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Ecobonus: primi chiarimenti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E ( Parte III )

Terzo  appuntamento sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ( Risoluzione n. 32/E).

 Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Al fine di incentivare l’utilizzo di auto elettriche, lo Stato, con la legge di bilancio 2019, ha disposto una nuova detrazione dall’imposta sui redditi a favore di chi sostiene delle spese per l’acquisto e la posa in opera di punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettere d) e h) D.lgs n. 257/2016.
Di conseguenza, potranno beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2021 sostengano le spese poc’anzi indicate al fine di creare nuovi punti di ricarica aventi le caratteristiche indicate dall’art. 2, comma 1 lettera d) D.lgs n. 257/2016.
Ai fini della detrazione è inoltre necessario, come specificato dall’Agenzia, che il soggetto beneficiario possegga o detenga l’immobile, dove sorge il punto di ricarica, in forza di un titolo idoneo. Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo suddetto, i punti di ricarica dovranno sorgere nei luoghi di seguito indicati:
– in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
– un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
– in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
Più nel dettaglio, la legge ha previsto che il contribuente avrà dritto alla suddetta detrazione nella misura del 50 per cento delle spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 KW.
Tale detrazione sarà, inoltre, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, e sarà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 3.000.

Ecotassa in caso di acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi ad alta emissione di CO2
Il legislatore, infine, come già anticipato, ha introdotto un’imposta a carico di coloro che, dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2021, decidano di acquistare e immatricolare, anche in locazione finanziaria, veicoli della categoria di cui trattasi con emissioni di CO2 eccedenti la soglia di 160 CO2/Km. L’imposta dovuta sarà, quindi, calcolata in proporzione alle emissioni di ciascun veicolo secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CO2 Imposta (euro)
161-175 1100
176-200 1600
201-250 2000
Superiore a 250 2500

Si badi che, così come precisato dall’Agenzia, affinché operi tale imposta è necessario che l’acquisto e l’immatricolazione del veicolo avvengano entrambi nell’arco temporale indicato dalla norma. Ne consegue che, qualora nel suddetto periodo avvenga l’acquisto di un veicolo immatricolato antecedentemente la data del 1° marzo 2018, l’imposta in parola non è dovuta.
L’imposta è invece dovuta in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo già immatricolato all’estero.
Ciò posto, la legge, all’art.1 comma 1044, esclude dall’imposta l’acquisto di veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE. Ne consegue che sono esclusi i seguenti veicoli: camper, veicolo blindato, ambulanza, veicolo con accesso per sedie a rotelle, caravan, gru mobile, gruppo speciale, carrello “dolly” e rimorchio per trasporto eccezionale.
Sono altresì esclusi, secondo quanto asserito dall’Agenzia, i veicoli immatricolati ai sensi degli artt. 131 e 138 del Codice della strada.
Le vetture indicate dal primo dei su menzionati articoli risultano, infatti, prive del requisito dell’immatricolazione, così come indicato dal comma 1048, poiché quest’ultima, nell’ipotesi in esame, avviene su richiesta del Ministro degli Affari Esteri.
Allo stesso modo, infine, sono esenti le vetture di cui all’art. 138, ossia quelli in dotazione alle forze armate, poiché trattasi di un’immatricolazione speciale in quanto posta in essere direttamente da parte dell’ente proprietario del veicolo, o su richiesta dello stesso.
Per quanto concerne, invece, i veicoli per i quali l’imposta è dovuta, la legge ha chiarito, al comma 1045, i soggetti passivi e le modalità di versamento della stessa.
In particolare, l’imposta dovrà essere versata dall’acquirente del veicolo, o da chi ne chiede l’immatricolazione, secondo le modalità indicate dall’art. 17 e seguenti del D.lgs n.241/97.

Avv. Arianna Gesmundi