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Rifiuti: il nuovo registro elettronico nazionale

Pubblicata sulla Gazzetta del 12 febbraio 2019 la legge n. 12 /2019 di conversione del decreto legge 135/2018 ( Decreto semplificazione).

L’art. 6 del decreto introduce delle nuove disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti.

In particolare:

  1. Viene soppresso a decorrere dall’1 gennaio 2019 il Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI
  2. E’ istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  3.  Un futuro decreto ministeriale dovrà definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori;
  4. Al registro sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e’ determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.
  6. In attesa della piena operatività del Registro, continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi’ le sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.