È in vigore dal 3 agosto 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica
Il sistema digitale di spedizione dei rifiuti
La Commissione sta lavorando allo sviluppo del sistema centrale per la trasmissione e lo scambio elettronici di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti DIWASS. Il sistema sarà basato sulla piattaforma IMSOC esistente.
Leggi qui il comunicato della Commissione Europea sull’attuazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
L’articolo 27, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio impone infatti alla Commissione di gestire un sistema centrale che mette a disposizione una piattaforma che consente lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento tra i sistemi locali gestiti dalle autorità competenti degli Stati membri e i pertinenti software forniti dagli operatori commerciali. Per garantire l’interoperabilità tra il sistema centrale e i suddetti sistemi locali («i sistemi») e altri software è inoltre necessario stabilire gli obblighi procedurali, tecnici e operativi per l’attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica, come gli obblighi riguardanti l’interconnettività, l’architettura e la sicurezza.
I contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/129
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 stabilisce dunque requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di dati, informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/1157, e altri sistemi o software. Stabilisce anche altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti a norma del suddetto regolamento .
Nel dettaglio, detta al capo I disposizioni generali in merito a proprietà e responsabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti (art. 3), dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale (art.4), obblighi di accesso degli utenti (art. 5), registrazione degli utenti (art. 6), registrazione degli operatori e dei siti nel sistema centrale (art. 7), registrazione delle autorità nel sistema centrale (art. 8).
Il capo 2 prescrive poi gli specifici requisiti per l’interoperabilità tra il sistema centrale e i sistemi locali o i software.
Al capo 3 sono successivamente dettagliati i requisiti per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Il capo 4 infine detta prescrizioni circa altri obblighi delle autorità competenti e obblighi della Commissione di pubblicazione di informazioni sul proprio sito web e di sostegno alle autorità competenti con informazioni sull’uso del sistema centrale e agli operatori con assistenza tecnica su questioni relative al funzionamento del sistema centrale.
Il Regolamento consta dei seguenti allegati:
- allegato I, contenente la dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale;
- allegato II, contenente il protocollo per lo scambio di dati.
Conclusione
A partire dal 21 maggio 2026, sarà utilizzato per lo scambio di documenti e informazioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti il sistema digitale di spedizione dei rifiuti (DIWASS).
L interoperabilità con altri sistemi e software utilizzati da alcune autorità competenti o da alcuni operatori economici sarà garantita attraverso le modalità applicative previste nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione.
La Commissione fornirà sostegno:
- alle autorità competenti, offrendo formazioni sull’uso del sistema centrale;
- agli operatori, fornendo assistenza tecnica su questioni relative al funzionamento del sistema centrale.