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PNRR: con la Legge 152/2026, ampliamento delle risorse per infrastrutture idriche, CER, efficientamento energetico

Con la Legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, è stato convertito con modificazioni il Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR. Il provvedimento ha un perimetro ampio — PNRR, energia, appalti pubblici, trasporti, turismo, contabilità pubblica, cultura — ed è stato convertito con modificazioni, con l’inserimento di articoli aggiuntivi rispetto al testo originario; tra questi rientra il nuovo articolo 13-bis, rubricato «Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR», che esaminiamo di seguito.

Il presupposto: la riprogrammazione del PNRR

L’articolo 13-bis si collega alla proposta di riprogrammazione del PNRR che l’Italia ha presentato alla Commissione europea. Il comma 1 dispone che, per effetto di tale proposta, la dotazione finanziaria di quattro investimenti del Piano è integrata con nuove risorse.

Gli investimenti interessati

Lettera a) – Infrastrutture idriche: 576.292.200,62 euro a favore dell’Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR («Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche»), disciplinato dall’articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Lettera b) – Comunità energetiche e autoconsumo: 246.000.000 euro a favore dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR («Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo»), disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge 19/2026.

Lettera c) – Autoproduzione rinnovabile nelle PMI: 31.651.988,92 euro a favore dell’Investimento 16 della Missione 7 del PNRR («Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI»), come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 novembre 2024.

Lettera d) – Efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica: 200.000.000 euro a favore dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR («Strumento finanziario per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica – ERP»), di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il regime transitorio

Il comma 2 disciplina la fase che precede il perfezionamento formale della riprogrammazione, che richiede una decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea. In questa fase transitoria:

  • le amministrazioni titolari degli investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
  • il Ministero dell’economia e delle finanze può a sua volta provvedere agli adempimenti di propria competenza;
  • qualora la decisione europea di riprogrammazione non venga approvata, o venga approvata con modifiche rispetto alla proposta italiana, le amministrazioni titolari devono adottare i conseguenti adeguamenti degli atti nel frattempo adottati, compreso, se necessario, il recupero delle risorse già trasferite ai soggetti attuatori.

Un’ applicazione pratica: il settimo atto di concessione CACER

A distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore della legge, il GSE ha dato attuazione all’incremento di risorse previsto dalla lettera b) del comma 1. Con una comunicazione del 27 agosto 2026, il GSE ha reso noto che la dotazione della misura PNRR dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili e ai Gruppi di autoconsumo è stata effettivamente integrata con i 246 milioni di euro stanziati dalla Legge 152/2026, portando le risorse complessive della misura a 1.041,5 milioni di euro.

Grazie a questo rafforzamento, il GSE ha pubblicato il settimo atto di concessione, che rende finanziabili tutte le richieste pervenute il 24 novembre 2025, quelle pervenute nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2025 e parte di quelle pervenute il 28 novembre 2025 (al netto di rinunce ed esclusioni). Con i primi sette atti pubblicati, sono stati complessivamente concessi contributi a 37.800 soggetti, per un totale di 990,5 milioni di euro.

Il cambio di soggetto attuatore per l’Investimento 17

Il comma 3 dell’art. 13 bis riguarda specificamente l’Investimento 17 (efficientamento energetico ERP). Dispone che le risorse finora attribuite a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 513, lettera e), della legge 207/2024, per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi, siano trasferite al GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., quale nuovo soggetto attuatore dell’investimento ai sensi della lettera d) del medesimo comma 513. Il trasferimento riguarda le somme non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e deve essere effettuato da CDP entro dieci giorni da tale data.

Le altre disposizioni dell’articolo

Il comma 4 chiarisce che le nuove risorse non determinano, in nessun caso, il riconoscimento ai soggetti attuatori di ulteriori compensi per lo svolgimento delle proprie attività.

Il comma 5 autorizza i soggetti attuatori, nelle more della stipulazione o dell’aggiornamento delle convenzioni con le amministrazioni titolari e della relativa registrazione da parte degli organi di controllo, ad adottare tutti gli atti necessari — comprese l’ammissione a finanziamento e la concessione delle agevolazioni — che costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Lo stesso comma riduce di un terzo, per questi atti, i termini per la registrazione da parte degli organi di controllo previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 20/1994.

Il comma 7 precisa che dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dell’articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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