SafeGreen
  • Home
  • Chi siamo
  • Attività
    • Sicurezza
      • Sicurezza Alimentare
      • Sicurezza sul Lavoro
    • Ambiente
    • Formazione
    • Energia
  • News
    • Blog
    • Pubblicazioni
    • Podcast
    • Studi e Ricerche
  • Eventi
  • Contatti
  • Home
  • Chi siamo
  • Attività
    • Sicurezza
      • Sicurezza Alimentare
      • Sicurezza sul Lavoro
    • Ambiente
    • Formazione
    • Energia
  • News
    • Blog
    • Pubblicazioni
    • Podcast
    • Studi e Ricerche
  • Eventi
  • Contatti
18 Maggio 2019  |  By Redazione In All Categories, Ambiente

Sfalci e potature: novità nella Legge europea 2018

Foto gazzetta bianco

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 11 maggio 2019 la legge n. 37 del 3 maggio 2019 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018) il cui art. 20 introduce modifiche all’art. 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) della parte IV del TUA.

L’art 20 ridefinisce la let. f) dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 in materia di sfalci e potature al fine di chiudere il Caso EU- Pilot 9180/17/ENVI in cui la Commissione europea aveva rilevato come il Legislatore nazionale non avesse correttamente recepito l’art. 2, paragrafo 1 lettera f) della direttiva 2008/98/CE prevedendo una estensione eccessiva del regime favorevole di esclusione del capo di applicazione del regime dei rifiuti.

Direttiva 2008/98/CE art. 2 Paragrafo 1 let.f)

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

Le tappe di un percorso per il recepimento dell’art.2 Direttiva 2008/98/CE

Il Legislatore nazionale è intervenuto in più occasioni a disciplinare l’esclusione dall’ambito di applicazione dei rifiuti di sfalci e potature. Tra le modifiche introdotte si segnalano in particolare:

1) Correttivo al TUA

Il D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica integrale dell’art. 185 escludendo dal campo di applicazione dei rifiuti anche:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche’ altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana.

2) Il Collegato Agricoltura
La Legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10/08/2016, n.186) ( Collegato Agricoltura) ha disposto (con l’art. 41, comma 1) una ulteriore modifica dell’art. 185, comma 1, lettera f).

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita’ di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche’ ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

La norma introdotta dalla legge 154/2016 prevedeva l’esclusione dall’ambito dei rifiuti:

dei vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ( art. 184 comma 2 lettera e)
dei rifiuti speciali da attività agricola e agro industriale ai sensi dell’art. 2135 c.c. di cui all’art 184 comma 3 lettera a)

Come specificato dalla Circolare n. 3983 del 15.03.2018 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “ Le specifiche introdotte nella disciplina nazionale erano finalizzare a chiarire la nozione di materiale agricolo e forestale naturale e di agevolare un’omogenea e corretta attuazione della norma[…] estendendo l’applicazione della norma anche ad analoghi materiali vegetali prodotti da attività analoghe ma poste in essere da imprese artigiane e non da imprese agricole.”

3) La Legge Europea 2018

Al fine di evitare una procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva comunitaria, il Legislatore nazionale ha quindi riformulato con la recente Legge n. 37/2019 la portata dell’art. 185 comma 1 let. f). Resta ferma l’applicazione della disciplina dei sottopropodotti al fine della gestione semplificata degli sfalci e potature che non rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/06.

Si ricorda che l’articolo 185 del codice dell’ambiente, recante esclusioni dall’ambito di applicazione, prevede, nel testo attualmente vigente, che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del Codice dell’ambiente  una serie di fattispecie, tra cui, alla lettera f):

  • le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 185, ( fattispecie confermata)
  • la paglia o altro materiale agricolo o forestale( sfalci e potature) ( fattispecie confermata);
  • gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), (fattispecie eliminata);
  • nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana: (disposizione in parte riformulata);
  • sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni ( nuova formulazione);

La nuova fattispecie normativa

L’art. 20 della L. 37 del 3 maggio 2019 prevede che all’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) , del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

L.37/2019

Potature Sfalci

newsletter

Subscribe

* indicates required
Termini e condizioni

Iscriviti al podcast

Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyRSS

Articoli recenti

  • FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE: NOVITÀ IMPORTANTI NEL D.L. ATTUATIVO DEL PNRR
  • (senza titolo)
  • DECRETO BIOMETANO E REGOLE APPLICATIVE
  • Il recupero degli inerti da C&D – evento
  • Transizione ecologica nel settore della ristorazione: pubblicato il decreto che disciplina la ripartizione del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati

ARCHIVI

  • Aprile 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Marzo 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Settembre 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018

RSS lexambiente.it

  • Rifiuti.Articolo 260-ter dlgs 152-06 e confisca mezzo di trasporto
  • Urbanistica.Acquisizione gratuita al patrimonio comunale come sanzione alla inottemperanza di demolizione
  • Urbanistica.Rilascio titolo edilizio ed abuso di ufficio
  • Elettrosmog.Istanze di autorizzazione installazione di impianti di telefonia
  • Urbanistica.Regioni a statuto speciale e sanatoria

Subscribe to Podcast

Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyRSS

Chi siamo:

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Privacy Policy
  • Iscriviti
  • Valeria Paladino
  • Luca Russo

Attività:

  • Sicurezza
    • Sicurezza Alimentare
    • Sicurezza sul Lavoro
  • Ambiente
  • Formazione
  • Energia

News:

  • Blog
  • Pubblicazioni
  • Eventi

Le nostre sedi:

Roma
Milano
Trento
Bari
info@safegreen.it

it_ITItalian
it_ITItalian
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok