Con l’art. 14 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, il legislatore interviene su un settore tradizionalmente caratterizzato da forte stratificazione normativa: quello delle attività produttive qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.M. Sanità 5 settembre 1994.
La legge di conversione è stata pubblicata nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2026 ed è entrata in vigore il 21 aprile 2026. La novità più rilevante è contenuta nell’art. 14, comma 3, secondo cui non sono classificate come industrie insalubri, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese già in possesso di AIA, AUA oppure di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici rilasciate ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Si tratta di una disposizione di semplificazione rilevante, soprattutto per molte piccole e micro imprese artigiane — carrozzerie, falegnamerie, officine, laboratori, attività di verniciatura, lavorazioni con emissioni o scarichi — che, nella prassi amministrativa, erano spesso chiamate a confrontarsi con una duplicazione procedimentale: da un lato il titolo ambientale settoriale o unico, dall’altro la classificazione o comunicazione sanitaria ex art. 216 T.U.L.S.
Il quadro previgente sulla disciplina delle industrie insalubri
L’art. 216 T.U.L.S. prevedeva, e formalmente continua a prevedere per le attività non ricomprese nella nuova esclusione, che le manifatture o fabbriche capaci di produrre vapori, gas, esalazioni, scoli o altri effetti pericolosi per la salute degli abitanti siano ricomprese in un elenco diviso in due classi: la prima, relativa alle attività da isolare nelle campagne e tenere lontane dalle abitazioni; la seconda, relativa alle attività che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato. Il medesimo art. 216 stabilisce anche che un’industria di prima classe possa essere ammessa nell’abitato quando l’imprenditore dimostri, mediante nuovi metodi o speciali cautele, che l’esercizio non arreca nocumento alla salute del vicinato. La disciplina era completata dall’art. 217 T.U.L.S., che attribuiva all’autorità sanitaria locale il potere di prescrivere le misure necessarie quando vapori, gas, esalazioni, scoli, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche potessero risultare pericolosi o dannosi per la salute pubblica. Nella prassi, l’adempimento ex art. 216 veniva sovente gestito tramite SUAP, con trasmissione della documentazione a Comune, ASL e ARPA, anche quando la medesima attività era già sottoposta ad AUA o ad autorizzazione ambientale settoriale. Ne derivava un appesantimento procedimentale non sempre giustificato, soprattutto nei casi in cui l’istruttoria ambientale già valutava emissioni, scarichi, rifiuti, rumore o altri profili di impatto.
La giurisprudenza formatasi in materia di industri insalubri nel regime previgente
La giurisprudenza amministrativa ha storicamente riconosciuto al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, un potere molto ampio di valutazione della tollerabilità delle lavorazioni insalubri. Il Consiglio di Stato ha affermato che gli artt. 216 e 217 T.U.L.S. attribuiscono al Sindaco, con il supporto della struttura sanitaria competente, un potere discrezionale di valutazione della tollerabilità delle lavorazioni, anche indipendentemente da situazioni di emergenza, al fine di contemperare tutela della salute e libertà di iniziativa economica. (Consiglio di Stato Sez. II n. 2964 del 11 maggio 2020). In altra decisione, il Consiglio di Stato ha ribadito che il potere sindacale può essere esercitato anche in via cautelare e in ogni tempo, per prevenire o impedire situazioni di pericolo connesse a esalazioni, scoli o rifiuti provenienti da attività produttive. (Consiglio di Stato, Sent. n. 6264 del 27 dicembre 2013). Questa impostazione, coerente con la logica sanitaria del T.U.L.S., aveva però prodotto una zona di attrito con la disciplina ambientale contemporanea. In presenza di AUA o di autorizzazioni settoriali, l’impresa poteva trovarsi comunque esposta a una seconda valutazione, talvolta fondata su parametri elastici come la “tollerabilità”, la “lontananza dalle abitazioni” o il “nocumento al vicinato”. La stessa giurisprudenza ha sottolineato la duttilità del concetto di lontananza dalle abitazioni e l’ampiezza della discrezionalità comunale nella materia. (Consiglio di Stato Sez. II n. 2964 del 11 maggio 2020). È proprio questa incertezza che il D.L. n. 19/2026 sembra voler ridurre: l’attività già sottoposta a un moderno titolo ambientale non viene più attratta, per il solo fatto di rientrare nell’elenco del D.M. 1994, nella categoria delle industrie insalubri.
La nuova disposizione: esclusione dalla classificazione di industria insalubre
Il comma 3 dell’art. 14 del D.L. n. 19/2026 dispone testualmente che non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’art. 216 T.U.L.S. e del D.M. 5 settembre 1994, le imprese in possesso di:
a) autorizzazione integrata ambientale – AIA;
b) autorizzazione unica ambientale – AUA;
c) autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.
L’impresa titolare di uno dei titoli ambientali indicati non viene più dunque considerata, per ciò solo, “industria insalubre” ai sensi del regime sanitario del 1934.
Ratio e impatti della novella in materia di industrie insalubri
La disciplina del 1934 nasceva in un contesto in cui mancava un sistema organico di autorizzazioni ambientali. Il controllo sanitario sulle industrie insalubri costituiva, allora, uno dei principali strumenti pubblicistici di prevenzione dei rischi per la salute collettiva. Oggi, però, molte delle valutazioni che in passato giustificavano l’intervento del Sindaco quale autorità sanitaria locale sono già assorbite nei procedimenti ambientali regolati dal D.lgs. n. 152/2006.
L’intervento si spiega alla luce della natura delle autorizzazioni ambientali oggi vigenti. L’AUA, disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013, è concepita come provvedimento unico che sostituisce e comprende diversi titoli ambientali, tra cui autorizzazione agli scarichi, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazioni in materia di rumore, fanghi e rifiuti in procedura semplificata.
La disposizione può avere un impatto particolarmente favorevole per le imprese di minori dimensioni. Per una carrozzeria, una falegnameria, un’officina con lavorazioni accessorie, un laboratorio artigiano o una piccola attività produttiva soggetta ad AUA, il previgente sistema poteva tradursi in un percorso amministrativo farraginoso: pratica SUAP, valutazione sanitaria, eventuale parere ASL, coinvolgimento ARPA, classificazione dell’attività, prescrizioni comunali, e parallelamente domanda di AUA o autorizzazione settoriale ambientale.
La nuova norma consente invece di concentrare l’attenzione sul titolo ambientale effettivamente necessario. Il vantaggio è evidente sotto almeno quattro profili:
- riduzione degli adempimenti duplicati: l’impresa autorizzata in AUA, AIA o con autorizzazione ambientale settoriale non dovrebbe più presentare un’ulteriore comunicazione o pratica finalizzata alla classificazione sanitaria come industria insalubre;
- riduzione dei tempi di avvio o modifica dell’attività: l’eliminazione del doppio binario riduce il rischio che un’attività già ambientalmente assentita resti sospesa o rallentata in attesa di ulteriori valutazioni sanitarie comunali;
- maggiore certezza giuridica: l’impresa potrà fare affidamento su un titolo autorizzativo ambientale unitario o settoriale, dotato di prescrizioni tecniche puntuali, invece che su una sovrapposizione tra disciplina ambientale moderna e disciplina sanitaria risalente;
- minore esposizione a provvedimenti inibitori fondati su carenze meramente formali: nella giurisprudenza recente si sono avuti casi in cui attività artigiane, come le autocarrozzerie, sono state contestate sia sotto il profilo dell’art. 216 T.U.L.S., sia sotto quello dell’autorizzazione alle emissioni ex art. 269 D.lgs. n. 152/2006, con conseguenti provvedimenti di sospensione o interruzione dell’attività.
La novità non elimina in ogni caso la necessità di ottenere i titoli ambientali richiesti dalla legge. Anzi, il presupposto dell’esclusione è proprio il possesso di AIA, AUA o autorizzazioni ambientali relative a emissioni e scarichi. Pertanto, la semplificazione va letta come razionalizzazione del rapporto tra titolo ambientale e classificazione sanitaria.
Profili critici: il rischio di trasferimento del carico istruttorio sugli enti ambientali
La semplificazione per le imprese rischia però di produrre un effetto collaterale significativo: lo spostamento del baricentro istruttorio verso le amministrazioni competenti al rilascio, rinnovo, riesame e controllo dei titoli ambientali. Se la valutazione ex art. 216 T.U.L.S. viene meno per le imprese già autorizzate, diventa ancora più centrale la qualità dell’istruttoria svolta nell’ambito di AUA, AIA o autorizzazioni settoriali. Ciò significa maggiore responsabilità tecnica per ARPA, uffici regionali e provinciali, Città metropolitane e strutture amministrative competenti.
La norma alleggerisce l’impresa, ma non necessariamente alleggerisce il sistema pubblico con un duplice rischio. Da un lato, vi è il pericolo che le amministrazioni, per prudenza, appesantiscano l’istruttoria AUA o AIA con richieste documentali ulteriori, finendo per reintrodurre indirettamente quegli oneri che la riforma intende eliminare. Dall’altro, vi è il rischio opposto: uffici sottodimensionati potrebbero non riuscire a svolgere verifiche sufficientemente approfondite, con conseguente perdita di efficienza, allungamento dei tempi o riduzione della qualità dei controlli ambientali.
In altri termini, la semplificazione normativa sarà effettiva solo se accompagnata da una corrispondente capacità amministrativa: digitalizzazione delle pratiche, modelli istruttori standardizzati, banche dati interoperabili, rafforzamento degli organici tecnici, linee guida uniformi e coordinamento tra SUAP, ARPA, ASL ed enti competenti.
Conclusioni
La disposizione introdotta dall’art. 14, comma 3, del D.L. n. 19/2026 appare condivisibile nella sua ispirazione di fondo. Il sistema previgente conservava un evidente anacronismo: attività già sottoposte a controlli ambientali complessi continuavano a essere attratte nella disciplina sanitaria delle industrie insalubri, disciplina nata in un contesto storico, produttivo e tecnologico radicalmente diverso.
La riforma valorizza il principio di specialità e adeguatezza del titolo ambientale. Resta tuttavia necessario evidenziare che l’esclusione dalla classificazione di industria insalubre non può essere intesa come immunità rispetto ai poteri di controllo ambientale, sanitario o contingibile e urgente. La novità opera dunque sul piano della classificazione preventiva, non su quello della responsabilità o della vigilanza successiva.
Per le imprese artigiane e le PMI, il D.L. n. 19/2026 rappresenta un’occasione importante di semplificazione.
Le imprese già titolari di AUA, AIA o autorizzazioni ambientali relative a emissioni e scarichi dovrebbero verificare se, alla luce della nuova disposizione, possano considerarsi escluse dagli adempimenti ex art. 216 T.U.L.S. e dalla relativa classificazione come industrie insalubri.
Le imprese in fase di avvio o modifica dell’attività dovrebbero invece concentrare l’attenzione sulla corretta individuazione del titolo ambientale necessario, evitando omissioni che potrebbero determinare sospensioni, sanzioni o provvedimenti interdittivi. Per gli enti pubblici, la riforma impone una revisione della modulistica SUAP, delle prassi comunali e dei flussi istruttori con ASL e ARPA. Le amministrazioni dovranno evitare di continuare a richiedere, per automatismo, pratiche ex art. 216 T.U.L.S. a imprese che la legge oggi esclude dalla classificazione di industria insalubre. La semplificazione, tuttavia, non sarà autosufficiente. Senza un rafforzamento degli uffici tecnici e senza procedure realmente coordinate, il rischio è che il beneficio per le imprese si traduca in un ulteriore carico istruttorio per strutture amministrative già sottodimensionate, con effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati di accelerazione, efficienza e riduzione degli oneri.
Avv. Fernando Petrivelli



