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Delega di funzioni: oneri di vigilanza dei soggetti deleganti

Con la sentenza  n. 17174/2020 (Presidente Ramacci Luca, relatore Zunica Fabio, udienza dd. 03.03 2020), la Suprema Corte ha evidenziato come l’attribuzione della delega di funzioni in materia ambientale non faccia venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite. Tuttavia, in caso di violazione della normativa ambientale da parte del delegato, il delegante sarà ritenuto responsabile soltanto qualora verrà comprovata la sua “culpa in vigilando”.

La Corte ha esaminato i ricorsi proposti dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino e dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che assolveva – per non aver commesso il fatto- i soci e amministratori di una s.r.l. che avevano regolarmente rilasciato una delega di funzioni in favore di un delegato regolarmente iscritto all’albo dei gestori ambientali, dotato di adeguate capacità tecniche nel settore ambientale, con autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale nonché con poteri di rappresentanza dinnanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze. Nello specifico, ai summenzionati veniva contestata la violazione degli artt. 110, 40, comma 2, c.p. e 29 quattuordecies, comma 3, lett. B) del D.Lgs. 152/2006 perché, nella loro qualità di soci e amministratori di una società avente ad oggetto il trattamento e lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi, venendo meno agli obblighi di vigilanza connessi con le cariche ricoperte non impedivano l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA da parte del delegato in punto di stoccaggio dei rifiuti.
La Cassazione ha pienamente condiviso il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale le violazioni contestate agli imputati hanno riguardato aspetti del tutto marginali e specifici non riconducibili ad una “politica aziendale” aggiungendo che in mancanza di prove sia rispetto all’esistenza di una comune strategia aziendale nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all’eventuale natura macroscopica delle violazioni accertate non può ritenersi né che gli imputati abbiano concorso con dolo nelle violazioni ascrivibili al soggetto da loro delegato né che siano colposamente venuti meno ai loro doveri di vigilanza.

 

Dott.ssa Monia Andreea Petrea