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Agrivoltaico e agrisolare, la mini-guida

Le attività agricole e pastorali rappresentano da sempre uno delle principali fonti di sostentamento sia lavorativo che alimentare dell’essere umano. Tale relazione ha comportato un parallelo percorso di riqualificazione, grazie ai numerosi vantaggi meccanici e tecnologici sviluppatisi nel corso dell’ultimo secolo.

Tuttavia, il settore agricolo, nel corso degli ultimi 30/40 anni si è issato tra i sistemi maggiormente inquinanti nel panorama economico mondiale e soprattutto europeo. Dagli anni ’90 del secolo scorso, l’emissione di gas climalteranti è rimasta pressoché costante lungo tutto l’arco temporale e pari a circa 600 MtCO2/anno. Si tenga presente, inoltre, che secondo i calcoli elaborati dalla banca dati RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola), nelle aziende agricole quasi il 20% dei costi variabili è costituito dai costi di approvvigionamento energetico. Tali percentuali sono ulteriormente in crescita qualora si prendano ad oggetto settori produttivi erbivori o granivori.

L’analisi di tali dati ha portato alla strutturazione di percorsi sistemici ed integrati, al fine di agevolare un uso virtuoso del suolo, predisponendo piani di efficientamento energetico e di agevolazioni economico-fiscale.

Lo strumento più comune e lineare per raggiungere tali obiettivi è stato individuato in sede eurounitaria (si ricordi la necessità di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990) nella predisposizione di opportunità ibride che potessero far conciliare l’attività agricola e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella pratica, le potenzialità degli impianti fotovoltaici sono state identificate quali le migliori ai fini modulabili ed integrativi.

Tale impostazione ideologica ha trovato specifica sede nel corpus del PNRR nazionale, la cui “Missione 2”, denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”. Il Piano Nazionale predispone due filoni di investimento che associano la produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici e le strutture ed i terreni agricolo-pastorali.

Il primo canale viene denominato “Parco Agrisolare” (investimento pari a 1,5 miliardi di euro) il quale è teso all’aumento della sostenibilità, della resilienza e dell’efficienza energetica degli edifici ad uso produttivo nel settore agricolo.

In data 28.06.2022 è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.03.2022 relativo agli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Tale misura mira a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo. In particolare, l’obiettivo è incentivare l’installazione di pannelli ad energia solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni di mq, con una potenza installata di circa 0,43GW, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive. Lo stanziamento complessivo è di 1,5 miliardi di euro.

L’accesso a tali linee di finanziamento è consentito solo ad una serie di soggetti specificamente delineati nel corpus del decreto. Vengono identificati quali beneficiari gli imprenditori agricoli, le imprese agroindustriali e le cooperative agricole.

Il Decreto del 25.03 fornisce, inoltre, direttive per l’avvio della misura. L’art. 2, infatti, prevede che, oltre all’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, possano essere eseguiti:

  1. a) rimozione e smaltimento dell’amianto o eternit dai tetti da parte di ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  2. b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  3. c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto, mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Il decreto, infine, definisce criteri e modalità di erogazione delle risorse e, in particolare: i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso, la procedura per l’ammissione all’aiuto, i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), in data 23 agosto 2022, ha emanato l’Avviso pubblico nel quale approva il “Regolamento Operativo Parco Agrisolare”. Il documento definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto.

L’Avviso, inoltre, declina alcuni elementi tecnici di dettaglio come la finestra temporale per la presentazione delle domande: pena l’irricevibilità, la richiesta dovrà essere necessariamente ed esclusivamente elaborata tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE dalle ore 12 del giorno 27 settembre 2022 e fino alle ore 12 del giorno 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il secondo è rappresentato dall’ “Agrivoltaico” (investimento pari a 1,1 miliardi di euro). Tale capitalizzazione risulta essere funzionale alla futura installazione di una capacità fotovoltaico pari a 1,04 GW con produzione annua di 1300 GW/h. Tale pianificazione ha come obiettivo cardine quello di rendere il settore agricolo maggiormente competitivo, riducendone i costi di approvvigionamento energetico e migliorandone le prestazioni climatico-ambientali (il settore, infatti, è responsabile di circa il 10% delle emissioni di gas serra in UE).

La materia “agrivoltaico” è disciplinata, da ultimo, dal D.Lgs. n. 199 del 2021, dal D.L. n. 77 del 2021e dal D.L. n. 17 del 2022, in attesa del decreto ministeriale attuativo, indicante gli incentivi economici (ad esempio la modalità di accesso ai fondi del PNRR) e le agevolazioni tecnico-amministrative (ad oggi sono state pubblicate alcune “Linee guida” che tratteggiano l’impostazione governativa generale in materia).

Il D.L. “Semplificazioni” (n. 77/2021), inoltre, identifica l’agrivoltaico come un quid novis. Secondo quanto indicato nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 65, comma 1, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali. La novella del 2021, tuttavia, introduce il comma 1-quater, che espressamente enuncia come “il comma 1 non si applica agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture” (art. 65, co. 5).

Conseguentemente, gli impianti agrivoltaici rappresentano un sistema ibrido: l’elemento caratterizzante l’attività concorrente energetica ed agricola, fulcro dell’attenzione del legislatore, risulta essere la comprovata continuità dell’attività agricola e/o pastorale. Il mantenimento dell’indirizzo produttivo è metro di valutazione ultimo per l’ottenimento del contributo economico-finanziario.

Secondo fattore evidenziato dal legislatore è la predisposizione di un sistema di monitoraggio. Tale apporto strumentale è funzionale alla ricezione ed alla elaborazione dei principali dati legati all’impianto agrivoltaico. I primari indici di interesse riguardano il risparmio idrico, la fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici, la produttività agricola e la resa energetica.

Infine, ulteriore chiarificazione in materia è giunta da recente giurisprudenza amministrativa del TAR Bari: l’ordinanza cautelare n. 133 del 2021 e la sentenza della Sezione II, n. 568 del 2022 hanno evidenziato l’importanza economica e sociale degli impianti agrivoltaici, funzionali ai processi di decarbonizzazione e di transizione energetica. Anche tali pronunce richiamano la necessaria garanzia di continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno coinvolto, secondo quanto previsto dal già citato D.L. n. 77 del 2021.

 

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