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FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE: NOVITÀ IMPORTANTI NEL D.L. ATTUATIVO DEL PNRR

Il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il 24.02.2023 n. 47 ed entrato in vigore il giorno seguente, predispone e disciplina varie misure di semplificazione per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dedicando l’intero Capo X a questa materia.

 

AREE IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE FER

Le aree e le superfici identificate quali “idonee” alla installazione di impianti produttori di energia da fonti rinnovabili sono già state oggetto della disciplina dettata dall’art. 20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199: prefissato il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenuto conto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale correlata al conseguimento di tale traguardo, al comma 8 il legislatore specifica come, in accordo ai Decreti ministeriali attuativi di dettaglio, devono considerarsi “idonei” i siti ove l’intervento non comporti una modifica sostanziale poiché caratterizzante la medesima fonte impiantistica, le cave e le miniere in cui si è conclusa la coltivazione ovvero abbandonate e in condizioni di degrado e, infine, le aree oggetto di bonifica ex Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Decreto, tra queste aree, ricomprende, in primo luogo, il perimetro di pertinenza di tutti i sedimi aeroportuali (art. 47, comma 1, lettera a, punto 1).

Con riguardo, rispettivamente, agli impianti eolici e fotovoltaici, riduce la fascia di rispetto dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio da 7 km a 3 km e da 1 km a 500 m (art. 47, comma 1, lettera a, punto 2). Il legislatore, infine, delinea quali “idonee” le superfici ed i beni immobili di proprietà dello Stato, individuati dall’Agenzia del Demanio, al fine di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per contribuire nei processi di resilienza energetica nazionale (art. 16 D.L. n. 13/2023).

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER INSTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRA

L’art. 47, comma 1, lett. b, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, introduce il nuovo art. 22-bis all’interno del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Viene disciplinato un iter semplificato recante le condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, con qualsivoglia modalità, e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie: viene valutata quale attività di manutenzione ordinaria e quindi non soggetta all’acquisizione di permessi e/o autorizzazioni l’allacciamento di impianti posizionati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ovvero in discariche chiuse o ripristinate e cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Permane la competenza della Soprintendenza, qualora l’intervento ricada su una zona soggetta a vincolo paesaggistico, la quale, accertata la carenza dei requisiti sopra indicati, adotterà un provvedimento di diniego alla realizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario l’intervento si intenderà autorizzato.

 

AREE CONTERMINI AD AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA

L’art. 47, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, novella la portata letterale dell’art. 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 abrogandone il secondo comma. La precedente disciplina stabiliva, invero, che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree “contermini” a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura dovesse esprimersi nell’ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.

Il Decreto, inoltre, cancella qualsivoglia disposizione in materia di aree “contermini” tracciate dalle linee guida contenute nel D.M. 10 settembre 2010 ed ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibili, d’altro canto, con l’art.12, comma 3-bis del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in base al quale “il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale”.

 

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12, D.LGS. N. 387/2003

Il Decreto, all’art. 47, comma 3, lett. c, emenda il procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotto e disciplinato dall’art. 12 del D.L.gs. 29 dicembre 2003, n. 387. Il novellato comma 4, richiamando i principi di semplificazione e le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, precisando che:

  • il rilascio dell’Autorizzazione comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove sia richiesto e previsto;
  • l’autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto secondo quando predisposto dal progetto approvato;
  • il termine perentorio per la conclusione dell’iter è pari a 150 giorni;
  • per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA.

Il coinvolgimento del Ministero della Cultura è ora di carattere puramente eventuale: l’apparato amministrativo interviene nel solo caso in cui vi sia un procedimento autorizzatorio legato a progetti non soggetti a VIA e localizzati in aree sottoposte a tutela.

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLI PAESAGGISTICI

In termini generali, la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree o edifici sottoposti a vincoli paesaggistici ex art. 136, comma 1, lett. b e c, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (salvo moduli integrati nelle coperture e quindi non visibili dai punti di vista esterni) ed art. 7-bis, comma 5, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, è subordinata all’ottenimento di una autorizzazione da parte della Soprintendenza.

L’art. 47, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 integra la disciplina precedente disponendo che l’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Una volta decorso il termine, senza che la Soprintendenza si sia attivata per comunicare le ragioni ostative all’accoglimento (vedasi art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241), l’autorizzazione si ritiene perfezionata ed immediatamente efficace. Il suddetto termine, tuttavia, può essere sospeso, una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, “in modo puntuale e motivato”, la necessità di svolgere integrazioni istruttorie ovvero di modificare il progetto originario.

 

MISURE PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 interessa la materia Comunità Energetiche Rinnovabili lungo tre direttrici.

All’art. 47, comma 1, lett. c, integra i soggetti ammessi a costituire e gestire una Comunità Energetica Rinnovabile, ricomprendendo anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato (vedasi art. 31, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199).

In secondo luogo, i commi 4 e 5 del Decreto stabiliscono che fino al 31 dicembre 2025, in deroga a quanto previamente stabilito dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali, nei cui rispettivi ambiti territoriali di competenza sono installati impianti a fonti rinnovabili finanziati nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, hanno la facoltà di affidare in concessione, rispettando i principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle costituende e costituite CER. Secondo le indicazioni contenute in appositi bandi tipo predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di avvisi sito-specifici recanti le indicazioni delle superfici usufruibili, della durata della concessione e dell’importo del canone richiesto.

Infine, per favorire lo sviluppo delle CER e al sinergia delle stesse con la materia agricoltura e allevamento, il comma 10 del Decreto prevede che le Comunità, i cui poteri di controllo sono esercitati esclusivamente da “piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria ed anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività ex art. 2135 c.c., ovvero da cooperative o loro consorzi ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 288”, possono accedere agli incentivi statali ex art. 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi installazioni agrivoltaiche, anche superiori a 1 MW e per la quota di energia condivisa da utenze non connesse sotto la medesima cabina primaria (AT), in deroga ai requisiti predisposti ex art. 8, comma 2, lett. a e b, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Secondo quanto indicato dal comma 11 del Decreto, le stesse agevolazioni si applicano anche alle configurazioni di autoconsumo diffuso ex art. 30, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, strutturate da “imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero, e cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. e cooperative o loro consorzi ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 288, indipendentemente dai propri associati”.

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INSTALLAZIONE DEL C.D. MINI EOLICO

L’art. 49, comma 1, lett. b, del Decreto novella l’art. 7-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, introducendo il comma 5-bis. Tale emendamento declina alcune prescrizioni specifiche per l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva massima fino a 20 kW.

Gli impianti posti al di fuori di aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000 vengono valutati quali interventi di manutenzione ordinaria e quindi non subordinati all’acquisizione di permessi e/o autorizzazioni amministrative (comprese attestazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Qualora l’impianto ricada nelle “zone territoriali omogenee A) e B) ex art. 2 Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”, viene considerato quale intervento di manutenzione ordinaria, a condizione che non abbia altezza superiore a 5 metri.

Infine, qualora l’impianto ricada in aree ovvero immobili ex art. 136, comma 1, lettere b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la realizzazione dell’intervento è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso quest’ultimo senza la comunicazione dei motivi ostativi (vedasi art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241), l’autorizzazione si ritiene perfezionata ed immediatamente efficace. Il suddetto termine, tuttavia, può essere sospeso, una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente esprima, “in modo puntuale e motivato”, la necessità di svolgere integrazioni istruttorie ovvero di modificare il progetto originario.

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

L’art. 49, comma 3, del Decreto introduce alcune semplificazioni procedurali per poter installare impianti fotovoltaici in aree agricole. Qualora siano posti al di fuori di aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000, vengano previamente definite le aree “idonee” ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e ove siano rispettati i limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, gli impianti vengono classificati quali “manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili”.

Il Decreto pone, tuttavia, ulteriori requisiti:

  • gli impianti devono essere realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia;
  • i moduli fotovoltaici vengano posti sopra le piantagioni ad un’altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • sia prevista una effettiva compatibilità ed integrazione tra attività agricole ed impianto agrivoltaico, quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio.

Infine, la seconda parte del comma statuisce che “l’installazione è, in ogni caso, subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo”.

 

 

A cura di P. Piffer e Massimo Zortea – www.safegreen.it