 2027, il report si pubblica nel 2028, e nel 2028 parte la trasmissione all’ESAP. Il primo report con I nuovi criteri sarà anche il primo report pubblicamente confrontabile a livello europeo.

EFRAG: consultazione sulle priorità 2027-2029

L’EFRAG ha aperto il 16 ottobre 2026 una Request for Input sul programma di lavoro in materia di sostenibilità per il triennio 2027-2029. Imprese, investitori, revisori e altri stakeholder possono rispondere al questionario online entro il 15 febbraio 2027. Al centro: il supporto all’applicazione degli ESRS, lo sviluppo del reporting volontario e l’interoperabilità con gli standard globali. Il piano di lavoro è atteso nel secondo trimestre 2027.

Conclusioni

Per le imprese che restano nel perimetro CSRD, sarà neccessario decidere e motivare il regime per il bilancio 2026, rivedere l’analisi di doppia rilevanza con l’approccio top-down, rimappare i datapoint sui nuovi ESRS e preparare processi e formati per la trasmissione all’ESAP dal 2028.

Le PMI potranno valutare l’adozione dello standard volontario partendo dal modulo base, ricondurre i le richieste ESG dei clienti al perimetro del value chain cap  e valorizzare dati che spesso già si possiedono, creando leva per credito e gare.

Safe Green affianca le imprese nella rendicontazione di sostenibilità: dalla scelta del regime per il 2026 alla doppia rilevanza, dall’impostazione del report sullo standard volontario alla gestione delle richieste ESG di filiera. I nostri professionisti sono a disposizione per una prima valutazione.