Entra in vigore il prossimo 18 dicembre 2025 la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”
Il legislatore introduce una serie di importanti misure nel settore dei rifiuti, incidendo su responsabilità estesa del produttore (EPR), RAEE e gestione dei fanghi di depurazione.
Responsabilità estesa del produttore: ampliamento delle aree di deposito preliminare
L’articolo 5 della Legge n. 182/2025, rubricato “Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore”, modifica l’art. 185-bis, comma 1, lettera b), del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
La norma estende le modalità di deposito preliminare alla raccolta per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche quando tale responsabilità sia istituita su base volontaria. In particolare, oltre che presso i locali del punto vendita dei distributori, il deposito potrà avvenire:
- nelle aree di pertinenza dei distributori;
- in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori;
- in spazi messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.
RAEE: ritiro gratuito dei piccoli apparecchi senza obbligo di acquisto
L’articolo 70 introduce una significativa novità in materia di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
La disposizione prevede che i distributori, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, possano effettuare anche il ritiro gratuito di RAEE domestici di piccolissime dimensioni, senza:
- obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente;
- oneri economici per l’utente finale.
Fanghi di depurazione: delega al Governo per il riordino della disciplina
Di particolare rilievo è l’articolo 71, che conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e utilizzo del digestato da rifiuti.Il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche modificando il D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.
L’intervento normativo è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica, previsti dall’art. 5 della direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850.
La delega legislativa dovrà essere esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della normativa in base alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche sulle sostanze inquinanti;
b) adeguata considerazione delle pratiche gestionali e operative del settore;
c) disciplina di forme innovative di gestione, finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti, in particolare del fosforo;
d) garanzia di una gestione dei fanghi sicura per la salute umana e per l’ambiente, mediante parametri di qualità e sistemi di controllo;
e) definizione di criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi, inseriti nei piani regionali dei rifiuti speciali, nel rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza.
I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e con il Ministro della Salute e previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni.
È inoltre previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti potranno comunque essere adottati. In caso di sovrapposizione con la scadenza della delega, il termine è prorogato di 90 giorni.




