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Ancora sul risarcimento del danno da emissioni climalteranti: un anno dopo Cass. SS.UU. n. 20381/2025

A un anno dalla pubblicazione, l’ordinanza della Cass., SS.UU., 21 luglio 2025, n. 20381 resta uno snodo della climate litigation in Italia, ma la svolta è processuale; ribadiamo come non sia ancora risarcitoria.

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Ricordando il fatto processuale

Nell’azione promossa da Greenpeace, ReCommon e alcuni cittadini contro ENI, MEF e CDP, vantando il diritto al risarcimento del danno da emissioni climalteranti la Corte ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria italiana anche sulle emissioni di CO2 prodotte all’estero dalle società del gruppo. Non ha invece accertato responsabilità ambientale dell’impresa, danno climatico o nesso causale.

La domanda riguarda sia danni patrimoniali che non patrimoniali individuali, derivanti dalla dedotta lesione dei diritti alla vita, alla salute e alla vita privata e familiare, e non si badi il “danno ambientale” in senso tecnico, per il quale l’azione risarcitoria spetta al Ministero ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. Le Sezioni Unite hanno inoltre rimesso al giudice di merito le questioni decisive: efficacia diretta dell’Accordo di Parigi e degli artt. 2 e 8 CEDU nei confronti delle imprese private; configurabilità di un obbligo di riduzione delle emissioni climalteranti; attualità e concretezza del pregiudizio; legittimazione delle associazioni; imputabilità alla capogruppo delle emissioni delle controllate.

Alcuni successivi arresti giurisprudenziali

Il primo recepimento espresso dell’indirizzo del supremo giudice di legittimità è rappresentato da Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2025, n. 9190.

Palazzo Spada ha infatti escluso il difetto assoluto di giurisdizione per le domande risarcitorie fondate sulla lesione di diritti fondamentali da inquinamento atmosferico e cambiamento climatico. Ha però respinto la pretesa: il danno-conseguenza e il nesso eziologico devono essere specificamente allegati e provati; il semplice timore di ammalarsi o il patema d’animo non costituiscono danno in re ipsa. L’accesso al giudice, dunque, non attenua l’onere probatorio.

Sul contiguo terreno delle immissioni, Cass., sez. III, 12 novembre 2025, n. 29798 ha confermato che il giudice ordinario può condannare la P.A. locale non solo al risarcimento, ma anche al facere necessario a ridurre rumore e polveri sottili, senza invadere la discrezionalità amministrativa. Pur non applicando direttamente l’ordinanza n. 20381, la decisione rafforza la praticabilità del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.

Ancora in sede di giustizia amministrativa, TRGA Bolzano, 23 febbraio 2026, n. 47, in materia di legittimo diniego alla coltivazione di nuove cave e torbiere ha poi valorizzato Accordo di Parigi, art. 9 Cost. e tutela delle generazioni future, ritenendo proporzionato il divieto di nuove estrazioni di torba per proteggere i pozzi naturali di assorbimento della CO2: gli obiettivi climatici possono quindi incidere concretamente sul bilanciamento con la libertà d’impresa.

Resta il precedente contrario di Trib. Roma n. 3552/2024, “Giudizio Universale”, citato nel precedente contributo che ha considerato insindacabili le scelte dello Stato sui tempi e sulle modalità della politica climatica. La pronuncia, oggetto di appello, non è stata tecnicamente superata: le Sezioni Unite l’hanno distinta dall’azione “orizzontale” contro un’impresa privata e i suoi azionisti.

Conclusioni

Non risultano ancora arresti di legittimità che abbiano sciolto i nodi di merito. Nel giudizio a quo contro ENI di cui all’ordinanza 20381/2025 l’udienza per la decisione è fissata nel 2027.

La via processuale al risarcimento dei danni da emissioni climalteranti di CO2 è aperta; il suo esito dipenderà dalla prova dell’illecito climatico, dalla prova scientifica dell’attribuzione delle emissioni e dei danni climatici, dal nesso causale e dall’individuazione di obblighi giuridici vincolanti per le imprese.

Avv.ti Fernando Petrivelli e Corrado Carrubba