Il 15 settembre 2026 si chiude la fase transitoria di “doppio binario” che, dal 13 febbraio 2026, ha permesso di emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in alternativa sia in formato digitale che cartaceo. Da questa data, il RENTRI diventa l’unico canale previsto per la gestione ordinaria del FIR per i soggetti tenuti all’iscrizione.
Proprio a ridosso di questa scadenza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, che disciplina un caso specifico: cosa fare quando i servizi RENTRI non sono del tutto fuori uso, ma funzionano in modo degradato o parziale.
Fine del doppio binario FIR: cosa cambia dal 15 settembre 2026
Fino al 15 settembre 2026, la legge 27 febbraio 2026, n. 26 (di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) ha consentito alle imprese di continuare a usare il FIR cartaceo come alternativa a quello digitale.
Superata questa data, il formulario deve essere emesso e gestito in modalità digitale come regola generale, secondo quanto già previsto dall’art. 7, comma 8, e dall’art. 15, comma 3, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
Il FIR cartaceo resta utilizzabile solo nei casi eccezionali disciplinati dai decreti direttoriali dedicati alle situazioni di indisponibilità o degrado dei servizi RENTRI.
Decreto Direttoriale RENTRI n. 254 del 9 settembre 2026: cosa introduce
Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, approva l’Allegato 1 recante le “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”.
Si tratta di un tassello che si aggiunge a due provvedimenti precedenti:
- il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, sulla mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI;
- il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, sulla mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI e sull’indisponibilitàtemporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione.
Il Decreto n. 254/2026 copre invece una casistica diversa: il degrado temporaneo, cioè situazioni in cui il servizio è nominalmente attivo ma non pienamente funzionante.
Cos’è il degrado temporaneo dei servizi RENTRI
Il decreto fornisce due definizioni chiave, utili anche per orientarsi tra i vari provvedimenti RENTRI:
- degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale: condizione temporanea, anche rilevata dai sistemi automatici di monitoraggio, in cui durante l’orario di disponibilità del servizio una o più funzionalità risultano degradate, limitate o non pienamente operative, impedendo la continuità delle attività. Non si tratta quindi di una mancanza di disponibilità ai sensi dei decreti n. 319/2025 e n. 25/2026;
- evidenza del degrado temporaneo: la prova generata dal sistema RENTRI, tramite codici di risposta e messaggi degli endpoint API oppure messaggi di errore nell’area riservata del portale o nell’app mobile.
Questa distinzione è centrale: le misure del Decreto 254/2026 si applicano solo quando non ricorrono le condizioni di completa o grave indisponibilità già regolate dai decreti precedenti, e quando non è prevista la pubblicazione di un avviso ufficiale di down del sistema.
Le misure di emergenza per la gestione del FIR digitale in caso di degrado RENTRI
L’Allegato 1 del decreto individua tre momenti critici del ciclo di vita del FIR in cui può manifestarsi il degrado, con relative misure di emergenza:
· Impossibilità di emettere il FIR digitale
Se il degrado impedisce la compilazione, l’emissione o la firma del FIR, l’operatore può emettere il formulario in formato cartaceo, secondo l’Allegato II del D.M. 59/2023, riportando nel campo annotazioni la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”. Per questi FIR non si applicano gli obblighi di trasmissione dati al RENTRI.
· Impossibilità di integrare il FIR digitale durante il trasporto
Se il degrado si verifica durante il trasporto (ad esempio in caso di trasbordo parziale o totale, sosta tecnica), il trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale e sottoscriverla con data e firma autografa. Da quel momento la stampa assume il regime del formulario cartaceo, in deroga al principio del formato unico per l’intera filiera.
· Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario
Se è il destinatario a non poter accettare, aggiornare o sottoscrivere digitalmente il FIR all’arrivo del rifiuto, può integrare i dati di propria competenza sulla stampa cartacea e sottoscriverla con firma autografa, con le stesse conseguenze in termini di regime cartaceo del formulario.
Obblighi di comunicazione
In tutti e tre i casi, l’operatore che ricorre alle misure di emergenza deve:
- compilare la dichiarazione riportata nell’Appendice all’Allegato 1 del decreto;
- trasmetterla via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado;
- allegare obbligatoriamente almeno un’evidenza del degrado temporaneo (codici di risposta API o messaggio di errore visualizzato).
La dichiarazione deve inoltre restare disponibile per eventuali controlli e ispezioni presso l’unità locale, insieme al FIR cartaceo o alla stampa digitale integrata a mano.
Modifiche al Decreto Direttoriale n. 25/2026: comunicazione del cambio formato FIR
Il Decreto 254/2026 interviene anche sui decreti precedenti, per allineare le procedure. In particolare, modifica i sottoparagrafi 3.3.2 e 3.4.2 dell’Allegato 1 e i sottoparagrafi 3.2.2 e 3.3.2 dell’Allegato 2 del Decreto n. 25/2026: il trasportatore che comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR deve ora farlo utilizzando i servizi RENTRI già previsti dal Decreto n. 143/2023 per la restituzione della copia cartacea, oppure lo specifico servizio disponibile in Area Operatori o tramite interoperabilità, in modo tempestivo dopo la cessazione dell’indisponibilità.
Cosa devono fare subito le imprese per essere pronte
Vista la piena operatività del RENTRI dal 15 settembre 2026 e l’entrata in vigore del Decreto 254/2026, è opportuno che le imprese:
- si dotino in anticipo di FIR cartacei bianchi vidimati, in quantità proporzionale al proprio fabbisogno, come misura di mitigazione;
- verifichino le procedure interne per il riconoscimento tempestivo di un’evidenza di degrado (screenshot, codici di errore, ticket di assistenza);
- formino il personale su quando e come compilare la dichiarazione da inviare via PEC;
- tengano traccia dei FIR gestiti in modalità emergenziale.
Conclusioni
Con la fine del doppio binario e l’entrata in vigore del Decreto Direttoriale n. 254/2026, per molte imprese la gestione del FIR digitale e delle situazioni di degrado o indisponibilità dei servizi RENTRI diventa un tema operativo quotidiano, non più un’eccezione da gestire.
I professionisti di SAFE Green affiancano gli operatori su tutti gli aspetti legati a questa fase di transizione, dalla verifica della conformità RENTRI, alla predisposizione delle procedure di emergenza, dalla formazione del personale all’aggiornamento normativo continuo.




