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Convertito il D.L. Cura Italia

Di seguito alcune specifiche disposizioni in materia ambientale e di agricoltura introdotte  dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 S.O.) che ha convertito il D.L. Cura Italia.

 

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

 

Estensione della validità delle autorizzazioni

Art. 106 comma 3: la disposizione prevede l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. L’estensione di validità riguarda anche la SCIA e le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

 

Proroga al 30 giugno 2020:

  1. presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));
  2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (art. 113, co. 1, lett. b));
  3. presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (art. 113, co. 1, lett. c));
  4. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 113, co. 1, lett. d)).

Deroga al limite previsto per il deposito temporaneo

E’ stato introdotto in Senato l’art. 113bis che prevede di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (art. 113-bis).

 

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Nel Settore dell’agricoltura, oltre agli aspetti fiscali e di sostegno al lavoro, rivestono particolare interesse alcune disposizioni tra cui:

  1. l’autorizzazione alle Regioni e Province autonome all’utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l’uso e la trasformazione delle biomasse.
  2. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria competente, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter);
  3. la possibilità, nelle more dell’emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 78, comma 3-quater)