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Direttiva (UE) 2025/1892: nuove regole su rifiuti alimentari e tessili

Il 26 settembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2025/1892, che entrerà in vigore il 16 ottobre 2025 e introduce modifiche significative alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.
Le novità riguardano in particolare la prevenzione dei rifiuti alimentari e la responsabilità estesa del produttore nel settore tessile.

Prevenzione dei rifiuti alimentari

La nuova direttiva inserisce nella Direttiva 2008/98/CE l’art. 9-bis “Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari”, che impone agli Stati membri di adottare misure di prevenzione lungo l’intera filiera alimentare — dalla produzione alla trasformazione, fino alla distribuzione e al consumo domestico.

Le misure dovranno includere almeno:

  • ampagne di sensibilizzazione e cambiamento comportamentale per ridurre gli sprechi alimentari;
  • interventi sulle inefficienze della filiera, favorendo la cooperazione tra operatori e una distribuzione equa dei costi e benefici;
  • incentivi alla donazione degli alimenti e alla ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità al riutilizzo rispetto al recupero non alimentare;
  • sostegno alle PMI e alle imprese sociali, con formazione e accesso a finanziamenti per progetti anti-spreco;
  • promozione di soluzioni tecnologiche innovative per prevenire la produzione di rifiuti alimentari.

Obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari

Gli Stati membri devono conseguire i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari rispetto alla media 2021-2023:

  • −10% nella trasformazione e fabbricazione;
  • −30% pro capite nel commercio al dettaglio, nella ristorazione e nei nuclei domestici.

Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione Europea riesaminerà tali obiettivi e potrà modificarli o estenderli ad altre fasi della filiera, fissando nuovi traguardi oltre il 2030.

Gli Stati membri dovranno aggiornare i propri programmi nazionali di prevenzione e trasmetterli alla Commissione entro il 17 ottobre 2027, designando le autorità competenti entro il 17 gennaio 2026.

Rifiuti tessili e responsabilità estesa del produttore

Un’altra novità di grande impatto è l’introduzione dell’art. 22-bis, che istituisce la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti tessili, affini e calzaturieri.

Gli Stati membri dovranno garantire che i produttori:

  • si facciano carico della gestione del fine vita dei prodotti messi sul mercato (raccolta, riciclo, smaltimento);
  • possano adempiere ai propri obblighi tramite organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore designate con mandato scritto;
  • siano iscritti in un Registro nazionale dei produttori di prodotti tessili, collegato a un portale europeo gestito dalla Commissione per favorire la registrazione e la tracciabilità in tutti gli Stati membri.

L’art. 22-quinquies impone che tutte le fasi di gestione — raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e trattamento — siano svolte in modo da evitare contaminazioni e danni ai materiali, garantendo la qualità dei prodotti destinati al riuso o al riciclo.

Recepimento nazionale

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 17 giugno 2027, informando immediatamente la Commissione.
Da tale data decorreranno anche gli obblighi per produttori e operatori della filiera.