|

L’art. 17bis L. 241/90 nel procedimento di conformazione al piano paesaggistico del regolamento urbanistico

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2633 del 29 marzo 2021, ha evidenziato il perimetro di riferimento dell’art. 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha previsto e disciplinato, come istituto di applicazione generale, il “silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche”.

L’art. 17bis L. 241/90

I Giudici di Palazzo Spada, nel richiamare il parere n. 1640 del 23 giugno 2016 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato alla Presidenza del Consiglio, ribadiscono come il nuovo istituto costituisca un “nuovo paradigma” applicabile in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo si deve concludere con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione).
Ne deriva che il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di impedire l’adozione del provvedimento finale, ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.

L’art. 17bis nel procedimento di conformazione al piano paesaggistico del regolamento urbanistico previsto dall’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004

Il caso all’esame del Consiglio di Stato riguardava un procedimento in ambito di Conferenza paesaggistica che vede la presenza di diverse Amministrazioni le quali non sono chiamate per l’adozione di una decisione “pluristrutturata”, ma ai fini di una valutazione di compatibilità ambientale in cui la funzione di tutela del paesaggio, esercitata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo con il suo parere obbligatorio, è estranea ad ogni forma di compressione.
Secondo i Giudici anche un principio di semplificazione e accelerazione, come quello previsto dall’art. 17 bis, non può costituire ostacolo all’esplicita valutazione della Soprintendenza nel procedimento di conformazione al piano paesaggistico del regolamento urbanistico previsto dall’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004.
Sta di fatto che il giudizio di compatibilità dev’essere, appunto, « tecnico » e « proprio » del caso concreto, e dà attuazione al principio fondamentale dell’art. 9 Cost., il quale consente, come rilevato dalla giurisprudenza, di fare eccezione anche a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili.