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25 Novembre 2021  |  By greenadmin In Sicurezza alimentare

Sottoprodotti di origine animale, modifiche al Regolamento (UE) 142/2011

Grazing holstein cow
Grazing holstein cow

La Commissione Europea, con Regolamento (UE) 2021/1891 del 26 ottobre 2021, ha apportato talune modifiche al Regolamento (UE) 142/2011, che disciplina le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati.

Il Regolamento (UE) 142/2011 indica i modelli di certificati sanitari e l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nonché il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2021/1891 hanno riguardato gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) 142/2011.

Modifiche all’ allegato XIV: elenchi di paesi terzi per l’import di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati

L’allegato XIV stabilisce al capo II le prescrizioni specifiche applicabili all’importazione e al transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

Come specificato al Considerando (3) del Regolamento 2021/1891, in seguito alla richiesta di alcuni Stati membri, si è ritenuto opportuno includere nella tabella 2, riga 14 (relativa ai SOA destinati alla fab­bricazione di ali­menti per animali da compagnia, di­versi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi) un elenco di paesi terzi da cui possono essere importate nell’Unione pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati.

Il Regolamento dunque ha inserito alla riga 14, all’interno della colonna “Elenchi dei paesi terzi”, la lett. d), la quale fa riferimento ai paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in provenienza dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati.

Ciò fondandosi sul dato, riportato al considerando (3), secondo cui i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati offrirebbero un livello elevato di controlli ufficiali e di tutela della salute pubblica e degli animali.

Modifiche all’allegato XV: modelli di certificati sanitari per import e transito dei sottoprodotti di origine animale

L’allegato XV del Regolamento (UE) 142/2011 riporta invece i modelli di certificati sanitari che si applicano all’importazione da paesi terzi e al transito attraverso l’Unione europea dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui ai rispettivi modelli.

Per quanto concerne le modifiche apportate a quest’ ultimo va precisato che le stesse hanno avuto ad oggetto i certificati di cui al capo 3(F) e al capo 8, relativi ai sottoprodotti di origine animale destinati rispettivamente alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali.

Come spiegato nel Considerando (5), tali modelli di certificati sanitari prevedono, tra l’altro, l’obbligo che gli animali da cui derivano i sottoprodotti di origine animale siano rimasti in un’unica azienda per 40 giorni prima della macellazione, periodo che, da un punto di vista della salute degli animali, garantisce la sicurezza dei sottoprodotti di origine animale non trasformati al momento dell’importazione nell’Unione.

Alcuni paesi terzi indenni da afta epizootica senza praticare vaccinazioni (status zoosanitario più favorevole secondo l’Organizzazione mondiale per la salute animale) hanno richiesto l’autorizzazione ad importare nell’Unione sottoprodotti di origine animale non trasformati senza il periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione, in linea con le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

La Commissione ha dunque inserito nei certificati la seguente voce: “i materiali sono stati ottenuti da animali […] che sono rimasti in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo o nella parte del territorio del paese terzo di origine in provenienza dai quali è autorizzata senza restrizioni l’importazione di carni fresche di ungulati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione“.

Infine, si è reso necessario rettificare la formulazione del modello di certificato sanitario di cui all’allegato XV, capo 10(B) per quanto riguarda le importazioni di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito nell’Unione.

L’ art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1891, al fine di “evitare perturbazioni degli scambi commerciali” stabilisce un periodo transitorio, fino al 31 maggio 2022, durante il quale le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente ai modelli applicabili prima delle modifiche, continuano a essere ammesse all’importazione o al transito nell’Unione, a condizione che tali certificati sanitari siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022.

Avv. Elio E. Palumbieri

Avv. Valeria Paladino

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