Ore: -

Bottiglie in PET e plastica riciclata: la Commissione UE detta le nuove regole di calcolo, verifica e comunicazione dei dati

Lo scorso 30 giugno la Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 luglio. Il provvedimento, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (art. 12), dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva SUP (UE) 2019/904, stabilendo le modalità di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande. L’articolo 11 abroga integralmente la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683.

La decisione del 2023 fondava il calcolo esclusivamente sui dati generati ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali plastici riciclati a contatto con gli alimenti, che riconosce come tecnologie di riciclaggio idonee solo il riciclaggio meccanico del PET post-consumo e il riciclaggio a ciclo chiuso e controllato (considerando 2-3). Per consentire anche agli altri metodi di riciclaggio – in primis il riciclaggio chimico – di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenuto riciclato fissati dalla direttiva SUP, la Commissione ha dovuto introdurre un impianto di regole molto più ampio, imperniato sulla cosiddetta contabilizzazione del bilancio di massa (mass balance accounting), e ha scelto di abrogare e sostituire integralmente l’atto del 2023 per ragioni di chiarezza normativa (considerando 3).

Definizioni chiave

L’articolo 1 apre con un apparato definitorio piuttosto ampio, necessario a reggere l’intero impianto di calcolo che segue. La plastica riciclata viene definita come quella che era rifiuto post-consumo prima del riciclaggio e che è stata prodotta mediante un’operazione di riciclaggio, cernita compresa, effettuata nell’Unione ai sensi dell’art. 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. La bottiglia per bevande è invece qualsiasi bottiglia di plastica monouso con capacità massima di tre litri, comprensiva di tappo o coperchio e di un’eventuale etichetta anche termoretraibile: restano escluse le bottiglie in vetro o metallo dotate di tappo in plastica e le bottiglie per alimenti a fini medici speciali in forma liquida. Quando il componente principale di questa bottiglia è il polietilene tereftalato si parla, più specificamente, di bottiglia in PET.

Molto ampia è anche la nozione di operatore economico, che comprende non solo riciclatori e trasformatori ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616, ma anche gli operatori del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002, chiunque immetta sul mercato di uno Stato membro un prodotto proveniente da un paese terzo, e in generale chi si occupa professionalmente di raccolta o trattamento dei rifiuti. Una scelta terminologica degna di nota riguarda il materiale ammissibile: la decisione preferisce questa espressione, più neutra, a quella di “plastica riciclata” proprio perché, nel riciclaggio chimico, il materiale che deriva dai rifiuti post-consumo, una volta scomposta la sua struttura chimica, spesso non è più qualificabile come “plastica” fino al momento della ripolimerizzazione (considerando 9).

Su questa base poggiano poi due nozioni più tecniche, il punto di calcolo – ossia il punto della catena di approvvigionamento in cui viene determinato il contenuto di materiale ammissibile per un dato materiale – e la contabilizzazione del bilancio di massa, ossia l’insieme delle regole con cui si stabilisce quanto materiale ammissibile (la cosiddetta “quantità attribuita”) possa essere assegnato agli output di un processo in un certo periodo, quando quel materiale è stato impiegato insieme ad altri input non ammissibili.

La metodologia di calcolo

Il cuore tecnico della decisione è negli articoli 2-7:

  • Art. 2: la quota di contenuto riciclato (RC) si calcola dividendo il peso della plastica riciclata (R) per il peso totale della plastica (W) presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato, secondo le formule dell’Allegato I.
  • Artt. 3-4: il peso della plastica e della plastica riciclata è dato dalla somma di corpo, tappo/coperchio ed etichetta (anche termoretraibile) di ciascuna bottiglia, con possibilità di adeguamento per tenere conto di esportazioni e movimenti verso altri Stati membri.
  • Art. 5: gli Stati membri devono raccogliere i dati dagli operatori economici che immettono le bottiglie sul mercato; se sono utilizzati solo rifiuti post-consumo trattati con tecnologie di riciclaggio “idonee” o “nuove” ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616 e la quota di materiale ammissibile nell’output è nota, si applica la percentuale già dichiarata in tale ambito; altrimenti si applica la metodologia di cui all’art. 6.
  • Art. 6: prevede un “punto di calcolo” ogni volta che il materiale derivante da rifiuti post-consumo subisce una modifica della composizione chimica o fisica, ad esempio per miscelazione con polimeri o additivi vergini.
  • Art. 7: disciplina in modo molto dettagliato la contabilizzazione del bilancio di massa per i processi multi-output (tipici del riciclaggio chimico), includendo: le regole di assegnazione del materiale ammissibile agli output in base a un “fattore di duplice uso”; la classificazione degli output in quattro categorie (non combustibili, combustibili, a duplice uso, scarti); le regole specifiche per le unità di steam cracking, basate sul “punto di ebollizione massimo accettabile” misurato secondo le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 (o equivalenti); il divieto di saldo negativo delle quantità attribuite; il periodo massimo di rendicontazione di tre mesi, con riporto del solo saldo positivo; e il divieto di riassegnare le quantità attribuite tra stabilimenti diversi della stessa impresa o tra imprese diverse.

Origine geografica della plastica riciclata

A partire dal 21 novembre 2027, la definizione di plastica riciclata si estenderà anche ai rifiuti riciclati in Paesi terzi cui si applica la decisione del Consiglio OCSE sui movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, salvo diversa valutazione della Commissione ai sensi dell’art. 45, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, oppure in Paesi terzi con cui l’UE abbia concluso accordi o intese che garantiscano una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, valutata sulla base di criteri quali l’esistenza di sistemi di responsabilità estesa del produttore e di indicatori sull’aumento della quota di plastica riciclata (art. 1, punto 1).

Verifica e obblighi documentali

Ogni operatore economico è tenuto a corredare ciascun lotto di materiale ceduto ai propri clienti di una dichiarazione sul contenuto riciclato, redatta secondo i modelli dell’Allegato V (parte A, B o C, a seconda dei casi), e a conservare le dichiarazioni ricevute dai propri fornitori per almeno cinque anni. Per gli operatori che trattano materiali non costituiti da polimeri sia in ingresso che in uscita – tipicamente gli impianti di riciclaggio chimico – gli obblighi sono più stringenti: oltre a dotarsi di sistemi adeguati di conservazione delle prove e di calcolo delle quantità attribuite, questi soggetti devono sottoporsi a una verifica annuale a livello di stabilimento condotta da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (la periodicità scende a tre anni per le micro, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE), ottenendo così un certificato conforme al modello dell’Allegato IV, valido un anno (tre per le PMI) e riconosciuto in tutti gli Stati membri.

I certificati devono poi essere trasmessi lungo tutta la catena di approvvigionamento fino agli operatori che immettono le bottiglie sul mercato, i quali a loro volta li mettono a disposizione degli Stati membri. Questi ultimi, dal canto loro, verificano i dati raccolti seguendo un approccio basato sul rischio (art. 8, par. 1) e restano comunque responsabili della correttezza dei dati che comunicano alla Commissione.

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri (art. 9 e Allegati II-III)

Ogni anno gli Stati membri devono calcolare peso della plastica, peso della plastica riciclata e quota percentuale di contenuto riciclato nelle bottiglie in PET immesse sul mercato, comunicando i dati secondo le tabelle standardizzate dell’Allegato II e presentando la relazione sul controllo di qualità nel formato dell’Allegato III, come previsto dall’art. 13, paragrafo 2, della direttiva SUP.

Clausola di riesame e prospettiva futura

L’articolo 10 impone alla Commissione di riesaminare la decisione entro il 1° gennaio 2030, anche per valutare eventuali sviluppi tecnologici (come il riciclaggio chimico su scala commerciale) e un possibile allineamento con l’articolo 7, paragrafo 8, del nuovo Regolamento imballaggi (UE) 2025/40 (considerando 32-33). I considerando ricordano inoltre che, in linea di principio, il riciclaggio meccanico resta preferibile dal punto di vista ambientale e che il riciclaggio chimico dovrebbe essere impiegato in via complementare, per i flussi di rifiuti difficili o impossibili da riciclare meccanicamente.

Conclusioni

La Decisione (UE) 2026/1425 segna un ulteriore passo nell’evoluzione del quadro normativo europeo sulla plastica riciclata, in un percorso che si intreccia con altri interventi recenti in materia di economia circolare, gestione dei rifiuti e imballaggi.

Leggi anche: Packaging and Packaging Waste Regulation: pubblicato il documento di orientamento della Commissione Europea

SAFE Green segue l’evoluzione della normativa ambientale europea e nazionale e i professionisti sono  a disposizione delle imprese della filiera che intendano avviare un assessment di conformità interno, nonché per ogni esigenza di assistenza e consulenza.