Il 26 settembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2025/1892, che entrerà in vigore il 16 ottobre 2025 e introduce modifiche significative alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.
Le novità riguardano in particolare la prevenzione dei rifiuti alimentari e la responsabilità estesa del produttore nel settore tessile.
Prevenzione dei rifiuti alimentari
La nuova direttiva inserisce nella Direttiva 2008/98/CE l’art. 9-bis “Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari”, che impone agli Stati membri di adottare misure di prevenzione lungo l’intera filiera alimentare — dalla produzione alla trasformazione, fino alla distribuzione e al consumo domestico.
Le misure dovranno includere almeno:
- ampagne di sensibilizzazione e cambiamento comportamentale per ridurre gli sprechi alimentari;
- interventi sulle inefficienze della filiera, favorendo la cooperazione tra operatori e una distribuzione equa dei costi e benefici;
- incentivi alla donazione degli alimenti e alla ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità al riutilizzo rispetto al recupero non alimentare;
- sostegno alle PMI e alle imprese sociali, con formazione e accesso a finanziamenti per progetti anti-spreco;
- promozione di soluzioni tecnologiche innovative per prevenire la produzione di rifiuti alimentari.
Obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari
Gli Stati membri devono conseguire i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari rispetto alla media 2021-2023:
- −10% nella trasformazione e fabbricazione;
- −30% pro capite nel commercio al dettaglio, nella ristorazione e nei nuclei domestici.
Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione Europea riesaminerà tali obiettivi e potrà modificarli o estenderli ad altre fasi della filiera, fissando nuovi traguardi oltre il 2030.
Gli Stati membri dovranno aggiornare i propri programmi nazionali di prevenzione e trasmetterli alla Commissione entro il 17 ottobre 2027, designando le autorità competenti entro il 17 gennaio 2026.
Rifiuti tessili e responsabilità estesa del produttore
Un’altra novità di grande impatto è l’introduzione dell’art. 22-bis, che istituisce la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti tessili, affini e calzaturieri.
Gli Stati membri dovranno garantire che i produttori:
- si facciano carico della gestione del fine vita dei prodotti messi sul mercato (raccolta, riciclo, smaltimento);
- possano adempiere ai propri obblighi tramite organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore designate con mandato scritto;
- siano iscritti in un Registro nazionale dei produttori di prodotti tessili, collegato a un portale europeo gestito dalla Commissione per favorire la registrazione e la tracciabilità in tutti gli Stati membri.
L’art. 22-quinquies impone che tutte le fasi di gestione — raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e trattamento — siano svolte in modo da evitare contaminazioni e danni ai materiali, garantendo la qualità dei prodotti destinati al riuso o al riciclo.
Recepimento nazionale
Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 17 giugno 2027, informando immediatamente la Commissione.
Da tale data decorreranno anche gli obblighi per produttori e operatori della filiera.

