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3 Novembre 2020  |  By greenadmin In Sicurezza alimentare

Vino naturale: il parere della DG Agri

vini-biologici

Recentemente sempre più spesso capita di imbattersi in bottiglie di vino recanti la dicitura “vino naturale”, le quali hanno conquistato i palati del pubblico. Al giorno d’oggi, infatti, i termini naturale, biodinamico, biologico rientrano tra le parole d’ordine nel settore enologico. Non è certo una novità quella di ricorrere a termini accattivanti con lo scopo di catturare l’attenzione del possibile acquirente. Tuttavia, cosa si intende per vino naturale?

 

Vinificazione naturale

 

Ebbene, come per molte altre tendenze legate al mondo del vino, anche in questo caso è la Francia ad aver diffuso questo trend. Il vino naturale è ottenuto da uve coltivate con metodi tradizionali (per lo più biologiche), limitando l’intervento dell’uomo al minimo indispensabile. Ciò vuol dire assenza di additivi (quali solfiti, lieviti selezionati, correttori di acidità, enzimi e coloranti vari etc.) o tecnologie invasive, affinchè venga preservato il legame del vino con le specifiche del territorio di cui è espressione. I produttori che aderiscono a questa filosofia hanno elaborato un manifesto con molti elementi procedurali comuni, pur rimanendo sul piano giuridico un vuoto normativo sul tema. Da questa comunione d’intenti è nata in Francia una nuova denominazione, “Vin méthode nature”, con annesso disciplinare di produzione. Anche in Italia l’associazione di vignaioli Vinnatur si è detta favorevole alla creazione di un disciplinare che garantisca il rispetto di determinate regole e standard di qualità comuni.

 

Normativa Europea di riferimento

 

Nonostante una rigorosa descrizione di tutte quelle che sono le peculiarità che un vino naturale deve soddisfare, da un punto di vista legislativo rimane un’area grigia. Il termine “vino naturale” non è definito dalla disciplina europea, né tantomeno rientra nella lista delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013. Non esiste una definizione univoca di vino naturale o un ente che ne certifichi l’applicazione.

 

Inoltre, tale espressione risulta confliggente anche con i principi in materia di pratiche enologiche contenuti nel Regolamento UE sulla OCM Unica. Secondo detti principi, nell’Unione è consentito produrre e commercializzare vino solo se prodotto conformemente alle pratiche enologiche autorizzate, le quali “sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti“.

 

Ed è proprio a causa di questa incertezza normativa che la Commissione Europea ha bocciato la dicitura in questione.

 

Il parere della Commissione Europea

 

La Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea è intervenuta sull’argomento a seguito di un quesito posto dal CEEV riguardo all’uso del termine naturale per alcuni vini oppure metodi di produzione. Secondo il parere della DG Agri presso la Commissione Europea questa indicazione è usata impropriamente configurando un’ipotesi di pratica ingannevole, violando sia l’articolo 36(2) che l’articolo 7 del Regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.  Il termine naturale richiama caratteristiche di maggiore qualità o salubrità rispetto a quelle degli altri vini, generando nel consumatore la percezione errata che si tratti di un prodotto migliore rispetto ad un altro privo della medesima dicitura.

 

Avv. Elio E. Palumbieri

Dott.ssa Giovanna Amelio

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