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AIA: cosa cambia con il D.lgs. 197/2026 che recepisce la IED 2.0

Il D.lgs. 28 settembre 2026, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 251 del 28 ottobre 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/1785 (IED 2.0) e modifica il d.lgs. 152/2006, in particolare la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla Parte II, Titolo III-bis. Il decreto entra in vigore il 12 novembre 2026.

Che cos’è il D.lgs. 197/2026

Il D.lgs. 197/2026 è il provvedimento con cui l’Italia si adegua alla nuova direttiva europea sulle emissioni industriali e zootecniche. La direttiva (UE) 2024/1785 ha modificato sia la vecchia IED, la direttiva 2010/75/UE, sia la direttiva 1999/31/CE sulle discariche, e chiedeva agli Stati membri di recepirla entro il 1° luglio 2026.

Il testo conta 45 articoli e un allegato. La gran parte, i primi 42 articoli, interviene direttamente sul D.lgs. 152/2006, toccando definizioni, procedura, contenuti dell’autorizzazione, controlli e sanzioni, ma anche la disciplina delle emissioni in atmosfera e dell’incenerimento.

L’art. 1 modifica l’art. 4, comma 4, lett. c), del D.lgs. 152/2006: tra le finalità dell’AIA sono ora indicati anche il miglioramento dell’efficienza nell’impiego delle risorse e la promozione dell’economia circolare e della decarbonizzazione. L’art. 2 aggiorna le definizioni dell’art. 5: la nozione di inquinamento include gli odori; sono introdotte, tra le altre, le definizioni di prestazione ambientale, BAT-AEPL, valori di riferimento, norme operative, registrazione, UBA e garanzia della conformità; nel pubblico interessato rientrano le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana.

Quali sono le scadenze del D.lgs. 197/2026?

Il decreto è in vigore dal 12 novembre 2026. Entro sei mesi devono essere aggiornati i decreti sulle tariffe; nel frattempo le tariffe istruttorie e quelle relative ai controlli sono incrementate del 20% (art. 43, c. 13). I gestori che hanno già presentato la relazione di riferimento senza prestare la garanzia finanziaria devono prestarla entro dodici mesi (art. 43, c. 11).

Entro il 1° luglio 2030 ogni installazione AIA deve predisporre il sistema di gestione ambientale, sottoporlo a un primo audit e renderlo pubblico (art. 29-sexies, c. 1-bis); entro il 30 giugno 2030 i settori indicati dal comma 9-decies devono inserirvi il piano di trasformazione. Entro il 1° luglio 2030 sono rivalutate le deroghe concesse ai sensi del comma 9-bis prima del 1° luglio 2026 (art. 43, c. 9) e il decreto si applica alle installazioni di laminazione a freddo e finitura tessile già in esercizio (art. 43, c. 5). Entro il 30 giugno 2031 l’organismo di audit valuta la conformità dei piani di trasformazione (c. 9-undecies).

Per pirolisi di combustibili, forgiatura ed estrazione di minerali il decreto si applica entro quattro anni dalle relative conclusioni sulle BAT e al più tardi entro il 1° settembre 2034 (art. 43, c. 6). Le procedure AIA devono essere interamente digitali entro il 31 dicembre 2035 (art. 9, c. 4-ter). Per le installazioni già autorizzate al 4 agosto 2024 i nuovi requisiti si applicano dal riesame dell’autorizzazione e comunque entro il 1° settembre 2036 (art. 43, cc. 2-3). Per gli allevamenti le decorrenze sono legate all’entrata in vigore delle norme operative della Commissione europea (art. 43, c. 7).

Quali nuove attività entrano in AIA?

L’art. 35 modifica l’allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006. Sono inserite le seguenti attività: fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con capacità pari o superiore a 15.000 t/anno di celle (punto 2.7); estrazione su scala industriale, comprese le operazioni di trattamento in loco, di bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco (punto 3.6); elettrolisi dell’acqua per la produzione di idrogeno con capacità superiore a 50 t/giorno (punto 6.6), esclusa di conseguenza dal punto 4.2.

Sono inoltre aggiunte la laminazione a freddo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo (punto 2.3, lett. a-bis), la forgiatura con presse di forza superiore a 30 MN per pressa (punto 2.3, lett. b-bis), la finitura di tessili (punto 6.2) e la pirolisi di carbone o altri combustibili (punto 1.4). Per la forgiatura con magli è soppressa la condizione della potenza calorifica superiore a 20 MW; per il trattamento biologico dei rifiuti è specificato che comprende digestione anaerobica e co-digestione (punto 5.3).

Come cambiano i valori limite di emissione?

Ai sensi del nuovo art. 29-sexies, comma 4-bis, i valori limite di emissione non devono superare i BAT-AEL e devono attestarsi sui valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili, tenuto conto degli effetti incrociati. A tal fine il gestore valuta l’intera gamma dei BAT-AEL, analizza se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi della gamma e illustra le migliori prestazioni che l’installazione può raggiungere.

La deroga per costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali (comma 9-bis) è concessa su istanza del gestore. L’autorità la motiva in un allegato all’autorizzazione soggetto a piena trasparenza, la subordina a una valutazione dell’impatto sulla concentrazione degli inquinanti nell’ambiente ricettore e la nega se rischia di compromettere le norme di qualità ambientale. La permanenza delle condizioni è verificata almeno ogni quattro anni. L’allegato XII-bis fissa ora i principi per la valutazione di costi e benefici (art. 39). Le deroghe concesse prima del 1° luglio 2026 restano valide fino alla nuova valutazione, da effettuare entro il 1° luglio 2030.

Il nuovo comma 4-quinquies prevede che, per le conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026, l’autorità fissi prestazioni ambientali corrispondenti ai BAT-AEPL: valori limite di prestazione ambientale per l’acqua e livelli di prestazione indicativi, soggetti a monitoraggio, per rifiuti e altre risorse. Il comma 9-bis.1 disciplina le relative deroghe.

Il comma 3-bis elenca gli ulteriori contenuti dell’AIA, tra cui disposizioni sulla valutazione delle emissioni di sostanze che soddisfano i criteri dell’art. 57 del regolamento REACH o soggette a restrizione, requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di energia, acqua e materie prime, e la protezione dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Le deroghe per la sperimentazione di tecniche emergenti possono avere durata complessiva non superiore a trenta mesi (comma 9-ter).

Che cosa deve contenere il sistema di gestione ambientale?

Il nuovo art. 29-sexies, comma 1-bis, prevede che il gestore di ogni installazione AIA predisponga e attui un sistema di gestione ambientale entro il 1° luglio 2030 (per le installazioni autorizzate successivamente, entro il termine della prima comunicazione di cui all’art. 29-decies, c. 1), lo sottoponga a un primo audit entro la stessa data e lo renda pubblico. Il sistema è riesaminato almeno a ogni riesame con valenza di rinnovo ed è sottoposto almeno ogni tre anni ad audit da parte di un organismo accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 o di un verificatore ambientale ai sensi del Reg. (CE) 1221/2009. Sono riconosciuti equivalenti i sistemi certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS.

Il comma 9-octies stabilisce il contenuto minimo, da pubblicare su internet gratuitamente e senza registrazione: obiettivi di politica ambientale, comprese misure per prevenire i rifiuti, ottimizzare l’uso di risorse ed energia e il riutilizzo dell’acqua, prevenire o ridurre l’uso e le emissioni di sostanze pericolose; obiettivi e indicatori di prestazione che tengono conto dei valori di riferimento delle conclusioni sulle BAT; i risultati dell’audit energetico o del sistema di gestione dell’energia, per le installazioni obbligate ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2014; un inventario delle sostanze chimiche pericolose, con valutazione del rischio e analisi delle possibilità di sostituzione; le misure adottate per conseguire gli obiettivi; il piano di trasformazione. Le informazioni tutelate ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 195/2005 possono essere rielaborate o non pubblicate, previa comunicazione all’autorità. La violazione dell’obbligo è sanzionata ai sensi dell’art. 29-quaterdecies, comma 10.

Ai sensi del comma 9-decies, entro il 30 giugno 2030 il gestore include nel sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo per le attività dei punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1.c dell’allegato VIII (energia, produzione e trasformazione dei metalli, minerali, chimica, carta e cartone, pannelli a base di legno). Il piano descrive le modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire a un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050; più installazioni dello stesso gestore o della stessa impresa possono essere coperte da un unico piano. In caso di trasformazione industriale profonda, l’autorità può prorogare fino a otto anni il termine per rispettare le condizioni aggiornate (art. 29-octies, c. 11-ter); criteri e soglie sono definiti con decreto MASE entro 180 giorni dall’adozione delle conclusioni sulle BAT (art. 43, c. 14).

Cosa cambia per gli allevamenti di suini e pollame?

L’art. 22 inserisce nel D.lgs. 152/2006 parte II il Titolo III-ter, “Disposizioni speciali per l’allevamento di pollame e suini”, e l’art. 36 il nuovo allegato VIII-bis, che individua le attività soggette con soglie espresse in unità di bestiame (UBA): allevamento di suini pari o superiore a 350 UBA; allevamento esclusivo di galline ovaiole pari o superiore a 300 UBA; allevamento di altre categorie di pollame pari o superiore a 280 UBA; allevamento di qualsiasi combinazione di suini e pollame pari o superiore a 380 UBA. I coefficienti di conversione sono, tra gli altri, 0,5 per le scrofe riproduttrici di almeno 50 kg, 0,014 per le galline ovaiole e 0,007 per i polli da carne.

Restano fuori gli allevamenti di suini in regime L’art. 22 inserisce nel D.lgs. 152/2006 il Titolo III-ter, “Disposizioni speciali per l’allevamento di pollame e suini”, e biologico e quelli a bassa densità, sotto i 2 UBA per ettaro, con animali tenuti all’aperto per una parte significativa dell’anno. L’autorità può considerare come un’unità singola, ai fini del calcolo delle soglie, più installazioni ubicate in prossimità o riconducibili allo stesso gestore o a gestori legati da rapporti economici, giuridici o funzionali (art. 29-sexiesdecies).

Toccherà alle regioni definire le procedure di autorizzazione o di registrazione, una comunicazione con cui il gestore si impegna a rispettare le norme operative uniformi che la Commissione europea deve ancora adottare. Fino ad allora i titoli esistenti restano validi, ma gli allevamenti con oltre 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe rimangono in AIA. Il nuovo regime scatterà quattro anni dopo l’entrata in vigore delle norme operative per gli allevamenti da 600 UBA in su, cinque anni per quelli da 400 UBA e sei per gli altri, salvo anticipi regionali. Da quel momento il gestore dovrà monitorare emissioni e prestazioni, conservare i dati per almeno cinque anni e gestire il letame secondo le migliori tecniche disponibili.

Chi risponde dei danni alla salute?

L’art. 26 inserisce nel D.lgs. 152/2006 l’art. 33-bis. In caso di danno alla salute umana conseguente a una violazione delle condizioni autorizzative da parte di installazioni AIA, accertata dall’autorità di controllo di cui all’art. 29-decies, comma 3, o a un’altra violazione delle disposizioni dei Titoli III-bis e III-ter della Parte II, del Titolo III-bis della Parte IV o degli artt. 273 e 275 della Parte V, le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

In materia di riesame, il nuovo art. 29-octies, comma 4, lett. c-bis), prevede che l’AIA sia riesaminata quando un’amministrazione competente in materia di salute ritenga necessaria una revisione nell’interesse della salute pubblica, in presenza di specifici rischi sanitari e di circostanze sopravvenute; i criteri possono essere stabiliti con decreto del Ministro della salute.

In materia di controlli, l’art. 29-decies, comma 9, lett. b-bis), prevede la sospensione dell’esercizio dell’installazione, o della parte interessata, quando una violazione persistente metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull’ambiente e comunque quando una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, fino al ripristino della conformità. Per le installazioni che erogano servizi pubblici essenziali l’autorità tiene conto dei rischi derivanti dalla sospensione (c. 9-bis). Le dichiarazioni mendaci sull’avvenuto ripristino sono prive di effetti e comportano l’applicazione delle sanzioni per esercizio senza autorizzazione (c. 10-quater). Sul piano sanzionatorio, costituiscono circostanze aggravanti la reiterazione della violazione e il possibile pregiudizio a un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 29-quaterdecies, c. 12-bis); i proventi delle sanzioni sono destinati alle ispezioni ambientali straordinarie.

Come cambia il procedimento di AIA?

La domanda di AIA deve descrivere anche gli odori, gli effetti significativi delle emissioni sulla salute umana e l’acqua riutilizzata, e deve contenere la quietanza del versamento della tariffa istruttoria (art. 29-ter, c. 1). Entro dieci giorni l’autorità inoltra l’istanza alle amministrazioni competenti, all’autorità sanitaria e al sindaco, che possono trasmettere osservazioni entro venti giorni. Se l’istanza è incompleta, l’autorità chiede integrazioni una sola volta, entro trenta giorni dall’avvio, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni; in caso di mancato deposito l’istanza si intende ritirata (c. 4-ter).

La conferenza di servizi diventa decisoria e coinvolge solo le amministrazioni chiamate a rilasciare assensi; autorità sanitaria e sindaco vi partecipano nei casi di deroga. Istanza, progetto di decisione, verbale della conferenza, autorizzazione e proposte di riesame vanno pubblicati online, in modo gratuito e accessibile a tutti. Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate prima di essere realizzate, mentre manutenzioni straordinarie e nuovi assetti che incidono sulle migliori tecniche di riferimento richiedono un aggiornamento preventivo dell’autorizzazione (art. 29-nonies, c. 3-bis).

La Commissione istruttoria IPPC è composta da 23 esperti, integrati entro tre mesi da cinque componenti designati dal Ministero della salute (art. 8-bis). Le autorità competenti devono digitalizzare i procedimenti AIA entro il 31 dicembre 2035 (art. 9, c. 4-ter). Con decreti ministeriali, e nelle more con atti regionali, possono essere fissati requisiti generali per categorie di installazioni; per le installazioni interessate l’autorizzazione è rilasciata sulla base di una verifica di conformità dell’istanza a tali requisiti (art. 29-bis, cc. 2 e 2-bis).

Cosa è previsto per le discariche

L’art. 44 abroga l’art. 1, comma 2, del D.lgs. 36/2003, in forza del quale si consideravano soddisfatti i requisiti pertinenti del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recepimento della direttiva 2010/75/UE) se fossero soddisfatti i requisiti del D.lgs. 36/2003.

L’art. 9 modifica l’art. 29-bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006: per le discariche soggette ad AIA i requisiti tecnici del Titolo III-bis si considerano soddisfatti se sono soddisfatti quelli del D.lgs. 36/2003 fino all’aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT.

Conclusioni

Il D.lgs. 197/2026 interviene quindi sulla disciplina dell’AIA su più livelli: i criteri di fissazione dei valori limite, l’introduzione delle prestazioni ambientali, l’obbligo del sistema di gestione ambientale e del piano di trasformazione, il regime degli allevamenti, il procedimento, i controlli e la responsabilità per danno alla salute. Le scadenze si collocano tra il 12 novembre 2026 e il 1° settembre 2036, mentre per gli allevamenti la decorrenza dipende dall’adozione delle norme operativ