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Ecobonus: primi chiarimenti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E ( Parte II )

La seconda parte del contributo dell’Avv. Arianna Gesmundi sulla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E

Ecobonus per l’acquisto di veicoli di categoria L1 e L3 nuovi a basse emissioni: sconto sul prezzo di vendita

L’incentivo  è stato altresì disposto in caso di acquisto di motoveicoli, anche in locazione finanziaria, elettrici o ibridi nuovi rientranti nelle categorie L1 e L3, di potenza uguale o inferiore a 11kW.
Di conseguenza, si potrà beneficiare dell’Ecobonus in caso di acquisto di:

  1. veicoli rientranti nella categoria L1, ossia, ex art. 47 comma 2 lettera a) D. lgs 285/92 (Codice della strada);
  2. “veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h”;
  3. veicoli rientranti nella categoria L3, ossia, ex art. 47 comma 2 lettera a) D.lgs. 285/92,
  4. “veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h”;

Per l’ottenimento del contributo le Legge dispone – al fine di eliminare i mezzi inquinanti al momento in circolazione – la necessità che contestualmente alla vendita avvenga la rottamazione in un veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
In tal caso sarà, infatti, corrisposto all’acquirente un contributo da parte del venditore. Contributo che, come spiegato in precedenza, si traduce in uno sconto sul prezzo di acquisto del nuovo veicolo pari, in questo caso, al 30 per cento, sino ad un massimo di euro 3.000.
Esattamente come per i veicoli di categoria M1, inoltre, è necessario che il motoveicolo destinato alla rottamazione sia intestato da almeno 12 mesi all’acquirente del nuovo mezzo o, in caso di locazione finanziaria, all’utilizzatore.
Alla consegna del veicolo da rottamare, quindi, seguirà la demolizione secondo quanto già indicato per l’altra tipologia di mezzo.
Sempre conformemente a quanto già illustrato, l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo provvederà a rimborsare al venditore l’importo del contributo e, a sua volta, lo recupererà sotto credito d’imposta. A tal proposito l’art. 1 comma 1061 specifica che tale credito di imposta sarà utilizzabile per il versamento delle ritenute dell’IRPEF operate dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, nonché ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà, e per i successivi.
Si aggiunga infine che, come già anticipato, le imprese da ultimo citate sono tenute, ai sensi del su menzionato comma 1061, a conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa fattura di vendita, la documentazione di seguito indicata:

  • copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto.
  • copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
  • originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista;

L’Ecobonus, in ogni caso, non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Avv. Arianna Gesmundi