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Regione Lazio: adottata la determinazione in materia di emissioni per conglomerati bituminosi

A seguito della nota vicenda che ha riguardato il sequestro penale dell’impianto Paolacci srl, già assistita dagli avv.ti Andreozzi e Carrubba di Safe Green, la Regione Lazio ha adottato la determinazione G12876 del 03/11/2020 che individua i criteri tecnici da adottare per la definizione dei limiti autorizzativi del parametro “sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)”, riferito alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di conglomerati bituminosi che recuperano rifiuti.

La Regione a seguito anche di un tavolo tecnico con tutte le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione, chiesto sempre con l’assistenza di Safe Green anche dalla Associazione Produttori Conglomerati Bituminosi C.b.q.,  ha ritenuto quanto segue:
1) di applicare quanto stabilito nel recente provvedimento adottato agli impianti di produzione di bitume che utilizzano rifiuti all’interno del loro processo produttivo, secondo quanto stabilito dal DM 5 febbraio 1998;
2) di individuare il processo logico per stabilire il limite di emissione riferito al parametro “sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)” e di come debba essere applicata la formula per il calcolo del limite di riferimento, contemplata nell’ Allegato 1 Suballegato 2 del DM 5/2/1998.
Verrà computata come valore della variabile “C processo”, in caso di impianti già in esercizio, una misura reale ottenuta da una campagna di misurazioni condotte con il metodo UNI EN 12619:2013. In questo caso, le Province dovranno adeguare le autorizzazioni rilasciate in un periodo di 6 mesi dalla notifica della presente determinazione. In caso di nuovi impianti invece, dovranno essere inseriti nel “C processo” valori stimati in base ad impianti similari che dovrà avere conferma con misurazioni reali una volta in esercizio l’impianto. Gli effettivi valori emissivi dovranno essere verificati, in raffronto con l’atto autorizzativo rilasciato, entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell’impianto stesso.)
3) che venga adottato ,secondo le indicazioni di ARPA ,il metodo UNIEN12619:2013(e tutte le successive modifiche, revisioni e/o aggiornamenti) per la misurazione di “sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)”, per gli impianti che vengano autorizzati secondo Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 contemplati al Sub allegato 2 dell’Allegato 1 per “produzione di conglomerati e malte bituminose”.
Il provvedimento regionale contribuisce a far chiarezza su un controverso punto tecnico di controllo, consentendo alle imprese di operare in certezza di legalità con la più attenta tutela ambientale.

La Determinazione regionale

RIF_DD_G12876__03_11_2020