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Da FIR a XFIR: la transizione al formulario digitale nel sistema RENTRI

Dallo scorso 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI avrebbero dovuto abbandonare definitivamente il formulario di identificazione dei rifiuti cartaceo e passare alla modalità digitale. L’introduzione del FIR digitale si inserisce nel più ampio quadro dell’ implementazione del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12).

L’ art. 7, comma 8, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 prevede che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)”, quindi dalla chiusura dell’ultimo scaglione temporale per iscrizione al RENTRI 13.02.2026, previsto per produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio

A seguito della novella introdotta con la Legge di Bilancio, Legge 199 del 30/12/2025, all’articolo 188-bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Sistema di tracciabilità dei rifiuti” comma 3 bis sono esclusi espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

    a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 237, comma 1;

    b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6 e dunque:

–  gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un   volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;

– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8;

– per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

– gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

– i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;

– i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi e non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR.

La gestione del FIR digitale

Il FIR digitale è condiviso tra più attori della filiera dei rifiuti, è un documento collaborativo, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.

I produttori/detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti al RENTRI devono trasmettere i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.

 La trasmissione può essere effettuata mediante:

  • interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto dal soggetto delegato o dal trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR).

La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico di cui all’art. 190 comma 3 del D.lgs. 152/2006:

• per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
• per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
• per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.