RENTRI: CI SIAMO! Finalmente il regolamento attuativo per la tracciabilità dei rifiuti

Il 15 giugno 2023 entra in vigore il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, che rappresenta lo strumento applicativo della riforma del sistema, definitivamente varata con il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, a sua volta in vigore dal 16 giugno 2023.

 

 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. MASE, 4 aprile 2023 n. 59, avvia una rilevantissima riforma in materia di sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti e connessi obblighi di compilazione e tenuta della apposita ed ormai consolidata documentazione in capo a numerosi soggetti ad essi tenuti.

Come informa il comunicato del Ministero, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche tramite il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI, istituito ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 in superamento del previgente SISTRI, mai entrato concretamente in funzione, è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare – con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

L’art. 188-bis del TUA dispone che il sistema di tracciabilità si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati appunto nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del citato articolo 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.

Il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso il nuovo sistema ha suggerito un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori.

Il decreto RENTRI in esame introduce i nuovi modelli digitali di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti i quali saranno vigenti a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto (18 mesi dal 15 giugno 2023), quindi a partire dal 15 dicembre 2024.

La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà infatti obbligatoria a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto, dunque dal 15 dicembre 2024, mentre la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto a decorrere dal trentesimo mese, quindi dal 15 dicembre 2025.

Analogo criterio graduale è stato utilizzato per le tempistiche di iscrizione al RENTRI, prevedendo una gradualità temporale in relazione alla categoria e alla dimensione aziendale degli operatori.

Gli oneri del nuovo sistema, come previsto dalla legge, sono posti a carico dell’utenza tramite il pagamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, anch’esso commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale come determinati all’Allegato 3.

L’aspettativa è che il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti e, a definitivo regime, una facilitazione dell’operato delle imprese, metterà a disposizione del sistema economico e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Il provvedimento normativo è composto di ben ventiquattro articoli e tre Allegati, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 188-bis. Come recita l’art. 1, si disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del TUA , integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, appunto RENTRI, che è stato introdotto dal menzionato articolo 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 come convertito in legge.

In particolare, si regola l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

  1. a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del TUA, con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  2. b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  3. c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
  4. d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del TUA nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica;
  5. e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
  6. f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del TUA;
  7. g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  8. h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del TUA, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Gli Allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 TUA, mentre l’Allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI e successivi incombenti.

Degna di nota è la tempistica disposta dall’art.13 per l’iscrizione al RENTRI:

  1. a) a decorrere dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del DM (ossia 18 mesi dal 15 giugno 2023), dunque a far data dal 15 dicembre 2024, ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, con le modalità di calcolo individuate dallo stesso articolo al comma 3, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 del DM;
  2. b) a decorrere dal ventiquattresimo mese sempre dall’entrata in vigore del DM, ossia dal 15 giugno 2025, ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. c) a decorrere dal trentesimo mese sempre dall’entrata in vigore del DM, dunque dal 15 dicembre 2025, ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 212, comma 1.

Altrettanto rilevante è la tempistica per l’adeguamento al nuovo sistema digitale sia del Registro di carico e scarico sia dei FIR di cui al Titolo II del Regolamento: recita infatti l’art. 9 che i nuovi modelli di cui agli artt. 4 e 5 saranno applicabili a partire dalla data indicata all’art. 13, comma 1, lettera a), sopra riportata, cioè il 15 dicembre 2024, mentre per i nuovi FIR digitali dal 15 dicembre 2025; le modalità di compilazione di questi nuovi modelli saranno definite con un apposito decreto direttoriale MASE da emanarsi come all’art. 21.

È utile segnalare che sino alla data di decorrenza delle incombenze, come sopra graduata, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni di cui all’art. 190, comma 2, del TUA, nonché le disposizioni di cui all’art. 193, commi 3, 4 e 5, del medesimo Testo Unico e loro normativa tecnica.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), 15 dicembre 2024, sono anche abrogati i vigenti decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti) e 1° aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti).

Apprezzabilmente, tramite il RENTRI, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica metterà a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi del nuovo regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

Insomma, pare proprio che stavolta ci siamo.

 

A cura di Avv. Corrado Carrubba e Avv. Massimo Zortea – www.safegreen.it