È in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 183 del 8 agosto 2025 il DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 recante “Disposizioni per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
Il provvedimento interviene significativamente nel diritto penale ambientale, settore gestione dei rifiuti, anche societario, avendo ravvisato il Governo la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi».
Una premessa critica d’obbligo sul D.L. Terra dei fuochi
È bene fare riserva su come il provvedimento, essendo sottoposto al Palamento per la sua conversione, potrà essere modificato; ma comunque è indubbio sin da ora il suo rilievo e i suoi tratti distintivi principali, che intervengono sotto vari versanti come già sinteticamente possiamo indicare di seguito.
Non può non notarsi come l’uso spregiudicato dello strumento della decretazione d’urgenza colpisca ancora. Soprattutto, e anche, in materia penale.
Ancorché solo in apparenza giustificato dalla cd “emergenza” – strutturale ed endemica – (il sostantivo è oramai entrato nel lessico legislativo a giustificazione e pretesto di qualsivoglia volontà di esautorare il Parlamento dalla funzione legislativa che gli è propria: sono 103 i provvedimenti d’urgenza ad oggi varati in 973 giorni dal governo Meloni) ed anche a seguito di una condanna nei confronti dell’Italia da parte della CEDU del 30 gennaio 2025, l’esecutivo ha infatti adottato, approvandolo, il D.L. cd “Terra dei fuochi” rinunziando alla via maestra del disegno di legge da recare in Parlamento.
In questa anomalia generale, si aggiunga che a breve entro il maggio 2026 l’Italia sarà chiamata a recepire la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente. Quale momento migliore, quindi, per procedere ad una sistemazione e implementazione anche del sotto settore della gestione criminale dei rifiuti?
Si potrebbe anche aggiungere la annunciata riforma complessa del c.d. Codice dell’ambienteanche alla luce delle recenti riforme costituzionale, e della sua parte penale, ma di questo ambizioso progetto si sono perse le tracce. Sul punto si rinvia alla lettura del contenuto su Ultima Bozza: https://ultimabozza.it/troppo-avanzato-e-il-codice-dellambiente-finisce-in-un-cassetto-del-ministero/
La lotta alle ecomafie e per le bonifiche
L’iniziativa del governo va in ogni caso nella direzione di rafforzare il presidio penale in materia ambientale, accogliendo un’ istanza in tal senso avanzata da anni sia del mondo associativo ambientalista che dai soggetti economici sani operanti nel settore sino alla magistratura più direttamente impegnata su questo fronte, recependo anche parte delle richieste fatte dal rapporto di Ecomafia di Legambiente che nel corso del tempo ha dato voce a questi interessi e aspettative.
La stessa ultima associazione, da sempre in prima linea su questo grave e drammatico settore, ha quindi ovviamente dal suo punto di vista applaudito alla nuova iniziativa normativa, definendola una svolta importante nella lotta al mercato criminale dei rifiuti che ha appunto accolto le richieste da tempo fatte da nel suo annuale Rapporto Ecomafia e nella campagna “Eco giustizia subito”, promossa da Acli, Agesci, Azione cattolica, Arci, Legambiente e Libera.
La riforma di cui al D.L. Terra dei fuochi in estrema sintesi
In prima veloce analisi si evidenzia che sono state apportate modifiche al TU ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti, al Codice penale e di procedura penale, al codice antimafia e della strada e alla legge 231/2001 in tema di reati ambientali particolarmente cogenti, sia in ordine all’inasprimento delle sanzioni sia con l’introduzione di nuovi delitti nel Codice Penale e nel TU ambientale.
Per i reati ambientali più gravi (disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti) è previsto anche l’arresto in flagranza differita, vengono inasprite le pene per l’abbandono e la gestione non autorizzata dei rifiuti con possibilità di utilizzare immagini di videosorveglianza.
Sono previste aggravanti per il delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e, da notarsi, come venga interdetta per i nuovi delitti l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, così continuando nel progressivo svuotamento del suddetto recente istituto volto a porre un argine almeno nella applicazione concreta al cosiddetto panpenalismo.
È altresì prevista l’amministrazione giudiziaria propria della legislazione antimafia per le aziende coinvolte in attività inquinanti specie se legate alla criminalità organizzata. Strumento importante e certamente incisivo, ma, come noto, non scevro da critiche e spesso abusi.
Si aggiungono norme in materia di afforzamento delle funzioni commissariali per la bonifica e il risanamento della cosiddetta Terra dei fuochi in Campania, su cui il nostro paese è in drammatico ritardo come anche acclarato di recente dalla CEDU, vedasi https://www.lanuovaecologia.it/terra-dei-fuochi-ora-verita/ .
Un’ amara riflessione
Vi è da dire conclusivamente che a mio giudizio la sola superfetazione dell’inasprimento delle sanzioni penali non risolverà ovviamente le croniche criticità “ambientali”, e men che mai impedirà il perdurare e/o l’incrementarsi di ulteriori fatti criminali stante la loro inefficacia deterrente.
Oggi si legifera spesso facendo propaganda, ignorando che solo una concreta ed efficace prevenzione culturale nelle scuole e nella società civile costituirebbe il vero valore aggiunto per il progresso della Società.
Ma ovviamente è più difficile…
Avv. Antonio Andreozzi