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L’etichettatura di origine nel Regolamento n. 775/2018

L’articolo 26 del Regolamento 1169/2011[1] riconosce alla Commissione Europea la possibilità di introdurre nuove regole per l’etichettatura del prodotto con particolare riferimento al paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento.

Su questa base la Commissione Europea ha approvato il Regolamento n. 775/2018[2], relativo proprio alla c.d. etichettatura d’origine, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. In via preliminare, tuttavia, vale la pena evidenziare che il regolamento menzionato non limita il proprio ambito applicativo alla compilazione dell’etichetta ma si estende, più in generale, a tutta la comunicazione di prodotto alimentare.

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Definizione ingrediente primario – etichettatura di orgine

Pare, allora, il caso di fornire la definizione di «ingrediente primario». Il riferimento è dato dal regolamento n. 1169/2011: «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa». Dalla definizione appena fornita emerge un doppio criterio definitorio: quello quantitativo o quello qualitativo.

 

Quando si applica il regolamento

Il regolamento in commento trova applicazione nel caso in cui il prodotto rechi indicazione del paese d’origine tramite diciture, illustrazioni, simboli o termini che fanno riferimento a luoghi o zone geografiche, fatta eccezione per quelle denominazioni usuali e generiche che comunemente non vengono interpretate come riferite a paese d’origine o luogo di provenienza. Esempio tipico di questa eccezione è quello dell’insalata russa.

La disposizione, però, presenta altre eccezioni alla sua applicazione. Si pensi:

  • alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008, (UE) n. 251/2014
  • alle indicazioni protette in virtù di accordi internazionali
  • ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento specifica le modalità tramite le quali tale indicazione deve essere fornita. In primo luogo è prevista la possibilità di fare riferimento ad una zona geografica tramite:

  1. «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
  2. una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
  3. la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;
  4. uno o più Stati membri o paesi terzi;
  5. una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
  6. il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

È ulteriormente possibile utilizzare una dicitura del seguente tenore:

  1. «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

La disposizione sull’etichettatura d’origine entra in vigore il 1 giugno 2018 e si applica a partire dal 1 aprile 2020 e gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della sua data di applicazione possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si tratta, come evidente, di una disposizione poco chiara in svariati passaggi. Basti pensare, sul punto, alla definizione di ingrediente primario e al doppio criterio indicato o, ancora, alla genericità delle indicazioni da apporre in etichetta. Gli operatori del settore alimentare, dunque, si troveranno ad affrontare peculiari difficoltà nel decidere quali informazioni riportare in etichetta.

[1] REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento