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La delega di funzioni in materia ambientale

Con questo secondo contributo continuiamo il percorso di approfondimento a tappe sul tema della delega di funzioni in materia ambientale. Dopo la prima tappa, introduttiva al tema, dove ci siamo interrogati sulla definizione e sulla natura giuridica della delega di funzione, nella seconda ci occupiamo del soggetto delegante.

tappa n. 2:

IL SOGGETTO DELEGANTE

1. Introduzione

La delega di funzioni, come si è già detto nel primo intervento, è atto complesso, che in più fasi e con il coinvolgimento di più soggetti attribuisce un insieme strutturato di poteri e di correlate responsabilità ad un soggetto diverso da quello a cui, in assenza di delega, farebbero capo.
È infatti importante rammentare che la delega di funzioni consta di due fasi distinte:
1) quella decisionale (la formazione della volontà di delegare e la individuazione dei contenuti della delega e di ogni altro elemento rilevante);
2) quella attuativa (la formalizzazione in capo al soggetto delegato, con la sua accettazione, e il conseguente conferimento di ogni potere, mediante lo strumento della delega).
Di conseguenza è essenziale individuare quale sia il soggetto legittimato a porre in essere gli atti inerenti sia alla prima che alla seconda fase.
Quando il soggetto titolare delle funzioni delegande è una persona fisica, la individuazione di questa duplice legittimazione è relativamente più semplice. Quando viceversa è un ente o meglio un organo collegiale di un ente, la individuazione è più complessa e richiede un’attenta analisi.
Pare quindi opportuno, preliminarmente, tracciare una mappatura di tutti i casi in cui possa ipotizzarsi una delega di funzioni in materia ambientale. Per comodità, si propone una tabella schematica.
In seconda battuta, sarà opportuno tracciare un quadro di quali siano gli organi monocratici o collegiali oppure i soggetti legittimati alla fase decisionale e quali siano quelli legittimati alla fase attuativa.
Un terzo punto, molto importante, è stabilire se e quali autorizzazioni, nulla osta, pareri eccetera debba conseguire il soggetto delegante individuato o comunque quali altri adempimenti preliminari o successivi debba porre in essere.

 

2. Mappatura di casi ed enti

Al fine di individuare del soggetto delegante si deve identificare innanzitutto la tipologia di ente nel quale si realizza la delega di funzioni. Il panorama è particolarmente variegato, anche tenuto conto che la delega di funzioni non è al momento obbligatoria per nessun tipo di ente, a prescindere dalle sue dimensioni operative e/o patrimoniali né rileva la complessità delle funzioni ambientali esercitate ma al tempo stesso non è vietata per nessun tipo di ente ed anzi è raccomandabile per un vasto novero di entità e soggetti.
Cosicché giova innanzitutto delineare una mappatura quanto più ampia e completa possibile degli enti e dei soggetti giuridici per i quali sia configurabile, almeno astrattamente, una delega di funzioni ambientali.
Per linearità di indagine, si distinguono soggetti del settore pubblico e del settore privato. Si veda la tabella sotto riportata.

A) SETTORE PUBBLICO

ORGANI SOVRANAZIONALI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CON SEDE IN ITALIA

Food and Agriculture Organization (FAO)

Sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Ambasciate di stati esteri

Consolati di stati esteri

ENTI STATALI

Organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale)

Presidenza del CdM

Ministeri

Agenzie

Autorità indipendenti (Authority) (ANAC, CONSOB ecc.)

Università e istituti scolastici

Enti ricerca (CNR ed enti del circuito)

Forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)

REGIONI

regioni
organi regionali con soggettività giuridica (es. ARS)

ENTI LOCALI

(art. 2 D.Lgs. 267/00)

province

comuni

città metropolitane

comunità montane

comunità isolane

ALTRI ENTI

società in house (artt. 2, co.1 lett. o) e 16 D.Lgs. 175/2016)

enti strumentali (es. poli museali) (art. 11-ter D.Lgs. 118/2011: enti strumentali controllati da una regione o da un ente locale (co.1) ed enti strumentali partecipati da una regione o da un ente locale(co.2)

enti portuali (autorità di sistema portuale ex L. 84/1994 e D.Lgs. 169/2016)

agenzie e autorità indipendenti (es. Arpa)

camere di commercio

consorzi di comuni (ex art. 31 D.Lgs. 267/00)

enti e istituti ospedalieri

enti a struttura associativa (ANCI, UPI, UNCEM)

enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca, Associazione CRI, CONI, LILT, CNR)

enti nazionali di previdenza e di assistenza (INAIL, INPS eccetera)

 

B) SETTORE PRIVATO

ENTI PROFIT

impresa individuale
società di persone

– s.s. (in via residuale: es. 1 società agricole; es. 2 studi professionali associati)

– s.n.c.

– s.a.s.

società di capitali

– s.r.l.

– s.p.a.

– s.a.p.a.

consorzi
società cooperative e mutue assicuratrici
reti di impresa (rete soggetto, ex art. 3, co. 4ter e ss. D.L. 5/09)
STP società tra professionisti
Sicav (società di investimento a capitale variabile) e Sicaf (società di investimento a capitale fisso)

ENTI NON-PROFIT

associazioni (riconosciute e non)
comitati (riconosciuti e non)
Fondazioni
sindacati (associazioni non riconosciute)
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
partiti politici
enti di previdenza di diritto privato

(continua 2-)

Si ringraziano l’avv. Luca Russo e la dott.ssa Marta Corbella, entrambi dello Studio SAFE GREEN, per le ricerche preliminari alla stesura.