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Sfalci e potature: novità nella Legge europea 2018

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 11 maggio 2019 la legge n. 37 del 3 maggio 2019 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018) il cui art. 20 introduce modifiche all’art. 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) della parte IV del TUA.

L’art 20 ridefinisce la let. f) dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 in materia di sfalci e potature al fine di chiudere il Caso EU- Pilot 9180/17/ENVI in cui la Commissione europea aveva rilevato come il Legislatore nazionale non avesse correttamente recepito l’art. 2, paragrafo 1 lettera f) della direttiva 2008/98/CE prevedendo una estensione eccessiva del regime favorevole di esclusione del capo di applicazione del regime dei rifiuti.

Direttiva 2008/98/CE art. 2 Paragrafo 1 let.f)

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

Le tappe di un percorso per il recepimento dell’art.2 Direttiva 2008/98/CE

Il Legislatore nazionale è intervenuto in più occasioni a disciplinare l’esclusione dall’ambito di applicazione dei rifiuti di sfalci e potature. Tra le modifiche introdotte si segnalano in particolare:

1) Correttivo al TUA

Il D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica integrale dell’art. 185 escludendo dal campo di applicazione dei rifiuti anche:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche’ altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana.

2) Il Collegato Agricoltura
La Legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10/08/2016, n.186) ( Collegato Agricoltura) ha disposto (con l’art. 41, comma 1) una ulteriore modifica dell’art. 185, comma 1, lettera f).

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita’ di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche’ ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

La norma introdotta dalla legge 154/2016 prevedeva l’esclusione dall’ambito dei rifiuti:

dei vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ( art. 184 comma 2 lettera e)
dei rifiuti speciali da attività agricola e agro industriale ai sensi dell’art. 2135 c.c. di cui all’art 184 comma 3 lettera a)

Come specificato dalla Circolare n. 3983 del 15.03.2018 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “ Le specifiche introdotte nella disciplina nazionale erano finalizzare a chiarire la nozione di materiale agricolo e forestale naturale e di agevolare un’omogenea e corretta attuazione della norma[…] estendendo l’applicazione della norma anche ad analoghi materiali vegetali prodotti da attività analoghe ma poste in essere da imprese artigiane e non da imprese agricole.”

3) La Legge Europea 2018

Al fine di evitare una procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva comunitaria, il Legislatore nazionale ha quindi riformulato con la recente Legge n. 37/2019 la portata dell’art. 185 comma 1 let. f). Resta ferma l’applicazione della disciplina dei sottopropodotti al fine della gestione semplificata degli sfalci e potature che non rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/06.

Si ricorda che l’articolo 185 del codice dell’ambiente, recante esclusioni dall’ambito di applicazione, prevede, nel testo attualmente vigente, che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del Codice dell’ambiente  una serie di fattispecie, tra cui, alla lettera f):

  • le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 185, ( fattispecie confermata)
  • la paglia o altro materiale agricolo o forestale( sfalci e potature) ( fattispecie confermata);
  • gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), (fattispecie eliminata);
  • nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana: (disposizione in parte riformulata);
  • sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni ( nuova formulazione);

La nuova fattispecie normativa

L’art. 20 della L. 37 del 3 maggio 2019 prevede che all’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) , del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

L.37/2019