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Greenwashing e tutela dei consumatori: novità del D.lgs. 30/2026

Entrerà in vigore il 24 marzo 2026 il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

L’art. 2 del Decreto stabilisce che le disposizioni dello stesso si  applichino  a  decorrere dal 27 settembre 2026.

Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Codice del Consumo; all’art 18 sono introdotte le seguenti definizioni:  

  • “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
  • “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
  • “etichetta di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale;
  • “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
    1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
    2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
    3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso dell’etichetta di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;
    4) il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall’operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionale.

Pratiche commerciali ingannevoli: cosa cambia con le modifiche all’art. 21

Nell’ambito della pratiche commerciali ingannevoli, sono apportate modifiche all’art. 21 del Codice. Sono inserite tra le informazioni potenzialmente idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi, anche le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.

È inserita tra le pratiche commerciali ingannevoli, che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso anche, all’ art. 21, comma 2, lett. b ter, la formulazione di asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future non supportate da impegni chiari, verificabili e pubblicamente disponibili, definiti in un piano di attuazione con obiettivi misurabili, scadenze precise, verificato periodicamente da un terzo indipendente.

Le pratiche sempre ingannevoli introdotte all’art. 23

All’art. 23 tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli sono inserite le seguenti:

  • esibire un’”etichetta di sostenibilità” non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche, art. 23, comma 1 lett. b-bis;
  • formulare asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti, art. 23, comma 1 lett. d-bis;
  • presentare come riferita all’intero prodotto o all’intera attività un’asserzione ambientale che riguarda solo uno specifico aspetto del prodotto/attività, art. 23, comma 1 lett. d-ter;
  • affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni, art. 23, comma 1 lett. d-quater;
  • presentare come tratto distintivo dell’offerta del professionista requisiti già imposti dalla legge per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, art. 23, comma 1 lett. l-bis.

Avv. Valeria Paladino