Dal decreto del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2026 al decreto confermativo della Corte d’Appello di Milano del luglio 2026, sino alla recente ordinanza cautelare della stessa Corte del 9 settembre 2026: una breve nota per tornare sul tema ex ILVA di Taranto, e dunque sul conflitto, che, almeno nella fattispecie in esame, apparirebbe insanabile, tra produzione industriale, ambiente e salute.
La sospensiva da ultimo negata a settembre dalla Corte d’Appello di Milano in pendenza di un ricorso per cassazione, a conferma nell’immediato dell’ordine, impartito dal Tribunale e già confermato dal giudice di appello, di procedere allo spegnimento della c.d. area a caldo dello stabilimento, cioè delle maggiori fonti inquinanti, ribadisce che continuità industriale, occupazione e valore degli impianti non possono giustificare allo stato, secondo i Giudici, il protrarsi di rischi gravi per salute e ambiente (v. Il Sole 24 Ore e, per gli sviluppi più recenti, sempre ivi).
Resta da colmare la distanza tra gli obblighi climatici degli Stati e doveri di riduzione direttamente esigibili dalle imprese.
Dall’inibitoria collettiva alla sospensione dell’area a caldo
La vicenda nasce dall’azione proposta nel 2021, ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., da alcuni residenti di Taranto e dei comuni limitrofi contro ILVA, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding, tutte successivamente interessate da procedure di amministrazione straordinaria. I ricorrenti non chiedevano il risarcimento di danni già prodotti, ma la rimozione dell’esposizione al rischio derivante dalle emissioni dello stabilimento, a tutela della salute, della tranquillità di vita e del clima.
Con il decreto del 26 febbraio 2026 il Tribunale di Milano sezione specializzata per le imprese ha parzialmente disapplicato, in via incidentale, l’AIA 2025 e ha ordinato la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo entro novanta giorni, sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo. La ripresa è stata subordinata alla completa rimozione dell’amianto residuo e all’adozione delle misure necessarie a ricondurre le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza, valutati rispetto all’intera capacità produttiva autorizzata di sei milioni di tonnellate annue.
Con successivo decreto, in sede di reclamo, 425/2026 deliberato il 9 luglio e pubblicato il 27 luglio 2026, la Corte di Appello di Milano sempre sezione specializzata imprese, ha parzialmente accolto il reclamo dei ricorrenti sostanzialmente confermando il decreto di primo grado nell’ordinare lo spegnimento degli impianti a novanta giorni.
Il fondamento eurounitario è la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 25 giugno 2024, causa C-626/22: la valutazione del danno sanitario deve costituire parte integrante dell’autorizzazione e del suo riesame, devono essere considerate tutte le sostanze scientificamente riconosciute come nocive e, quando l’attività presenti pericoli gravi e rilevanti per ambiente o salute, l’art. 8, par. 2, della direttiva 2010/75 impone la sospensione dell’installazione. L’autorizzazione amministrativa non è quindi uno scudo contro la tutela civile dei diritti fondamentali, né il rispetto formale dei valori limite esclude, da solo, un rischio sanitario concreto.
L’ordinanza del 9 settembre della Corte d’Appello di Milano: il “punto di non ritorno” degli impianti e l’ordine costituzionale
Le società hanno chiesto, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto confermativo in appello; con l’ordinanza del 9 settembre 2026, resa nei procedimenti riuniti R.G. nn. 2326/2026 e 2327/2026, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato la richiesta. Le società soccombenti hanno infatti impugnato con ricorso in Cassazione il citato decreto 425/2026 sempre della stessa Corte di Appello di Milano, chiedendone l’annullamento.
L’ordinanza cautelare resa dalla Corte d’Appello di Milano, in questa fase a cognizione sommaria, poteva valutare soltanto il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordine di spegnimento, non la fondatezza nel merito delle censure mosse al decreto. Entro tale perimetro, la motivazione è nondimeno significativa. La prospettata irreversibilità dello spegnimento degli altiforni è stata ritenuta priva di adeguati elementi concreti e di una comparazione attendibile tra costi di adeguamento e costi di rifacimento. Al danno economico paventato dalle imprese la Corte d’Appello ha inoltre contrapposto la tutela della vita e della salute, beni di prioritario rilievo costituzionale.
Neppure le conseguenze occupazionali sono state considerate un evento improvviso: il contenzioso risale al 2021 e il problema ambientale è oggetto di interventi pubblici e giudiziari da molti anni. La Corte parla, perciò, di un esito prevedibile con il quale avrebbe dovuto misurarsi la responsabilità imprenditoriale; richiama inoltre il rilievo della Procura generale secondo cui le competenze dei lavoratori potrebbero essere impiegate nella sostituzione e riconversione degli impianti.
Analogamente, gli investimenti pubblici già effettuati e le scelte di politica industriale non trasformano la continuità produttiva in una posizione costituzionalmente immune.
Decisivo è il passaggio sulla decarbonizzazione. Le imprese sostenevano che lo spegnimento avrebbe interrotto un percorso virtuoso già avviato. La Corte osserva, invece, che la decarbonizzazione presuppone l’insostenibilità dell’attuale ciclo produttivo e che l’AIA, valida dodici anni, non stabilisce un collegamento cogente né tempi certi tra la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale e la trasformazione degli impianti. Il passaggio suggerisce una regola più generale: un piano climatico privo di scadenze vincolanti, verifiche e conseguenze in caso di inadempimento non può giustificare altri anni di inerzia.
Artt. 9, 41 e 42 Cost.: la proprietà produttiva è un diritto conformato
La riforma costituzionale del 2022 ha cambiato il quadro nel quale quel bilanciamento deve svolgersi.
L’art. 9 affida alla Repubblica la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. L’art. 41 stabilisce che l’iniziativa economica privata non può recare danno alla salute o all’ambiente e consente che l’attività economica, pubblica e privata, sia indirizzata e coordinata anche a fini ambientali.
La proprietà privata è specificamente riconosciuta dall’art. 42, che ne impone la funzione sociale: letti insieme, i tre articoli conformano dall’interno l’uso produttivo dei beni e impediscono che il valore patrimoniale dell’impianto sia conservato trasferendo sulla collettività i costi sanitari, ambientali e climatici.
Ciò non elimina il principio di proporzionalità, né trasforma ambiente e salute in “diritti tiranni”. La stessa Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 10500/2024) ricorda che gli interessi costituzionali devono essere composti senza sacrificare il nucleo essenziale di alcuno.
Ma la riforma ha fissato una soglia minima non negoziabile: nessuna misura può autorizzare stabilmente un’attività che rechi danno alla salute o all’ambiente. In questa direzione, la Corte Costituzionale (Corte cost. Sent. n. 105/2024) ha affermato che le deroghe per gli impianti strategici possono essere soltanto temporanee, adeguatamente istruite e motivate e devono ricondurre l’attività, nel minor tempo possibile, entro i limiti generali di sostenibilità.
Non esiste, in altri termini, un diritto proprietario o imprenditoriale all’inerzia ecologica.
Il clima e la lacuna degli obblighi direttamente esigibili dalle imprese
Il decreto del 27 luglio ha tuttavia respinto la domanda che mirava a imporre allo stabilimento un piano di riduzione del 50 per cento delle emissioni di gas serra in cinque anni.
La Corte non ha individuato, nell’assetto vigente, un autonomo diritto soggettivo individuale al clima cui corrisponda una generale obbligazione civilistica di riduzione gravante su ciascuna impresa. Ha inoltre giudicato insufficienti le allegazioni sull’apporto emissivo dello stabilimento, sul rischio specifico per i ricorrenti e sull’eventuale violazione della disciplina ETS.
Anche la Cassazione a Sezioni Unite n. 20381/2025 ha aperto la via della giurisdizione ordinaria nelle controversie climatiche contro le imprese, ma non ha ancora deciso i nodi di merito relativi a illecito, causalità e obblighi di riduzione. Qui il precedente pubblicato su Safe Green.
Proprio qui emerge la tensione più feconda tra i due provvedimenti milanesi: una decarbonizzazione senza tempi cogenti non può essere invocata per mantenere in esercizio l’impianto, ma l’ordinamento non offre ancora sempre una base sufficientemente determinata per ordinare a una singola impresa una specifica traiettoria di riduzione. Non è l’irrilevanza giuridica del clima, è una lacuna di attuazione.
L’Accordo di Parigi, adottato alla COP21, vincola le Parti a predisporre e aggiornare contributi nazionali e a perseguire misure interne di mitigazione. Il primo Global Stocktake (Bilancio Globale), concluso alla COP28, ha richiamato la necessità di riduzioni profonde, rapide e durature e della transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici, valorizzando anche il ruolo del settore privato e l’esigenza di adeguati incentivi e regole.
Anche la normativa europea sul clima [Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021] obbliga in via immediata l’Unione e gli Stati membri, pur richiedendo il contributo di tutti i settori economici. Queste fonti non equivalgono, da sole, a un comando civile autoapplicativo che imponga a ogni impresa una medesima percentuale di riduzione; obbligano però i poteri pubblici a trasformare gli obiettivi comuni in regole effettive per i soggetti che generano le emissioni.
Il passaggio è oggi rafforzato dal parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025: la dovuta diligenza degli Stati comprende regole e misure capaci di disciplinare la condotta degli operatori pubblici e privati, accompagnate da controlli e strumenti di esecuzione effettivi; l’omessa regolazione delle emissioni dei privati può concorrere alla responsabilità internazionale dello Stato.
La natura primariamente pubblica di tali obblighi, pertanto, non autorizza lo Stato a lasciare i maggiori emettitori fuori dal perimetro della mitigazione. Al contrario, impone di “tradurre” il dovere pubblico in obblighi privati proporzionati, prevedibili e verificabili.
In prospettiva de jure condendo servono traiettorie settoriali e aziendali coerenti con i bilanci di carbonio, obiettivi intermedi vincolanti, piani di transizione fondati su dati verificati, monitoraggio indipendente e rimedi amministrativi e inibitori effettivi.
Già oggi, senza sostituire il giudice al legislatore, un’interpretazione evolutiva degli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost., dell’art. 8 CEDU e dei principi di prevenzione, precauzione e “chi inquina paga” può orientare le clausole generali e i rimedi civilistici — tra gli altri, nei rispettivi presupposti, gli artt. 844, 2043, 2050 e 2058 c.c. e l’art. 840-sexiesdecies c.p.c. — verso una tutela climatica anche orizzontale.
Restano indispensabili la precisa individuazione del dovere violato, l’attribuzione scientifica del contributo emissivo, la prova del rischio o del danno e la proporzionalità della misura richiesta: condizioni di serietà dell’azione, non ragioni per negare in radice la responsabilità privata.
Crisi d’impresa e cessioni: il costo ecologico non scompare
Il caso ex ILVA insegna infine che bonifica, adeguamento e transizione non sono fattori esterni alla crisi d’impresa. Incidono sulla liceità della continuità, sulla fattibilità del piano, sui flussi finanziari e sul valore effettivo del compendio.
Il miglior offerente non è necessariamente chi propone il prezzo nominale più alto, ma chi dispone delle risorse tecniche e finanziarie per rendere l’attività conforme e decarbonizzarla secondo un cronoprogramma credibile. Anche il lavoro si tutela stabilmente finanziando riconversione e competenze, non perpetuando l’esposizione dei lavoratori e della popolazione al rischio.
L’art. 31, par. 2, della direttiva (UE) 2026/799 sull’insolvenza non trasferisce automaticamente all’acquirente ogni passività ambientale: salvaguarda però le norme nazionali che consentono di tener conto della condotta del debitore nella responsabilità dell’acquirente, quando quella condotta gli sia imputabile secondo il diritto applicabile. Il considerando 50 precisa che tali norme possono riguardare anche danni disciplinati dal diritto ambientale.
La vendita in pre-pack non può quindi essere intesa come una franchigia ecologica. I costi incomprimibili di messa in sicurezza devono entrare nella stima dell’attivo e nel piano; natura, rango e prededucibilità delle singole passività dipenderanno dal loro titolo e dal momento in cui sorgono, non dalla sola etichetta “ambientale”.
Conclusioni
L’ordinanza del 9 settembre 2026 consegna così un principio destinato ad andare oltre Taranto: la continuità produttiva è costituzionalmente meritevole soltanto se trasformativa.
Gli artt. 9, 41 e 42 Cost. non chiedono di scegliere astrattamente tra industria e ambiente; impongono che proprietà e impresa siano esercitate entro limiti compatibili con salute, ecosistemi e generazioni future. Il passo successivo deve essere il rafforzamento, legislativo e interpretativo, degli obblighi di mitigazione a carico dei privati, affinché la decarbonizzazione cessi di essere una promessa senza data e diventi condizione giuridica dell’attività economica.
Avv. Fernando Petrivelli




