È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2025 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 luglio 2025, mediante il quale subisce importanti aggiornamenti la disciplina dei certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica, TEE) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento determina gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi. Il decreto inoltre definisce la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi e sono introdotte modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento di tali obiettivi.
I soggetti obbligati
1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al decreto sono:
a) i distributori di energia elettrica che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
b) i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
Ammissione al meccanismo dei certificati bianchi
Per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi va redatto e trasmesso al GSE un progetto ammissibile conforme all’allegato 1 al decreto.
Ai sensi dell’.art, 6 del decreto tale progetto per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi può essere presentato da:
a) i soggetti obbligati, anche attraverso società controllanti ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione commerciale di cui all’art. 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004,n. 239 e successive modifiche e integrazioni;
b) i distributori di energia elettrica e gas naturale diversi dai soggetti obbligati;
c) i soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 o hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
Le principali novità inerenti il meccanismo dei certificati bianchi
Una delle novità più rilevanti è l’apertura a procedure d’asta per l’assegnazione dei certificati, introdotta dall’art. 17 del decreto, ai sensi del quale, al fine di concorrere a conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dal PNIEC, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigente e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, può essere introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Ministro), d’intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA.
L’art. 19 prevede poi misure di semplificazione e accompagnamento.




