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NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ EDILIZA: QUALI NOVITÀ?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 24 novembre 2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, il quale aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, abbreviati CAM, che rafforzano in modo significativo l’utilizzo di metodologie basate sul ciclo di vita per valutare le prestazioni ambientali, non solo dei singoli prodotti ma dell’opera nel suo complesso. 

Dal 2 febbraio 2026 i nuovi CAM diventano obbligatori nei contratti pubblici di progettazione e lavori, sostituendo definitivamente quelli riferiti all’anno 2022. Il provvedimento introduce un quadro più dettagliato, aggiornato al Codice dei contratti 2023, con novità che riguardano progettazione, prodotti da costruzione, gestione dei rifiuti, criteri ESG e personale di cantiere.

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Ambito di applicazione del Decreto sui criteri ambientali minimi per l’edilizia

Le disposizioni del Decreto ministeriale del 24 novembre 2025 si applicano a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. L’ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici (tra questi sono inclusi i fabbricati viaggiatori o stazioni), ma è esteso ai lavori e servizi per qualsiasi tipo di manufatto o opera nelle more della pubblicazione di eventuali CAM per specifiche tipologie di opere o manufatti.

Ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto viene previsto che le disposizioni del presente decreto si applicano:

  1. alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o  avvisi  indittivi  di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di  procedura  senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a  presentare  offerta e’ inviato a partire da tale data;
  2. alle procedure e ai contratti aventi  ad  oggetto  servizi  di manutenzione e lavori e alle procedure e ai  contratti congiunti  di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;
  3. alla  progettazione   svolta   internamente   alla   stazione appaltante, anche se affidata con lettera di  incarico  precedente  a tale data, non ancora validata”.

Le innovazioni riguardano anche la progettazione svolta internamente alle stazioni appaltanti. In tal senso, i nuovi CAM devono essere applicati persino quando l’incarico sia stato affidato prima dell’entrata in vigore del decreto, purché la progettazione non sia stata ancora validata. 

Tale previsione ha confermato la volontà del legislatore di valorizzare i criteri ambientali sin dalle prime fasi endoprocedimentali, rafforzando il ruolo della progettazione quale momento centrale per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

Per quanto concerne l’abito di applicazione soggettivo, il decreto in esame include fra i soggetti obbligati all’applicazione dei CAM Edilizia, anche “soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso”. 

Regime transitorio

Il decreto introduce inoltre un regime transitorio tra il DM 256/2022, come modificato dal DM 5 agosto 2024, e i nuovi criteri.  

La disciplina previgente continua ad applicarsi solo agli appalti integrati fondati su un Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) validato secondo le vecchie regole e agli appalti di lavori basati su progetti esecutivi validati sotto il DM 256/2022, ma esclusivamente se la pubblicazione del bando o l’invio degli inviti avviene entro tre mesi dalla validazione. Trascorsi tali termini, in assenza di validazione, si applicano automaticamente i nuovi CAM. 

Avv. Federica Bontempi