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Impianto fotovoltaico e tutela degli interessi ambientali e paesaggistici

Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2983/2021)  è stato chiamato a pronunciarsi in tema di fonti di energia rinnovabili e tutela degli interessi ambientali e paesaggistici.
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, davanti al TAR Lazio, della determinazione regionale con la quale era stato adottato dalla Regione Lazio il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in favore della società proponente per un impianto fotovoltaico della potenza di 17 MW in provincia di Viterbo.
Il TAR adito rigettava il ricorso del Ministero. Quest’ultimo, rimasto soccombente, impugnava con atto d’appello, riproponendo le medesime argomentazioni del primo grado. Nello specifico, tra l’altro, l’appellante lamentava il fatto che il progetto autorizzato si ponesse in contrasto con le norme a tutela del paesaggio, determinando la strutturale modificazione di un territorio agricolo sino a quel momento rimasto incontaminato. Il Ministero, inoltre, rilevava come la Regione, nella fase di ponderazione e bilanciamento degli interessi sottesi al procedimento, avesse attribuito prevalenza all’interesse economico rispetto a quello ambientale e paesaggistico, senza tuttavia motivare adeguatamente tale scelta.

Il Consiglio di Stato, partendo da tali ultime considerazioni, ha avuto modo di affermare alcuni principi di carattere generale che potranno valere per tutto il territorio nazionale.
Il Giudice Amministrativo ha rilevato, in primo luogo, che “vi è un nesso funzionale tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative e il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica”. Nel caso di progetti di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, quindi, “il bilanciamento che la Pubblica Amministrazione è chiamata a effettuare non è (solo) tra tutela dell’ambiente e interesse privato imprenditoriale in quanto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”. Priva di rilevo, dunque, la considerazione dell’amministrazione appellante secondo cui, nel bilanciamento di interessi, la regione avrebbe tenuto in considerazione esclusivamente un interesse di tipo patrimoniale.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, colto l’occasione per ricordare che la normativa italiana in materia di ambiente ed energia mostra un favor per la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. È emblematico, in tal senso, l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 che riconosce alle Regioni il solo potere di “procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti” e non invece quello più ampio di prescrivere “limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione Europea”.

 

Avv. Alessandra Brugnara

Sede Trento

alessandra.brugnara@safegreen.it