La sentenza n. 9992 del 17 dicembre 2025 del Consiglio di Stato, IV sezione, ha ad oggetto il diniego della Regione Lombardia relativo alla richiesta di riutilizzo, come sottoprodotto, dei materiali di scavo derivanti dalla bonifica di un’area inserita tra i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale.
Dopo aver previsto la bonifica nel rispetto delle soglie di contaminazione (CSC) i le società ricorrenti hanno presentato una variante, approvata dal M.I.T.E., all’iniziale Progetto operativo di bonifica (POB) in relazione al lotto cd. “Cluster 3”, ponendo quali obiettivi di bonifica non più le CSC, ma il rispetto delle concentrazioni derivanti dall’Analisi di Rischio sito specifica, ovvero le c.d. CSR (concentrazioni soglia di rischio).
Contestualmente hanno chiesto di riutilizzare il materiale di scavo prodotto nel contesto edile post bonifica Cluster 3 in siti esterni, considerando il materiale come un sottoprodotto, depositando un’istanza di aggiornamento, ai sensi del d.P.R. n. 120/2017, del Piano di utilizzo relativo all’Area comprensiva del Cluster 3.
Il rigetto di Regione Lombardia dell’istanza di riutilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti
La Regione, acquisito il parere dell’ARPA, ha rigettato la richiesta, motivando il diniego con il fatto che l’area oggetto di scavo rientra interamente nella zona sorgente certificata alle C.S.R., richiamando le Linea Guida S.N.P.A. n. 54/2019 relative all’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre rocce da scavo, le quali prevedono al paragrafo 4.3 lett. b) che relativamente alle terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate, in ipotesi di sito certificato alle C.S.R. a seguito di bonifica, sito con concentrazioni inferiori alle C.S.R. “se lo scavo rientra nell’area della sorgente e le C.S.R. sono superiori alle C.S.C. (in ragione della colonna A o B Tabella 1 – Allegato 5 Parta Quarta Titolo V del d.lgs. n.152/06 in base alla destinazione d’uso), le terre e rocce non potranno essere gestite come sottoprodotti”, precisando inoltre che “in relazione al possibile riutilizzo in sito del materiale scavato in un sorgente certificata alle C.S.R., occorre mettere in luce che qualora il modello concettuale dell’analisi di rischio con cui sono state determinate le C.S.R. subisca una modifica in relazione agli scavi, occorre valutare l’eventuale variazione delle C.S.R. obiettivo di bonifica.”
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La rilevanza delle linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo
La pronuncia affronta il tema della rilevanza delle linee guida approvate con delibera numero 54 del 2019.
Il Consiglio di Stato chiarisce infatti che le Linee guida, elaborate dal Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 132 del 2016, al fine di “adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall’art. 3 della L.132/16” (cfr. le premesse della delibera n. 54/2019), pur non costituendo una fonte del dritto, rappresentano un autorevole supporto interpretativo delle disposizioni legislative e regolamentari. Le stesse rappresentano altresì una ragionevole e logica applicazione dei rigorosi criteri stabiliti in sede europea al fine di stabilire se una sostanza, o un oggetto, possa essere qualificato come “sottoprodotto” e non come “rifiuto”.
Conclusioni
Le Linee guida costituiscono dunque, secondo il Consiglio di Stato, come peraltro ammesso dalle stesse ricorrenti, un criterio tecnico idoneo a valutare l’impatto sull’ambiente e la salute umana dei materiali, in linea con la normativa vigente.




