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Comunità energetiche: quadro normativo e nuove opportunità

Pubblicata la determinazione dell’Arera di “Verifica delle regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energie elettrica condivisa per l’autoconsumo decine dal Gestore dei servizi energetici spa ai sensi della deliberazione 318/2020/R/Eel” in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

Le tappe

La direttiva UE 2018/2001

L’Unione Europea ha varato nel 2019 il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (CEP – Clean Energy Package), costituito da otto Direttive che regolano temi energetici, tra cui: prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico.
In materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche interessano in particolare:
• la Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) da recepire entro il 20 giugno 2021
• la Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) da recepire entro il 31.12.2020

Le Direttive, introducono la definizione di comunità energetica quale soggetto giuridico in cui la partecipazione dei privati non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.

L’art. 42bis DL 162/2019

Nelle more del recepimento della direttiva, è stato approvato l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 che introduce una disciplina transitoria per l’attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001 (relativi, rispettivamente, agli autoconsumatori di energia rinnovabile e alle comunità di energia rinnovabile) e finalizzata all’acquisizione di elementi utili al completo recepimento della medesima direttiva 2018/2001.

L’articolo 42bis definisce, in particolare, le modalità e le condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile e prevede che l’Autorità adotti i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo.

Prevede inoltre che il Ministro dello Sviluppo Economico individui una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e nelle comunità di energia rinnovabile.

Deliberazione ARERA 318/2020/R/eel

L’Autorità, dando seguito a quanto previsto dall’articolo 42bis, comma 8, del decreto- legge 162/19, con la deliberazione 318/2020/R/eel, ha approvato la Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile (Allegato A alla medesima deliberazione 318/2020/R/eel).

Nel suddetto Allegato A si definisce la comunità di energia rinnovabile quale soggetto giuridico:
che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Requisiti

Ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, nel caso di comunità di energia rinnovabile l’art. 3 dell’allegato A prevede la verifica di tutte le seguenti condizioni:
a) la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d’esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c);
b) i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
c) i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
d) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce. Gli impianti di produzione devono essere detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.

D.M. 16 settembre 2020 – Incentivo

Il modello prevede che il GSE S.p.A., sulla base dei dati rilevati nei punti di connessione, eroghi un contributo (servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo) nonché gli incentivi che verranno previsti dal Mise con specifico decreto. La percezione di tali incentivi è alternativa allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione previsti dal DM 4 luglio 2019 (recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”)

In data 17.11.2020 è entrato in vigore il decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili”. Esso, in attuazione del comma 9 dell’art. 42-bis del decreto legge n. 162/2019, individua la tariffa incentivante per l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche.
In base a quanto previsto dal decreto citato, l’energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili nell’ambito delle comunità energetiche ha diritto per un periodo di vent’anni a una tariffa incentivante erogata dal GSE pari a:
a) 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con possibilità di cessione al GSE. Rimane l’obbligo di cessione per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

La determinazione del 10 dicembre 2020

Con la suddetta determinazione l’ARERA ha provveduto a modificare gli schemi d’istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa alla luce di alcune specificazioni tecniche.

In particolare:

Possibilità che il referente, tramite l’unica istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, di chiedere anche l’accesso al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa

Possibilità di scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete e che, solo qualora si scelga di avvalersi dell’unico contratto onnicomprensivo messo a disposizione dal GSE, occorre che:
tutti i predetti impianti di produzione accedano al ritiro dedicato;
tutte le convenzioni già in essere con il GSE relative alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete dai predetti impianti di produzione cessino e confluiscano nell’unico contratto onnicomprensivo predisposto dal GSE;
il referente abbia ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, accedendo al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa.

Opportunità e prospettive

La disciplina sopra delineata ha uno scopo sperimentale, essendo stata emanata, come già evidenziato, nelle more del completo recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001. Lo scopo sperimentale della disposizione è del resto confermato dalla esplicita previsione della volontà di monitorare l’applicazione dei nuovi istituti da essa introdotti, onde acquisire elementi utili all’attuazione definitiva della citata Direttiva (UE) 2018/2001, nonché della Direttiva (UE) 2019/944 relativa al mercato interno dell’energia elettrica.
Ciò premesso, va evidenziato come le Comunità Energetiche rappresentino una grande opportunità per il nostro Paese, in particolare in considerazione degli innumerevoli benefici che esse portano con sé. Le ricadute sarebbero, infatti, di tipo economico (si pensi ad esempio al volume d’affari generato dalla fornitura delle componenti tecnologiche necessarie o alla ripresa del settore edilizio con progetti integrati di efficienza energetica), ma anche fiscale, energetico ed ambientale. Con riferimento a tale ultimo aspetto va ricordato l’obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050, cui le Comunità Energetiche potrebbero dare un importante contributo, grazie all’incremento della generazione fotovoltaica e la conseguente riduzione delle emissioni.
Vale poi la pena sottolineare l’importanza delle CER come strumento di lotta alla povertà energetica – definita dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) come “la difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici oppure come la condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a quanto socialmente accettabile” – e di cui, secondo l’ultimo Rapporto OIPE (Osservatorio Italiano povertà energetica) soffre l’8,8% della popolazione italiana.

Emerge così l’urgenza di adempiere alla normativa europea entro giugno 2021, al fine di favorire il processo di condivisione e autoproduzione dell’energia in Italia.
Appare altresì fondamentale, superata questa prima fase transitoria, superare i limiti dettati dall’attuale normativa relativi al perimetro delle comunità e alla taglia massima degli impianti, di cui già si è detto sopra, che ne intaccano la piena potenzialità.
Ciò è ancora più vero se si pensa al potenziale di diffusione delle Comunità energetiche in Italia. In tal senso si rileva quanto emerso dagli studi dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano che ha stimato che, nel quinquennio 2021-2025, potrebbero essere coinvolte circa 150-300 mila utenze non residenziali e oltre 1 milione di utenze residenziali, dando vita a circa 5-10 mila configurazioni di autoconsumo collettivo e circa 20.000 Comunità Energetiche Rinnovabili.

 

Avv. Alessandra Brugnara

Sede Trento

alessandra.brugnara@safegreen.it