Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2026, n. 4959
La sentenza n. 4959/2026 del Consiglio di Stato affronta una questione di particolare interesse applicativo nella disciplina della gestione dei rifiuti: la sorte degli obblighi gravanti sul produttore quando quest’ultimo perda la disponibilità materiale e giuridica del sito sul quale risultano depositati i rifiuti.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto ad assicurare un elevato livello di tutela ambientale attraverso un’applicazione rigorosa del principio di responsabilità del produttore, offrendo al contempo importanti chiarimenti sul rapporto tra gli articoli 188 e 192 del d.lgs. 152/2006.
La vicenda
Il contenzioso trae origine da un’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico Ambientale nei confronti di una società che aveva esercitato attività di recupero rifiuti in regime autorizzato.
A seguito di una procedura esecutiva immobiliare, l’impresa aveva perso la disponibilità dell’area prima di completare la rimozione dei rifiuti ancora presenti sul sito. Secondo la tesi difensiva della società, l’impossibilità di accedere all’immobile e la successiva acquisizione della disponibilità da parte del custode giudiziario e del nuovo proprietario avrebbero determinato il trasferimento delle responsabilità ambientali in capo a tali soggetti.
Il Consiglio di Stato respinge integralmente tale impostazione, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale e affermando la persistente responsabilità della società produttrice dei rifiuti.
La centralità dell’art. 188 TUA
Secondo il Collegio, la disciplina delineata dagli articoli 183 e 188 del d.lgs. 152/2006 impone al produttore iniziale e al detentore di garantire la corretta gestione dei rifiuti lungo l’intera catena di trattamento. Ne consegue che la responsabilità non si esaurisce con la mera cessazione dell’attività né viene automaticamente meno in conseguenza della perdita della disponibilità dell’area.
La sentenza evidenzia come l’unica circostanza idonea a interrompere tale responsabilità sia il corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dall’ordinamento. In assenza di tale presupposto, permane il collegamento giuridico tra produttore e rifiuto, anche quando il primo non abbia più il controllo materiale del sito.
L’affermazione assume particolare rilevanza pratica poiché esclude che vicende civilistiche o esecutive relative all’immobile possano incidere automaticamente sugli obblighi ambientali derivanti dalla produzione dei rifiuti.
La fattispecie dell’ abbandono
Particolarmente interessante è il ragionamento sviluppato dal Consiglio di Stato in ordine alla configurabilità dell’abbandono.
La società sosteneva che i materiali fossero stati depositati nell’ambito di un’attività regolarmente autorizzata e che, pertanto, non potesse configurarsi una violazione dell’art. 192 TUA.
Il Collegio supera tale impostazione distinguendo nettamente la fase originaria di collocazione dei rifiuti dalla successiva fase di gestione.
La legittimità iniziale del deposito non esclude infatti che la situazione possa successivamente trasformarsi in un’ipotesi di abbandono. Ciò avviene nel momento in cui cessano le condizioni che giustificavano la presenza dei rifiuti sul sito e il soggetto obbligato omette di provvedere alla loro rimozione.
La pronuncia afferma quindi un principio di notevole importanza sistematica: l’abbandono non coincide necessariamente con un deposito originariamente illecito, ma può derivare anche dalla protratta inerzia del produttore rispetto all’obbligo di avviare i rifiuti a recupero o smaltimento una volta cessato il titolo che ne consentiva la detenzione.
La decisione trova il proprio fondamento nel principio “chi inquina paga”; l’individuazione del produttore quale principale soggetto responsabile risponde all’esigenza di imputare gli oneri della gestione ambientale a chi ha generato il rifiuto e ha contribuito alla creazione della situazione di rischio.
In questa prospettiva, la perdita della disponibilità del sito viene considerata una circostanza estranea al nucleo essenziale della responsabilità ambientale.
La posizione del proprietario
La sentenza offre inoltre l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato in giurisprudenza: il proprietario del fondo non risponde automaticamente dell’abbandono dei rifiuti.
Richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali, il Consiglio di Stato conferma che l’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006 richiede un accertamento specifico della colpa o del dolo del proprietario.
Particolarmente significativa è la ricostruzione operata dal Collegio circa l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale. Viene infatti ribadito il superamento delle tesi che tendevano a configurare una sorta di responsabilità aggravata o assimilabile a quella prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni da cose in custodia.
L’attuale interpretazione valorizza invece il dato letterale dell’art. 192, che impone all’amministrazione l’onere di accertare e dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo. Ne consegue che il proprietario incolpevole non può essere destinatario dell’ordinanza di rimozione per il solo fatto di essere titolare dell’area interessata.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 4959/2026 conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza amministrativa in materia di responsabilità per la gestione dei rifiuti.
Il principio che emerge con maggiore chiarezza è che il rapporto tra produttore e rifiuto mantiene una propria autonomia rispetto alle vicende giuridiche riguardanti il sito sul quale il rifiuto si trova depositato. La perdita della disponibilità dell’area, l’intervento di procedure esecutive o il subentro di nuovi soggetti nella gestione del bene non determinano, di per sé, il trasferimento delle responsabilità ambientali.
Per gli operatori del settore la decisione rappresenta un importante monito: la pianificazione delle attività di cessazione degli impianti e la gestione delle situazioni di crisi aziendale devono necessariamente includere la preventiva definizione delle modalità di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sul sito. In caso contrario, il rischio è quello di vedere permanere, anche per molti anni, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla produzione dei rifiuti, indipendentemente dalla disponibilità materiale dell’area sulla quale essi insistono.



