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Consiglio di Stato: liti climatiche con richiesta di risarcimento per inadempimento della P.A. ammissibili anche dinanzi al giudice amministrativo, ma il pregiudizio patito va provato

Il Consiglio di Stato, Quarta sezione, con sentenza n. 9190 del 24 novembre 2025, torna sul tema delle azioni in campo ecologico, seppur non strettamente climatiche ma più ampiamente di pregiudizio da inquinamento atmosferico.

La pronuncia è leggibile su Lexambiente e ivi così massimata: “ Il danno prospettato da coloro che denunciano pregiudizi derivanti da cambiamenti climatici derivanti da condotte inerti o comunque non adeguate delle amministrazioni competenti è un danno non patrimoniale rientrante nei danni morali, la paura di ammalarsi o il patema d’animo, che, comunque, richiedono una determinata prova, non potendo gli stessi essere considerati un danno in re ipsa.”

Leggi anche “Corte di Cassazione: le liti climatiche sono (anche) di competenza del giudice ordinario italiano”, dove era segnalata l’ ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario italiano quanto alle cd. Climate Change Litigations, liti climatiche, quantomeno ove siano azionati diritti soggettivi per azioni tipiche della tutela civilistica.

Si rinviene dunque ancora un interessante arresto della giurisprudenza superiore sulle liti climatiche.

La giurisprudenza sulle liti climatiche

Il tema continua a maturare nell’esperienza delle aule di giustizia, incrociando una sensibilità e una richiesta di giustizia proporzionata non solo ai timori diffusi, ma alla sostanza epocale della sempre maggiore crisi ecologica e climatica del pianeta.

Come è possibile notare con chiarezza, i giudici colgono sempre più l’occasione per limare le impostazioni sistematiche processuali di tali contenziosi, dai confini delle diverse giurisdizioni ai requisiti dell’azione, dall’interesse a porre la domanda all’interesse a resistervi; quindi, alla legittimazione attiva e passiva anche con riferimento alle specificità delle parti del processo, sino come nell’odierna pronunzia in esame all’onere probatorio e alla ripartizione di esso tra le parti.

Si delinea così uno ius praetorium in rapida evoluzione, destinato a offrire ulteriori spunti di riflessione e approfondimento.

Il processo

Assumendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. s) del CPA per danni ai cittadini derivati da omissioni della PA quanto alla mancata attivazione di misure necessarie ad abbattere o almeno prevenire l’inquinamento atmosferico, nel lontano 2014, il CODACONS altre associazioni e oltre mille privati ebbero ad adire il TAR del Lazio vocando in giudizio il Ministero dell’ambiente e numerosi Comuni per sentire dichiarare la loro responsabilità e quindi il diritto al risarcimento del danno patito, di natura morale consistito nella allegata paura di ammalarsi e nel patema d’animo

Con sentenza n. 19387/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), preliminarmente estromettendo gli enti locali e mantenendo il ministero come legittimati passivi e negando legittimazione attiva alle Associazioni  riconoscendola di contro ai privati, affermata la propria giurisdizione ha rigettato il ricorso, con una interessante sentenza sotto vari profili non accogliendo la domanda risarcitoria proposta poiché, in sintesi,  “In ossequio al criterio della “ragione più liquida”, questo Collegio non può fare a meno di rilevare l’assenza di qualsiasi idonea allegazione e dimostrazione del concreto danno-conseguenza (inteso in senso non patrimoniale) effettivamente subìto da ciascun ricorrente persona fisica” ; avverso la pronunzia di primo grado gli originari ricorrenti hanno quindi proposto appello riproponendo sia la legittimazione attiva delle associazioni esponenziali che quella passiva dei Comuni che l’effettivo danno patito e il suo nesso eziologico con l’inattività delle pubbliche amministrazioni.

I principi affermati e richiamati dal Consiglio di Stato sulle liti climatiche

I Giudici di Palazzo Spada, superate alcune questioni in rito tra cui le legittimazioni processuali attive e passive, entrando nel cuore della questione hanno dapprima richiamato i le pronunzie anche recenti delle Sezioni Unite,  quale quella sopra citata, ricordando come esse “ hanno già chiarito, in relazione ad un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’azione risarcitoria, fondata sull’allegazione di un danno, consistente nella lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e famigliare, la cui ingiustizia viene predicata in virtù del richiamo da un lato agli obblighi positivi e negativi derivanti dagli artt. 2 e 8 della CEDU, e dall’altro ai doveri d’ intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico, obblighi e doveri dei quali viene affermata l’efficacia vincolante non solo a carico degli Stati che hanno aderito alla CEDU ed agli Accordi richiamati, ma anche a carico dei singoli soggetti pubblici e privati interessati.”

Aggiungendo poi come anche nel giudizio in esame le parti appellanti abbiano fatto valere un diritto soggettivo riconducibile al diritto alla salute e alla libertà di autodeterminazione, in relazione al quale non vi è alcun dubbio che sussista la giurisdizione del giudice ordinario, salvo i casi in cui sia espressamente prevista la giurisdizione esclusiva del G.A.

Giurisdizione esclusiva del G.A. esistente nel caso di specie, “con riguardo alle sole domande risarcitorie proposte nei confronti del Ministero dell’Ambiente, sulla base dell’art. 133, lettera s), c.p.a., che ricomprende nella giurisdizione esclusiva: “le controversie aventi ad oggetto (…)  il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale”.

Non potendosi inoltre discorrere di difetto assoluto di giurisdizione perché, come chiarito anche dalle Sezioni unite, deve escludersi che il sindacato sollecitato comporti un’invasione della sfera riservata al potere legislativo.

Né escludersi il diritto di azione, anche se la lesione sia paventata come dipendente dall’esercizio asseritamente illegittimo di una potestà pubblica o dalla predisposizione, presentazione, o mancata modifica di un provvedimento o atto legislativo (cfr., Corte di Cassazione, sez. un., n. 36373 del 24 novembre 2021 , seppure nel caso assertiva della giurisdizione della AGO).

Venendo poi al cuore della nuova pronunzia, i Giudici di Palazzo Spada rilevano “come i danni siano stati prospettati dagli appellanti come danni “da paura di ammalarsi” e da “patema d’animo”; ciò sull’assunto che la conclamata violazione degli obblighi euro-unitari in materia di riduzione del tasso di concentrazione delle polveri sottili avrebbe procurato ai ricorrenti in primo grado – tutti residenti in Comuni italiani dove non sarebbero state apprestate adeguate misure precauzionali – un danno non patrimoniale.”

Viene poi premesso come nel giudizio in esame il danno prospettato dalle odierne appellanti fosse un danno non patrimoniale rientrante nei danni morali, la paura di ammalarsi o il patema d’animo, che, comunque, richiedono una determinata prova, non potendo gli stessi essere considerati un danno in re ipsa, come ormai chiarito in plurime occasioni dalle sezioni unite.

In relazione, allo specifica risarcibilità del danno “da paura di ammalarsi”, la Corte di Cassazione già con sentenza n. 24217 del 2017 (in materia di esposizione all’amianto) ha affermato, come ribadito in più occasioni, “che il soggetto che chieda i danni per l’esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico e questa prospettata situazione di sofferenza e disagio non può essere desunta spettando allo stesso dimostrare di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne”.

Pertanto, lapidariamente, il Consiglio di Stato afferma che “Nonostante ciò, nel caso di specie, le parti appellanti non hanno offerto alcuna prova, con la conseguenza che l’appello va respinto.”

Conclusioni

Avanti, quindi, con le liti climatiche in senso ampio intese, ma attenzione: il processo ha le sue regole, che vanno rispettate, evitando liti prive dei requisiti minimi richiesti dal sistema processuale e quindi vocate alla sconfitta e magari in futuro addirittura temerarie a fronte di simili precedenti. 

Avv. Corrado Carrubba