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Coltivazione di cava e rifiuti inerti e liquidi. La recente sentenza della Cassazione n. 7042/2019

La Cassazione nella sentenza n. 7042/2019 è intervenuta in merito all’attività di coltivazione di cava e contestuale produzione dei rifiuti ( inerti o liquidi). In particolare ha ribadito principi già evidenziati in precedenti pronunce:

  1. I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava, sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all’interno del ciclo produttivo dell’estrazione e della connessa pulitura. Laddove vi sia una successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica (Sez. 3, n. 26405 del 02/05/2013, Rv. 257141; Sez. 3, n. 42966 del 22/09/2005, Rv. 232343);
  2.  Devono considerarsi esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave e solo nel caso restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura. Laddove ci siano lavorazioni successive dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale
  3. I reflui liquidi derivanti dal ciclo di lavorazione, successivo all’attività estrattiva, e non intercettati da nessun impianto autorizzato sono da considerarsi rifiuti liquidi.