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Contributo ambientale PFU, i chiarimenti del MASE sulla cessione di ramo d’azienda

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha di recente fornito riscontro ad un interpello ex art. 3 septies del D.lgs. 152 del 2006, presentato da Confindustria in materia di pneumatici fuori uso (PFU).
La questione riguarda l’applicazione del contributo ambientale previsto dal D.M. 182/2019 nel caso di cessione di ramo d’azienda tra società produttrici o importatrici di pneumatici aderenti a diverse forme associate di gestione.

I quesiti posti da Confindustria

Precisamente Confindustria ha chiesto al MASE:

  1. se il trasferimento di pneumatici tramite cessione di ramo d’azienda possa essere considerato come prima immissione sul mercato;
  2. come gestire il contributo ambientale rispetto alla vendita da parte del cessionario degli pneumatici alla lista di venditori dei pneumatici ceduti.

Il quadro normativo

L’articolo 228, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che “ (…) al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1, del medesimo decreto”.

L’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 182/2019 dispone che i produttori e gli importatori degli pneumatici adempiano all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6 dello stesso D.M. n. 182/2019.

I chiarimenti sul contributo ambientale PFU

Il MASE ha chiarito che non appare possibile ricondurre a livello ontologico la cessione del ramo d’azienda alla definizione di immissione sul mercato o di messa a disposizione di un prodotto all’interno di un circuito commerciale destinato al consumatore finale.  

Ciò in linea con l’stituto della cessione del ramo d’azienda, disciplinato dagli artt. 2555 e seguenti del Codice civile, e consistente nel trasferimento di una parte specifica, organizzata ed autonoma di un’attività commerciale ad un altro soggetto, che include beni materiali e immateriali, contratti e risorse umane; tale trasferimento è caratterizzato dal mantenimento della funzionalità e autonomia del ramo ceduto.

Le conclusioni

Preso dunque atto che l’immissione sul mercato degli pneumatici ed il trasferimento degli pneumatici dal magazzino attraverso la cessione del ramo d’azienda avvengono in momenti temporalmente differenti, il contributo ambientale PFU, funzionale alla copertura dei costi legati all’obbligo di gestione del fine vita degli pneumatici immessi sul mercato nell’anno solare precedente, è versato al momento dell’immissione sul mercato da parte del produttore o importatore che ha effettuato tale immissione.