End of waste, una nuova sentenza della Cassazione

Con la sentenza in commento, la Cassazione Sentenza  n.  7589/2020 è nuovamente intervenuta in tema di End of Waste, in particolare, sulle necessarie operazioni preventive alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Le principali questioni oggetto del giudizio erano riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 260 TUA, e quindi attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Sebbene la difesa degli imputati avesse contestato la qualifica di rifiuti del materiale raccolto da diverse discariche, sottolineando le finalità di  recupero  e di riutilizzo una volta che lo stesso fosse arrivato in Africa, la  Suprema Corte non ha accolto la tesi sostenuta  dai ricorrenti e  ha fornito la corretta  interpretazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e end of waste.

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End of Waste, la decisione della Corte

In particolare, la Corte  ravvisa che affinché il bene o la sostanza perda la  qualifica di rifiuto, è necessario che vi sia stata in precedenza un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che possano consistere anche in operazioni di cernita e di selezione di beni (così, di recente, Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2018, n. 29652). Nel mentre i beni o le sostanze devono continuare a essere considerati rifiuti e, quindi, sottoposti alla medesima disciplina in materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del art. 184-ter, del dlgs n. 152 del 2006).

Nel caso in esame, queste operazioni, fosse pure volte a selezionare i beni sulla base della loro specifica tipologia, non risultano essere state compiute, essendo le merci in via di spedizione genericamente stoccate nel deposito del quale gli imputati  avevano la disponibilità e, quindi, una volta caricate su container, inviate all’estero senza che su di essi fosse stata compiuta, prima della loro partenza, alcuna preventiva operazione di recupero, tale da far ritenere che essi non fossero più da considerare, ai sensi del citato art. 184-ter del decreto legislativo citato, come  rifiuti.

 

Dott. Giacomo Longato