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Ecobonus: primi chiarimenti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E ( Parte I )

Con la Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) sono state adottate le prime misure volte ad incentivare l’acquisto di alcune categorie di veicoli a bassa emissione di biossido di carbonio. È stato, infatti, introdotto un importante incentivo, noto come Ecobonus, a favore di coloro che scelgano di acquistare veicoli a basse emissioni di CO2. Questa misura è stata accompagnata, inoltre, da una seconda che, perseguendo la stessa finalità, ha introdotto un’imposta, nota come Ecotassa, a carico di chi, invece, dal 1° marzo 2019, decida di acquistare e immatricolare una vettura ad alta emissione di CO2.
In ultimo, è stata disposta una nuova detrazione fiscale, ai fini dell’imposta sui redditi, a favore di chi proceda all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
L’analisi delle recenti disposizioni normative e della risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate riguarderà  3 focus di approfondimento.

  1. Ecobonus per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi a basse emissioni: sconto sul prezzo di vendita ( Parte I)
  2. Ecobonus per l’acquisto di veicoli di categoria L1 e L3 nuovi a basse emissioni: sconto sul prezzo di vendita ( Parte II)
  3. Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ( Parte III)

 

Ecobonus per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi a basse emissioni: sconto sul prezzo di vendita

L’incentivo più importante per la diffusione dei veicoli elettrici e ibridi è dato dallo sconto sul prezzo di listino di cui potrà godere chi acquista, anche in locazione finanziaria, i veicoli nuovi di fabbrica e immatricolati dall’ 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Si tratta, in particolare, dei veicoli di categoria M1, ossia, dei “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente” così come indicato dall’art 47 del D.lgs 286/92 (Codice della Strada).
Tale sconto, che si applica sul prezzo indicato dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice, potrà avere luogo sempre che il prezzo del mezzo non superi euro 50.000, iva esclusa. A tal proposito si precisa inoltre che, così come chiarito dall’Agenzia, qualora i prezzi indicati dal suddetto listino siano espressi in valute estere, si potrà tener conto del cambio delle valute stesse relativo al mese precedente a quello di acquisto, indicato da provvedimento della medesima Agenzia.
La legge ha disposto, inoltre, che il contributo di cui trattasi potrà variare da euro 1.500 a 6.000 in proporzione alle emissioni di CO2 del veicolo acquistato, e a seconda che, contestualmente all’acquisto, venga consegnato o meno per la rottamazione un veicolo della stessa categoria, omologato alle classi Euro1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.

In particolare, in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il contributo in parola – ossia lo sconto sul prezzo di vendita – sarà determinato dal numero dei grammi di biossido di carbonio rilasciati per chilometro dal veicolo acquistato, secondo gli importi di seguito indicati:

CO2 g/Km Contributo (euro)
0-20 6000
21-70 2500

 

Il contributo sarà, invece, minore in caso di mancata rottamazione, e sarà parametrato sempre alle emissioni di CO2 del veicolo secondo gli importi di seguito indicati:

CO2 g/Km Contributo (euro)
0-20 4000
21-70 1500

Si precisa che il numero di grammi di biossido di carbonio rilasciati dalla specifica vettura è quello relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle). Tale numero viene riportato sulla carta di circolazione del veicolo nel secondo riquadro al punto V.7.

Il contributo di cui gode l’acquirente verrà poi rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo. Successivamente l’impresa costruttrice, per tale intendendosi- come precisato dall’Agenzia- l’impresa che rilascia, per ciascun veicolo costruito secondo quello omologato, la dichiarazione di conformità (ex art. 76 D.lgs n.285/92), unitamente all’impresa importatrice, potrà recuperare l’importo del contributo.
Tali imprese, infatti, recupereranno l’importo suddetto quale credito di imposta esclusivamente in compensazione, ex art. 17 D.lgs n. 241/90, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000, e all’art. 1, comma 53, L.244/2007.
A tale recupero le imprese dovranno procedere presentando il modello F24, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate.
Si badi, inoltre, che al fine del recupero di cui trattasi, le imprese costruttrici o importatrici dovranno conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa fattura di vendita, copia della medesima fattura o dell’atto di acquisto tempestivamente trasmessi dal venditore.

Qualora, invece, contestualmente all’acquisto avvenga anche la rottamazione del veicolo, la legge detta degli adempimenti a carico del venditore “pena il non riconoscimento del contributo” ex art. 1 comma 1034 L n.145/2018.
Più precisamente la legge dispone, in primo luogo, che la rottamazione possa avvenire sempre che il veicolo, purché appartenente alle categorie indicate, risulti intestato, alla data di acquisto del nuovo mezzo, da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo, o ad un famigliare del medesimo se convivente. Le stesse tempistiche sono richieste in caso di locazione finanziaria, nella cui ipotesi, è necessario che il veicolo rottamato risulti intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore, o ad uno dei suoi famigliari con il medesimo convivente.
Ciò posto, potrà procedersi alla rottamazione e il venditore, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo, dovrà procedere alla demolizione e inoltrare richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (art.1 commi 1058 e 1059).
Qualora tali adempimenti non vengano eseguiti nei termini previsti dalla medesima disposizione, come già anticipato, quest’ultima prevede che “il non riconoscimento del contributo”.
Tale disposizione, si badi, come chiarito dall’Agenzia, comporta che l’impresa costruttrice o importatrice non potrà beneficiare del credito d’imposta.
Tanto chiarito, la legge dispone che la demolizione dovrà avvenire mediante la consegna del veicolo, da parte del venditore, o tramite le imprese costruttrici, ai centri di raccolta autorizzati che provvederanno alla messa in sicurezza, alla demolizione e al recupero dei materiali di rottamazione.
In ossequio a quanto disposto dalla risoluzione dell’Agenzia, si ritiene, inoltre, che anche in caso di veicoli di tipo M1 di cui trattasi, dovrà trovare applicazione l’obbligo disposto dall’art. 1 comma 1062 per le imprese costruttrici o importatrici in caso di motoveicoli.

Di conseguenza, nell’ipotesi di rottamazione contestuale all’acquisto, le imprese costruttrici dovranno conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa fattura di vendita, non solo la copia della medesima fattura o dell’atto di acquisto, ma anche:

  • copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
  • originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.

Nell’atto di acquisto, infine, il venditore dovrà dichiarare la destinazione alla rottamazione del veicolo consegnato e, di conseguenza, l’importo del contributo statale di cui beneficia l’acquirente del nuovo mezzo.

Avv. Arianna Gesmundi