È entrato in vigore lo scorso 17 gennaio 2026 l’ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement), c.d. “Trattato sull’alto mare”.
Adottato il 19 giugno 2023 dalla Conferenza intergovernativa sulla biodiversità marina nelle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, l’Accordo BBNJ rappresenta il terzo accordo attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare .
Come dichiarato all’art. 2, l’obiettivo dell’Accordo è garantire la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale.
L’accordo riguarda principalmente quattro aspetti:
- risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa condivisione dei benefici;
- misure quali strumenti di gestione territoriali, comprese le aree marine protette;
- valutazioni di impatto ambientale;
- rafforzamento delle capacità e trasferimento delle tecnologie marine.
I contenuti principali dell’accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale
La Parte II ha ad oggetto le risorse genetiche marine, definite all’art. 1 comma 8 come qualsiasi risorsa biologica marina, di origine animale, vegetale o microbica, contenente unità funzionali di ereditarietà di valore effettivo o potenziale.
In particolare è disciplinato l’accesso, l’utilizzo e la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine delle aree oltre la giurisdizione nazionale, al fine di garantire che i benefici della ricerca e dell’innovazione siano condivisi a livello globale, in particolare con gli Stati in via di sviluppo.
Il Trattato BBNJ crea così un meccanismo di notifica e condivisione dei benefici che si applica alle attività di ricerca che comportano la raccolta di risorse genetiche marine in aree al di fuori della giurisdizione nazionale, nonché lo stoccaggio e il trasferimento delle stesse. Introduce inoltre requisiti associati alla generazione e all’utilizzo di informazioni di sequenza digitale su tali risorse.
È chiarito che le parti promuovono la cooperazione in tutte le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni sulla sequenza digitale delle risorse genetiche marine di aree al di fuori della giurisdizione nazionale e che nessuno Stato può rivendicare o esercitare sovranità sulle risorse genetiche marine di aree al di fuori della giurisdizione nazionale.
La parte III disciplina la gestione degli strumenti “area – based”, incluse le aree marine protette.
Ai sensi dell’art. 19 ogni Stato parte può proporne l’istituzione, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e scientifiche disponibili e, ove disponibili, delle conoscenze tradizionali pertinenti dei popoli indigeni e delle comunità locali, tenendo conto dell’approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.
Dopo una revisione preliminare da parte dello Scientific and Technical Body di cui all’art. 20 e una fase di consultazione aperta a tutte le parti interessate, compresi gli Stati e gli organismi globali, regionali, subregionali e settoriali, nonché la società civile, la comunità scientifica, le popolazioni indigene e le comunità locali, la COP valuta le proposte.
Significativa la previsione di cui all’art. 23 che introduce una maggioranza qualificata per le decisioni di cui alla parte III qualora non vi sia consenso, essendo stati esauriti tutti gli sforzi per raggiungerlo.
La parte IV disciplina la valutazione di impatto ambientale della attività pianificate sotto la giurisdizione o il controllo degli stati Parte che hanno luogo in aree al di fuori della giurisdizione nazionale.
Sono stabiliti processi, soglie e altri requisiti per lo svolgimento e la rendicontazione delle valutazioni da parte degli Stati per prevenire, mitigare e gestire impatti negativi significativi allo scopo di proteggere e preservare l’ambiente marino.
L’art. 31 stabilisce in dettaglio la procedura per le valutazioni di impatto ambientale, che deve garantire lo svolgimento delle fasi di screening, scoping, assessment e valutazione dell’impatto e di prevenzione, mitigazione e gestione dei potenziali effetti avversi.
Il Trattato alla parte V regola “capacity-building and the transfer of marine technology” a fine di ridurre le disuguaglianze tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo nell’accesso alle conoscenze e tecnologie necessarie per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nell’alto mare e garantire che tutti gli Stati Parte possano partecipare attivamente alla governance, alla ricerca scientifica e alla gestione delle aree marine oltre la giurisdizione nazionale.
Conclusioni
L’ accordo è il primo trattato oceanico globale e intersettoriale da decenni, un importante strumento di governance internazionale degli oceani. Segna un traguardo storico per la salute degli ecosistemi oceanici e per la creazione di condizioni di parità nella capacità di partecipare e beneficiare di attività in aree al di fuori della giurisdizione nazionale.
Dallo stato dell’ Accordo, consultabile sul sito dell’ONU, risulta che l’Italia ha firmato l’accordo in data 22 settembre 2023, ma non ha ancora proceduto alla ratifica.
Avv. Valeria Paladino




