Ore: -

Direttiva SUP: la Commissione detta i criteri per i costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 ottobre 2025 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione – C/2025/5646 avente ad oggetto gli orientamenti della Commissione che stabiliscono i criteri per i costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Cosa prevede la Direttiva (UE) 2019/904?

Nell’UE una persona produce in media 511 kg di rifiuti all’anno, di cui solo il 38% viene riciclato.

Questi dati danno un’idea solo indicativa ma impattante sull’enorme quantitativo di rifiuti sparsi nell’ambiente e dunque sull’importanza di riflettere, anche a livello normativo, circa l’importanza di adottare efficaci strategie di regolamentazione.

A tal proposito, la direttiva (Direttiva SUP), entrata in vigore il 2 luglio 2019, è intesa a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente nonché a promuovere una transizione verso un’economia circolare in tutta l’Unione europea attraverso l’introduzione di una combinazione di misure per i prodotti contemplati dalla direttiva, in particolare, garantendo che i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative disponibili e a costi abbordabili non possano essere immessi sul mercato.

Si tratta di un altro passo in avanti nella direzione della ecosostenibilità e della green economy.

Tale Direttiva è stata recepita in Italia grazie al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022.

Verso nuovi traguardi: la Comunicazione della Commissione – C/2025/5646 

Tale comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 ottobre 2025, contiene orientamenti sull’interpretazione e sull’attuazione dell’articolo 8 “Responsabilità estesa del produttore” della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, nota anche come direttiva sulla plastica monouso. Gli orientamenti sono coerenti con il regolamento 2025/40/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (“direttiva quadro sui rifiuti”) e la direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane.

Scopo di questi orientamenti è aiutare gli Stati membri ad attuare la suddetta legislazione.

 L’obiettivo è rafforzare la responsabilità estesa del produttore (EPR), un principio secondo cui chi immette sul mercato articoli in plastica monouso è tenuto a coprire i costi della loro rimozione quando questi finiscono dispersi nell’ambiente.

Come espressamente previsto all’art. 1 del presente documento, la responsabilità estesa del produttore comporta una serie di obblighi in base ai quali spetta ai produttori di prodotti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. L’articolo 8 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore che devono rispettare determinati requisiti in aggiunta a quelli stabiliti agli articoli 8 e 8 bis della direttiva quadro sui rifiuti. Uno dei requisiti aggiuntivi, stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulla plastica monouso, consiste nell’obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni I, II e III, dell’allegato coprano” i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti “. Tali prodotti sono i seguenti:

– contenitori per alimenti;

– pacchetti e involucri;

– contenitori per bevande;

– tazze per bevande;

– sacchetti di plastica in materiale leggero;

– salviette umidificate;

– palloncini;

– prodotti del tabacco con filtri e filtri da utilizzare in combinazione con i prodotti del tabacco.

I presenti orientamenti illustrano i principi fondamentali relativi ai costi di rimozione dei rifiuti, chiariscono l’ambito di applicazione dell’obbligo di responsabilità estesa del produttore fornendo le basi per un’interpretazione comune della terminologia, indicano i metodi da usare per calcolare i costi della raccolta dei rifiuti dispersi e delle relative pratiche e per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi e raccolti nei luoghi pubblici e suggeriscono modi per attribuire i costi ai produttori.

Avv. Federica Bontempi