L’8 settembre 2026 la Commissione europea ha aggiornato gli orientamenti interpretativi sulla direttiva SUP, con un chiarimento puntuale sui tappi in plastica abbinati a sigilli in alluminio. È una novità circoscritta, ma arriva in un momento in cui il tema della plastica è al centro di diversi fronti normativi paralleli, tra livello nazionale ed europeo.
L’aggiornamento degli orientamenti sulla direttiva SUP
L’8 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento degli orientamenti interpretativi relativi all’applicazione della direttiva (UE) 2019/904 sui prodotti di plastica monouso, la cosiddetta direttiva SUP. Non si tratta di una revisione complessiva del documento di orientamento, ma di una modifica circoscritta alla Tabella 4-6, dedicata agli esempi di tappi, coperchi e chiusure di contenitori e tazze per bevande, in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva di mantenere i tappi in plastica attaccati al contenitore durante l’uso previsto (i cosiddetti tethered caps).
Nello specifico, la Commissione ha chiarito la gestione di un caso diffuso, ad esempio, per alcune bottiglie in HDPE contenenti latte UHT, in cui il tappo in plastica è abbinato a un coperchio o sigillo in foglio di alluminio: il tappo in plastica ricade nell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, mentre il sigillo in foglio di alluminio, non essendo qualificabile come tappo o coperchio in plastica, resta escluso da tale obbligo.
Come precisato dalla stessa Commissione, gli orientamenti hanno natura meramente interpretativa e non sono giuridicamente vincolanti: l’interpretazione autentica del diritto dell’Unione resta riservata alla Corte di giustizia UE. Si tratta quindi di un intervento tecnico di portata limitata, che tuttavia si inserisce in un contesto normativo sulla plastica particolarmente movimentato in queste settimane, sia sul piano nazionale sia su quello europeo.
La roadmap del MASE per la filiera delle plastiche riciclate
Il primo tassello di questo quadro più ampio è la proposta di roadmap “Tavolo Plastiche”, elaborata dal Dipartimento per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e datata 28 luglio 2026, nell’ambito della Strategia nazionale per l’economia circolare.
La roadmap muove da una constatazione di fondo: il mercato della plastica riciclata attraversa una fase di difficoltà economica, con il rischio di saturazione degli impianti di stoccaggio e di blocco della raccolta differenziata. Per rispondere a questa criticità, il MASE articola una roadmap in quattro fasi e ventisei interventi complessivi, di intensità e orizzonte temporale crescenti.
La prima fase, quella degli interventi immediati, riguarda le giacenze nei Centri Comprensoriali e mira a scongiurare la saturazione degli impianti e il rischio di incendi. Le misure comprendono il potenziamento della capacità di stoccaggio a livello regionale, interventi temporanei già attuati per consorzi e imprese ma giudicati insufficienti — con criticità che si ripresentano per il bando CIT, la stagionalità estiva e le tensioni in diverse Regioni del Centro-Sud — e la misura energy release, già approvata dal Governo ma dagli effetti giudicati transitori.
La seconda fase, dedicata al riequilibrio economico della filiera, è la più corposa e conta dodici interventi. Vi rientrano leve eterogenee: dal rafforzamento dei controlli alle frontiere, oggetto di un accordo in fase di definizione tra MASE e Agenzia delle Dogane, al regolamento End of Waste “Plastiche UNICO”, la cui istruttoria tecnica con ISPRA risulta sospesa in attesa della proposta del Joint Research Centre e della bozza di regolamento UE sui criteri di End of Waste. Figurano inoltre, come proposte ancora allo studio, una contribuzione strutturale pluriennale sulle poliolefine miste finanziata tramite i meccanismi di responsabilità estesa del produttore, un credito d’imposta sul consumo di materie prime seconde, sistemi incentivanti tramite i Criteri Ambientali Minimi anche fuori dal comparto degli imballaggi, una modulazione dell’IVA tra plastica vergine e riciclata — che richiederebbe il coinvolgimento diretto del Ministero dell’Economia — e un fondo per il revamping tecnologico degli impianti di selezione. Tra le misure già attuate o in corso rientrano invece il nuovo regime sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi di contenuto riciclato e la decisione di esecuzione UE 2026/1425 sul calcolo del contenuto riciclato nelle bottiglie in PET.
La terza fase riguarda le riforme strutturali e conta sei interventi orientati a strumenti di sistema: una piattaforma digitale nazionale di matchmaking tra domanda e offerta di materie prime seconde, l’estensione delle Garanzie d’Origine al riciclo delle plastiche, l’ampliamento dell’open-loop per le frazioni flessibili o miste — con il riciclo chimico inteso come sbocco complementare, e non sostitutivo, del riciclo meccanico — e il monitoraggio del modello francese di sostegno alla plastica riciclata, basato su tre soglie di prezzo e in vigore dal 1° gennaio 2026, notificato alla Commissione europea senza rilievi. Risultano già attuati, in questa fase, i Certificati del Riciclo, quale estensione dei Certificati Bianchi con obiettivo fissato al 2035, disciplinati da un decreto ministeriale del 21 luglio 2025 le cui linee guida attuative sono ancora attese.
La quarta e ultima fase prevede il presidio di cinque dossier in discussione, senza azione diretta immediata a livello nazionale: i regimi di sostegno adottati da altri Stati membri, per evitare asimmetrie competitive sulle poliolefine, l’iter sui criteri di End of Waste, il Circular Economy Act, lo sviluppo del riciclo chimico a livello europeo e la riforma dell’EU-ETS per il carbonio riciclato.
End of Waste per la plastica pescata in mare: la consultazione in corso
Sul fronte dei rifiuti marini, il MASE ha pubblicato il 5 agosto 2026 lo schema di regolamento End of Waste dedicato alle plastiche accidentalmente pescate. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 4 della legge 60/2022, la c.d. legge SalvaMare, che ha modificato il D.lgs. 152/2006 includendo tra i rifiuti urbani quelli accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti in mare, laghi, fiumi e lagune. Lo schema definisce i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006.
L’ambito di applicazione è limitato ai rifiuti non pericolosi classificati con i codici EER 20 01 39 e 20 03 99, con l’esclusione dei rifiuti sanitari — salvo la frazione plastica non pericolosa già separata all’origine — e dei prodotti assorbenti per l’igiene usati. Il processo di recupero, disciplinato dall’allegato 2 dello schema, prevede fasi meccaniche di cernita, selezione e rimozione delle frazioni estranee, e la plastica recuperata deve essere organizzata in lotti omogenei non superiori a 100 tonnellate. Sono inoltre previsti un modello di dichiarazione di conformità e un modello di rendicontazione periodica dei flussi, allegati allo schema di regolamento.
Il termine per la presentazione delle osservazioni, inizialmente fissato al 5 settembre 2026, è stato prorogato al 20 settembre 2026. Il provvedimento si inserisce, come visto, tra gli interventi di seconda fase della roadmap MASE, che richiama proprio il regolamento End of Waste “Plastiche UNICO” come misura connessa e tuttora in istruttoria.
PPWR: attuazione in corso e consultazioni sugli atti secondari
Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, dal 12 agosto 2026 ha raggiunto la sua prima, importante scadenza applicativa.
Dal 12 agosto 2026 sono divenuti obbligatori, in particolare, la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 15 per ciascuna tipologia di imballaggio, con il correlato obbligo di conservazione della documentazione tecnica per cinque anni nel caso del monouso e dieci nel caso del riutilizzabile, le restrizioni sulle sostanze previste dall’articolo 5, tra cui il limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente e le soglie sui PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti, senza alcun periodo di smaltimento delle scorte non conformi e l’obbligo di registrazione ai fini della responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro rilevante. Restano invece su un orizzonte pluriennale, fino al 2040, gli obblighi più strutturali in materia di etichettatura, classi di riciclabilità, contenuto minimo di riciclato, limiti allo spazio vuoto negli imballaggi e sistemi di deposito cauzionale, questi ultimi attesi entro il 1° gennaio 2029.
Parallelamente, la Commissione europea ha avviato tre consultazioni pubbliche propedeutiche all’adozione di altrettanti atti secondari previsti dall’articolo 7 del PPWR — due atti di esecuzione e un atto delegato — relativi rispettivamente alle modalità di calcolo e verifica del contenuto di plastica riciclata, ai criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio ammesse e alle regole applicabili alle importazioni da Paesi terzi.
Conclusioni
Messi in fila, questi provvedimenti restituiscono l’immagine di un settore in rapida evoluzione, con interventi che si susseguono rapidamente e che intrecciano livello nazionale ed europeo.
SAFE Green segue con attenzione gli sviluppi normativi in materia, per affiancare le aziende del settore nell’orientarsi tra gli adempimenti in vigore e quelli in arrivo.




